La notificazione è la comunicazione mediante la quale si porta a conoscenza dell’esistenza di un determinato atto al soggetto destinatario e/o interessato nelle forme prescritte dalla legge. Quando il destinatario dell’atto ha la propria residenza, dimora o domicilio in Italia, la disciplina delle notificazioni è agevolmente individuabile agli artt. 137 ss. c.p.c. Viceversa, quando i destinatari della notificazione sono soggetti non residenti o domiciliati all’interno del territorio nazionale – o non hanno nominato un proprio procuratore o rappresentante autorizzato secondo la disciplina di volta in volta pertinente) la notificazione osserva forme particolari, sovente di rango sovranazionale.
Premessa
La notificazione transfrontaliera è una delle diverse forme di assistenza giudiziaria civile internazionale. Essa solleva questioni particolari rispetto alla notificazione che si esaurisce entro i confini di uno Stato, per almeno due ragioni.
In primo luogo, data la necessità per l’informazione notificata di valicare i confini nazionali, essa assume per forza forme diverse rispetto a quella ordinariamente prevista per le notificazioni interne allo Stato.
In secondo luogo, essa necessita in misura variabile della collaborazione delle autorità dello Stato in cui si trova il destinatario della notificazione: vuoi per ottenere la sua cooperazione diretta ad eseguire parte della notificazione (in questo caso si tratta di assistenza giudiziaria attiva) vuoi quanto meno per “tollerare” che gli organi deputati alla notificazione dello Stato richiedente svolgano parte del proprio ufficio sul territorio dello Stato richiesto (si parla allora di assistenza giudiziaria passiva).
La disciplina delle notificazioni all’estero segue procedure prescritte da strumenti normativi di fonte eterogenea.
Nei confronti di soggetti destinatari che si trovano in un altro Stato membro dell’Unione il cui indirizzo sia noto, si applica – dal 1° luglio 2022 – il regolamento (UE) 2020/1784, rifusione del precedente regolamento (CE) n. 1393/2007 (a propria volta sostitutivo del regolamento (CE) n. 1348/2000), relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziali e stragiudiziali in materia civile o commerciale, compreso il diritto del lavoro. Non ricadono nell’ambito di applicazione di tale disciplina gli atti in materia penale, fiscale, doganale o amministrativa, di responsabilità dello Stato per gli atti od omissioni commessi nell’esercizio del potere pubblico.
Nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata nei confronti di soggetti non aventi residenza, dimora o domicilio in uno Stato membro dell’Unione europea, le fonti rilevanti sono: (1) quando l’indirizzo del destinatario sia noto, le convenzioni internazionali multilaterali o bilaterali (si veda l’elenco aggiornato al settembre 2022 di cui alla Tabella A del presente documento), (2) l’art. 37 del d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, che regola la notificazione mediante autorità consolari e, in via residuale, (3) le ulteriori modalità disposte dall’art. 142 c.p.c. Peraltro, le stesse autorità dello Stato di destinazione potrebbero dotarsi di strumenti e regole per assistere le notificazioni provenienti dall’Italia, esattamente come – a parti inverse – le prevede l’ordinamento italiano all’art. 71 della l. 31 maggio 1995, n. 218.
LE REGOLE
Notificazioni a soggetti stranieri residenti o domiciliati in un Paese membro dell’Unione europea
Come anticipato, in tutti i Paesi dell’Unione europea (inclusa la Danimarca, che ha notificato alla Commissione la sua decisione di attuare il contenuto del regolamento), la normativa rilevante (fermo l’ambito di applicazione di cui in premessa) è costituita dal regolamento (UE) 2020/1784, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1393/2007 a decorrere dal 1° luglio 2022.
Tale regolamento disciplina una modalità di notificazione ordinaria, costituita dalla trasmissione attraverso organi mittenti e riceventi (artt. 8-11).
Accanto ad essa, il regolamento offre altre modalità di notificazione, indicate al suo Capo II, sez. II (intitolato “Altri mezzi di trasmissione e notificazione o comunicazione di atti giudiziari”). Si tratta di modalità più agili della via ordinaria, e alternative a quest’ultima, ma rimesse in parte al gradimento degli Stati membri. Ciascuno Stato, invero, può dichiarare alla Commissione europea la propria contrarietà a uno o più di tali mezzi alternativi, impedendo così che le notificazioni possano seguire queste forme sul proprio territorio.
Tali altri mezzi di trasmissione e notificazione sono:
- la trasmissione per via consolare o diplomatica (art. 16) e la notificazione tramite agenti diplomatici o consolari (art. 17);
- la notificazione mediante i servizi postali (art. 18);
- la notificazione o comunicazione per via elettronica (art. 19);
- la notificazione o comunicazione diretta (art. 20).
Prima di analizzare le singole modalità di notificazione o comunicazione è bene chiarire che il regolamento vincola gli Stati membri a designare:
- gli “organi mittenti” e “gli organi riceventi” (art. 3), ovvero i pubblici ufficiali, le autorità o gli altri soggetti competenti per trasmettere e per ricevere gli atti giudiziali o stragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro. Sono organi mittenti per l’Italia: Uffici Unici degli Ufficiali Giudiziari costituiti presso le Corti di Appello, Uffici Unici degli Ufficiali Giudiziari costituiti presso i Tribunali Ordinari che non siano sede di Corte di Appello e presso le relative Sezioni distaccate. Sono organi riceventi tutti gli Uffici NEP presso le corti di appello e i tribunali presenti sul territorio nazionale.
- un’autorità centrale (art. 4), incaricata di fornire informazioni agli organi mittenti, ricercare soluzioni in caso di difficoltà durante la trasmissione di atti e trasmettere, in casi eccezionali, una domanda di notificazione o di comunicazione al competente organo ricevente, su richiesta di un organo mittente. L’Italia ha designato quale autorità centrale l’Ufficio unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma.
Un riepilogo degli organi mittenti e riceventi, così come delle autorità centrali, designati da ciascuno Stato membro è disponibile nel sito dell’Atlante giudiziario europeo in materia civile, a questo indirizzo.
Il regolamento prevede che la trasmissione degli atti e delle domande avvenga obbligatoriamente tramite un sistema informatico decentrato, sicuro ed affidabile, basato su una soluzione interoperabile quale e-CODEX. Tuttavia, tale sistema sarà attivo solo a partire dal 1° maggio 2025 (cfr. artt. 5 e 37). Pertanto, fino a tale data, la trasmissione avverrà ancora con modalità analogiche.
Gli atti oggetto di notificazione sono esentati dalla legalizzazione o da altre formalità̀ equivalenti (come l’apposizione di apostille in base alla relativa Convenzione dell’Aja del 1961), ma il destinatario può rifiutarne la ricezione se non siano redatti, alternativamente, in una lingua dallo stesso compresa, o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto (cfr. art. 12). Di tale facoltà, l’organo ricevente informa il destinatario accludendo all’atto notificato o comunicato il modulo L (nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto) di cui all’allegato I del Regolamento.
La modalità ordinaria, ovvero la trasmissione mediante organi mittenti e organi riceventi, prevede una domanda, redatta usando il modulo A allegato al regolamento, consegnata dal richiedente all’organo mittente (in Italia, gli Ufficiali Giudiziari costituiti presso i Tribunali), che ne cura la trasmissione all’organo ricevente. Contestualmente al modulo A dovranno essere consegnati ai competenti Uffici Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) presso i tribunali l’originale dell’atto, le copie per le notificazioni con le traduzioni (non per forza asseverate) e il modulo L relativo alla possibilità di rifiutare la notifica per omessa traduzione).
L’organo ricevente, dunque, procede, entro un mese (rammenta il 37° considerando del regolamento che il computo dei termini segue i criteri fissati dal regolamento (CEE) n. 1182/71) alla notificazione o alla comunicazione dell’atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare richiesta dall’organo mittente, a condizione che tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato membro ed espletate le formalità relative alla notificazione o alla comunicazione, redigerà un certificato, utilizzando il modulo standard K allegato regolamento e lo inoltrerà all’organo mittente, corredato di una copia dell’atto notificato o comunicato.
La trasmissione per via diplomatica o consolare può avvenire solo in circostanze eccezionali (temporanee disfunzioni degli organi mittenti o delle autorità centrali, ad esempio) e può essere eseguita a cura delle competenti autorità locali, su richiesta inoltrata dagli agenti consolari o diplomatici dello Stato membro richiedente (ex art. 16). In concreto, è l’Ufficiale Giudiziario a trasmettere la documentazione al Consolato/Ambasciata Italiana competenti che, a sua volta, ne curerà l’inoltro alle autorità competenti dello Stato membro richiesto (art. 16) e/o alle persone interessate (art. 17). In tale ultimo caso, ciascuno Stato membro ha tuttavia il diritto di non acconsentire a tali modalità, salvo che gli atti debbano essere notificati / comunicati a cittadini dello Stato membro d’origine. Si segnala che l’Italia, il Belgio e il Lussemburgo si sono opposti alle notifiche e/o comunicazioni dirette di atti giudiziali effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone che sono residenti in altro Stato membro e che non sono cittadini del Paese richiedente.
La notificazione o comunicazione tramite i servizi postali, ai sensi dell’art. 18 del regolamento, può essere effettuata direttamente alle persone presenti in un altro Stato membro, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equivalente.
In tali casi, dunque, l’interessato dovrà consegnare agli Ufficiali l’originale dell’atto e una (o più, in base al numero di destinatari) copia conforme con traduzione (non per forza asseverata), anche della relazione di notificazione, nonché il modulo L, recante l’informazione relativa al diritto di rifiutare l’atto.
La notificazione o comunicazione per via elettronica può essere effettuata dall’organo mittente quando si disponga di un recapito noto per la notificazione o comunicazione in un altro Stato membro mediante mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione disponibile a norma del diritto dello Stato membro del foro per la notificazione o comunicazione degli atti a livello nazionale. Ciò, tuttavia, a condizione che: (I) gli atti siano inviati e ricevuti usando servizi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 e il destinatario abbia preventivamente dato consenso esplicito all’utilizzo di tali mezzi nel corso del procedimento giudiziario, ovvero (II) il destinatario abbia preventivamente espresso, all’organo giurisdizionale o all’autorità investita dei procedimenti o alla parte responsabile della notificazione degli atti, il proprio consenso in maniera esplicita all’uso di e-mail inviate a un determinato indirizzo di posta elettronica per la notificazione e il destinatario confermi di aver ricevuto l’atto mediante una dichiarazione di ricezione in cui figuri la data di ricezione (cfr. art. 19).
Infine, la notificazione o comunicazione diretta dà la possibilità al richiedente di rivolgersi direttamente all’autorità straniera competente per chiedere la notifica di un atto, senza passare attraverso l’organo mittente, purché il richiedente abbia interesse in un particolare procedimento giudiziario e a condizione che questo tipo di notificazione sia ammessa dalla legge di quello Stato membro. A riguardo, gli Stati che consentono la notificazione o comunicazione diretta devono comunicare alla commissione le informazioni relative ai soggetti competenti ad effettuare la notificazione o comunicazione diretta degli atti sul proprio territorio (per la ricerca delle autorità competenti suddivise per stato si veda qui).
Questa modalità di comunicazione/notificazione è ammessa senza limiti in Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, e solo in alcuni casi in Germania e Svezia.
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento, la data di perfezionamento della notificazione è quella in cui l’atto è stato notificato secondo la legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, se la legge di uno Stato membro prescrive che un atto debba essere notificato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione per il notificante è quella fissata dalla legge dello Stato membro di origine del richiedente (in Italia, il momento in cui avviene la consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario).
La regola tutela il notificante dalle eventuali ripercussioni negative che gli deriverebbero da un ritardo nel perfezionamento della notificazione imputabile esclusivamente all’organo notificante. Si tratta, a ben vedere, di un principio assai simile a quello della scissione degli effetti della notificazione per il soggetto notificante e per quello notificato, noto nell’ordinamento italiano a seguito della sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 477.
Notifiche a soggetti stranieri residenti o domiciliati fuori dall’Unione europea
Nel caso in cui il destinatario dell’atto si trovi al di fuori dell’Unione europea, al fine di stabilire la normativa applicabile alla notificazione deve essere verificata innanzitutto l’esistenza di una convenzione tra l’Italia e lo Stato di destinazione: l’art. 29, par. 1, del regolamento (UE) 2020/1784 indica infatti che esso prevale sulle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dallo Stato membro solo nelle relazioni con altri Stati membri parte di quelle convenzioni, a meno che l’accordo in vigore tra gli Stati membri non includa misure “volt[e] ad accelerare o a semplificare ulteriormente la trasmissione degli atti” (art. 29, par. 2).
In caso affermativo, la procedura da seguire sarà dettata dallo strumento di diritto internazionale (per la consultazione di tutte le Convenzioni in vigore per l’Italia si rinvia alla tabella di cui all’Allegato A della guida predisposta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e al portale ATRIO).
Tra le convenzioni, riveste un ruolo centrale, anche alla luce dell’ampio numero di Paesi aderenti, la Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 avente ad oggetto la notificazione all’estero degli atti giudiziali ed extra-giudiziali in materia civile e commerciale. La Convenzione, resa esecutiva in Italia con la legge 6 febbraio 1981, n. 42, è in vigore per altri 82 paesi, tra cui Argentina, Australia, Brasile, Cina, Costa Rica, Egitto, India, Israele, Giappone, Messico, Marocco, Filippine, Russia, Stati Uniti d’America, Tunisia e Ucraina (si veda la lista completa qui).
L’ambito applicativo della Convenzione dell’Aja del 1965 ha ad oggetto la materia civile e commerciale, in tutti i casi in cui un atto giudiziale o extra-giudiziale debba essere trasmesso all’estero per esservi notificato o comunicato e l’indirizzo del destinatario dell’atto sia conosciuto.
La Convenzione prescrive, in relazione gli atti giudiziali, che ciascuno Stato contraente designi un’autorità centrale (per l’Italia è l’Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma) che assume l’onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente, e di darvi seguito (art. 2).
La Convenzione, come visto per il regolamento (UE) 2020/1784, prevede diverse modalità di notificazione degli atti.
Innanzitutto, viene previsto il meccanismo di trasmissione da parte dell’Autorità centrale del Paese richiesto dall’autorità competente in base alle leggi dello Stato di origine.
In particolare, l’autorità competente in base alle leggi dello Stato di origine trasmette all’Autorità centrale dello Stato richiesto un’istanza in conformità̀ al modello allegato alla Convenzione, senza necessità di legalizzare gli atti né altra formalità̀ equivalente (es., apposizione di apostille). La richiesta deve essere accompagnata da una duplice copia dell’atto giudiziario o da notificare (art. 3). Nei casi in cui l’Autorità centrale ritiene che siano state violate le disposizioni della Convenzione, deve informare il richiedente e motivare le proprie richieste. A questo punto, l’Autorità centrale dello Stato richiesto procederà alla notificazione alternativamente, (i) o secondo le forme prescritte dalla propria legislazione nazionale, (ii) o secondo la forma particolare richiesta del richiedente purché compatibile con la legge dello Stato richiesto (art. 5) e consegnerà al destinatario la parte della richiesta del modulo allegato alla Convenzione e che contiene gli elementi essenziali dell’atto. Se l’atto deve essere notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto, l’Autorità centrale può chiedere che l’atto sia redatto tradotto nella lingua o in una delle lingue ufficiali del suo paese.
Da ultimo, l’Autorità centrale compilerà l’attestazione di notificazione (indicando se è stata effettuata, o per quali motivi non è andata a buon fine) come da modulo allegato alla Convenzione, e la indirizzerà direttamente al richiedente.
Da un punto di vista pratico, l’avvocato che deve procedere con una notificazione tramite l’Autorità centrale verso soggetto domiciliato in un Paese contraente, potrà rivolgersi all’UNEP competente, consegnando l’atto, tradotto ed asseverato, in (almeno) triplice copia (originale, c.d. copia itinerante e copia per la notificazione), oltre all’apposito modulo compilato.
La Convenzione garantisce, inoltre, ulteriori modalità di trasmissione degli atti tra cui:
- notificazione attraverso agenti diplomatici o consolari (artt. 8 e 9);
- notificazione mediante il servizio postale (art. 10 (a));
- notificazione diretta tra ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti (art. 10 (b));
- notificazione diretta tra una parte interessata e ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti (art. 10 (c)).
Per quanto riguarda, in particolare, la modalità a), ciascuno Stato contraente ha la facoltà di procedere direttamente alle notificazioni di atti giudiziali tramite i propri agenti diplomatici o consolari, senza coercizione, alle persone che si trovano all’estero (ferma la facoltà di ogni Stato di dichiarare di opporsi all’uso di tale modalità sul proprio territorio, salvo che l’atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato richiedente). Ciascuno Stato contraente, inoltre, ha la facoltà di utilizzare la via diplomatica per trasmettere, per la notificazione o per la comunicazione, atti giudiziari alle autorità designate da un altro Stato contraente.
La Convenzione fa salva la facoltà di indirizzare direttamente, tramite servizio postale, atti giudiziari alle persone che si trovano all’estero, nonché la facoltà per gli ufficiali ministeriali, i funzionari o le altre persone competenti dello Stato di origine, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziali direttamente tramite ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione la facoltà, per ogni persona interessata ad un procedimento giudiziario, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziali direttamente tramite gli ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione.
È bene notare che le modalità di notificazione diretta previste dalla Convenzione – ossia quelle che possono avere luogo senza coinvolgere le autorità centrali designate dagli Stati contraenti – possono essere oggetto di riserve e di opposizioni da parte degli Stati contraenti. In altri termini, gli Stati contraenti possono comunicare di non ammettere tali modalità di notificazione sul proprio territorio.
Nella pratica, non sono pochi gli Stati contraenti che hanno espresso tali riserve od opposizioni: chi volesse valutare la possibilità di seguire tali modalità di notificazione può consultare la sezione del sito della Conferenza dell’Aja che raccoglie le dichiarazioni rese sul punto dagli Stati aderenti alla Convenzione del 1965, a questo indirizzo.
Per ciò che riguarda gli atti stragiudiziali, oltre a prevedere, pressoché in maniera speculare, quanto visto in tema di atti giudiziali, la Convenzione autorizza ogni Stato contraente a designare, oltre all’Autorità centrale, altre Autorità di cui determinerà le competenze. Tuttavia, il richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all’Autorità centrale. Gli Stati costituiti in forma federale hanno la facoltà di designare più Autorità centrali (art. 18). Fuori dall’ambito applicativo della Convenzione dell’Aja del 1965, occorre rammentare che l’Italia è parte di un fascio di convenzioni bilaterali in materia di assistenza giudiziaria che la lega a numerosi Stati.
Esempio di tali convenzioni sono:
- la convenzione del 1970 tra Italia e Libano relativa all’assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale, alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all’estradizione (articoli 36 ss.);
- la convenzione del 1971 di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione, quella fra l’Italia e il Marocco del 1971 (articoli 3 ss.)
Il portale ATRIO sopra menzionato offre strumenti di ricerca per verificare se, nei rapporti tra Italia ed uno specifico Stato, vigono convenzioni bilaterali di tale natura.
Le notificazioni da effettuarsi negli Stati che non sono parte di alcuna convenzione in vigore per l’Italia
Nel caso in cui si debba eseguire una notificazione a persona residente all’estero e non si applichino convenzioni bilaterali tra l’Italia ed il Paese in cui deve giungere la notificazione, come anticipato, la norma interna di riferimento è l’art. 142 c.p.c., che impone la notificazione per via consolare (ai sensi del d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, che ha abrogato il d.P.R. n. 200/1967) nei casi in cui il destinatario abbia la cittadinanza italiana e il paese di residenza lo ammetta, nonché una procedura residuale.
Invero, se il destinatario ha la sola cittadinanza italiana, si dovrà ricorrere alla notificazione consolare ai sensi del d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, adottando la procedura prevista dall’art. 37, in virtù del quale l’Ufficio consolare provvede alla notificazione degli atti ad esso rimessi, in conformità alle disposizioni di cooperazione giudiziaria dell’UE, alle convenzioni internazionali in materia e, quando appunto nessuna delle prime sia osservabile, alle leggi dello Stato di residenza.
La notificazione avviene così tramite il Consolato o l’Ambasciata italiana all’estero, previa richiesta all’UNEP competente, il quale provvederà a trasmettere il plico contenente l’originale e almeno due copie dell’atto tradotte e asseverate, al Consolato e/o all’Ambasciata.
In via residuale, qualora nessuna delle vie sopraesposte sia percorribile, la notificazione dovrà essere eseguita ai sensi del comma 1 dell’art. 142 c.p.c., per il quale la notificazione si realizza mediante spedizione al destinatario a mezzo posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona a cui è diretta.
La notificazione si perfeziona decorsi venti giorni dal compimento delle formalità ivi previste, anche se il destinatario non ha avuto conoscenza effettiva dell’atto.
La validità della notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata in Italia, effettuata a norma dell’art. 142, co. 1, c.p.c. richiede che il richiedente dimostri l’impossibilità di eseguirla secondo le convenzioni internazionali applicabili o secondo le altre modalità offerte dal diritto interno (Cass. 12 dicembre 1988, n. 6756).
Le prassi e i vademecum dei Tribunali
Con l’intenzione di fornire delle indicazioni pratiche agli operatori del diritto, diversi U.N.E.P. presso Tribunali o Corti d’appello nazionali si sono attivati per predisporre delle linee guida e/o vademecum aventi ad oggetto le notifiche all’estero e le eventuali prassi da seguire.
In tal senso si veda:
- Corte d’Appello di Campobasso;
- Tribunale di Ivrea;
- Corte d’Appello di Milano;
- Corte d’Appello di Napoli;
- Corte d’Appello di Roma;
- Corte d’Appello di Salerno;
- Corte d’Appello di Trieste.
La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
- La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 7 luglio 2022, resa nella causa C-7/21, LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG, ha stabilito che “l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 […] in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa dello Stato membro da cui dipende l’autorità che ha emesso un atto da notificare o da comunicare, in forza della quale il dies a quo del termine di una settimana di cui a tale articolo 8, paragrafo 1, entro il quale il destinatario di un tale atto può rifiutare di riceverlo per uno dei motivi previsti da detta disposizione, coincide con il dies a quo del termine per proporre ricorso avverso il summenzionato atto in tale Stato membro”.
- Con sentenza del 2 giugno 2022, la Corte di giustizia, nella causa C-196/21, SR c. EW, ha chiarito che “l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1393/2007 […] deve essere interpretato nel senso che, quando un giudice dispone la trasmissione di atti giudiziari a terzi che chiedono di intervenire nel procedimento, tale giudice non può essere considerato il «richiedente», ai sensi di tale disposizione”.
- Con ordinanza del 5 maggio 2022, nella causa C-346/21, ING Luxembourg SA c. VX, la Corte di giustizia ha dichiarato che l’art. 8, par. 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 […] oggi sostituito dal Regolamento 2020/1784, deve essere interpretato nel senso di imporre che il destinatario di un atto giudiziario da notificare o da comunicare in un altro Stato membro sia informato, in qualsiasi circostanza, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento, del suo diritto di rifiutare la ricezione di tale atto, anche quando quest’ultimo sia redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa da detto destinatario o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione e, pertanto, il citato regolamento n. 1393/2007 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede la nullità della notificazione di un atto giudiziario in un altro Stato membro nel caso in cui quest’ultima sia stata effettuata senza che il destinatario di tale atto sia stato informato, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento, del suo diritto di rifiutare la ricezione di detto atto qualora quest’ultimo non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle lingue indicate all’art. 8, par. 1, dello stesso regolamento, indipendentemente dalla questione se tale normativa nazionale fissi o meno un termine determinato affinché tale destinatario possa invocare detta nullità.
- Con sentenza del 2 marzo 2017, nella causa C-354/15, Andrew Marcus Henderson c. Novo Banco SA, la Corte di giustizia ha affermato che:
“1) Il regolamento (CE) n. 1393/2007 […] deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nel procedimento principale, secondo la quale, qualora un atto giudiziario, notificato a un convenuto che risiede nel territorio di un altro Stato membro, non sia stato redatto o accompagnato da una traduzione o in una lingua che il convenuto comprende oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se sussistono più lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione, l’omissione del modulo standard contenuto nell’allegato II di tale regolamento comporta la nullità di detta notificazione o comunicazione, anche se tale nullità deve essere eccepita dallo stesso convenuto entro un dato termine o dall’inizio del giudizio e prima di qualsiasi difesa nel merito. Lo stesso regolamento impone, invece, che una simile omissione sia regolarizzata conformemente a quanto da esso disposto, tramite la consegna all’interessato del modulo standard contenuto nell’allegato II di detto regolamento.
2) Il regolamento n. 1393/2007 deve essere interpretato nel senso che una notificazione o comunicazione di un atto di citazione a mezzo posta è valida, anche se: – l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata contenente l’atto da notificare al suo destinatario è stato sostituito con un altro documento, purché quest’ultimo offra garanzie equivalenti in materia di informazioni fornite e di prova. Spetta al giudice adito nello Stato membro mittente sincerarsi che il destinatario abbia ricevuto l’atto di cui trattasi in condizioni tali che i suoi diritti della difesa siano stati rispettati; – l’atto da notificare o da comunicare non è stato consegnato al suo destinatario in persona, purché sia stato consegnato a una persona adulta che si trova all’interno della residenza abituale di tale destinatario, in veste o di familiare o di suo dipendente. Spetta, eventualmente, a detto destinatario dimostrare, con ogni ammissibile mezzo di prova dinanzi al giudice adito nello Stato membro mittente, di non avere potuto effettivamente apprendere che nei suoi confronti era stato avviato un procedimento giudiziario in un altro Stato membro, o identificare l’oggetto e la causa della domanda giudiziale, o disporre di tempo sufficiente per preparare la propria difesa”.
- Con sentenza del 7 luglio 2016, nella causa C-70/15, Emmanuel Lebek c. Janusz Domino, la Corte di Giustizia ha affermato che “L’articolo 19, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 1393/2007 […] deve essere interpretato nel senso che esso esclude l’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale relative al regime delle richieste di rimozione della preclusione, nel caso in cui il termine di ammissibilità per la presentazione di tali domande, quale specificato nella comunicazione di uno Stato membro a cui la citata disposizione si riferisce, sia scaduto”.
La giurisprudenza interna italiana
- Con sentenza n. 33267, del 29 novembre 2023, la Cassazione ha ricordato “che: i) l’art. 142 c.p.c. (rubricato “Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica”) prevede un duplice livello di disciplina. Invero, la notifica del destinatario che non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’art. 77, avviene sulla base delle convenzioni internazionali o, in alternativa, della legge consolare. Pertanto, la procedura prevista dell’art. 142 c.p.c., comma 1 – che prevede la notifica mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Pubblico Ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta – ha carattere residuale, applicandosi soltanto in assenza di convenzioni internazionali”.
- La Cassazione, con provvedimento n. 22554, del 25 settembre 2019, ha avuto l’occasione di esprimersi sull’invalidità della notifica effettuata in Germania con trasmissione diretta a mezzo posta ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1965, atteso che tale paese, pur avendo ratificato detta Convenzione, si è opposto, ai sensi degli artt. 10 e 21 della stessa, alla trasmissione degli atti mediante consegna “diretta” (si precisa che nel caso di specie non erano applicabili ratione temporis i Regolamenti, trattandosi di notificazione avvenuta nel 1999).
- Con sentenza del 9 novembre 2011, n. 23290, la Cassazione ha ritenuto che la notifica a mezzo del servizio postale, quando raggiunga lo scopo di portare a tempestiva conoscenza dell’atto il destinatario, senza violare il diritto di difesa ed al contraddittorio, può essere validamente eseguita presso la Repubblica di S. Marino, in quanto la convenzione dell’Aja, relativa alla notifica all’estero di atti giudiziari in materia civile e commerciale, adottata il 15 novembre 1965 e resa esecutiva con legge 2 giugno 1981 n. 42, che prevede espressamente la facoltà di ricorrere a tale modalità di notifica, è stata ratificata anche dalla Repubblica sanmarinese mediante un decreto del 26 febbraio 2002, a firma “Capitani reggenti”, mentre l’opposizione alla notifica a mezzo posta non risulta essere stata stabilita con legge ma attraverso un atto meramente amministrativo e privo di firma, ovvero un atto inidoneo a ridurre l’ambito di applicazione alla predetta convenzione (orientamento confermato dalla successiva Cass. N. 2482/2019).
- La Cassazione, con provvedimento n. 11966 dell’8 agosto 2003, ha chiarito che l’art. 142 c.p.c., in tema di notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata in Italia, attribuisce il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali, in difetto delle quali o per il caso che sia impossibile applicarle – e solo allora – è dato ricorso alla disciplina codicistica sussidiaria (pronuncia più di recente ripercorsa nel medesimo senso da Cass. 22 giugno 2007, n. 14570).
- Con provvedimento n. 6756 del 12 dicembre 1988, la Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di notificazione della citazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica, ai sensi dell’art. 142 c.p.c., e con gli effetti di cui all’art. 143, ultimo comma, c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 1978, sostanzialmente recepito nelle modifiche introdotte dalla l. 6 febbraio 1981, n. 42, il ricorso alle modalità contemplate dai primi due commi del citato art. 142 è ammesso solo se la parte istante fornisca la prova dell’impossibilità di eseguire la consegna dell’atto all’estero, nei modi contemplati dalla convenzione internazionale, ovvero dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari. Difettando tal prova, si verifica nullità della notificazione medesima, la quale è sanabile con la costituzione in giudizio del convenuto, ma solo con effetto “ex nunc“, tenuto conto che la nullità medesima investe anche la “vocatio in ius”, per difetto del termine a comparire, con l’ulteriore conseguenza che è la data di detta costituzione a segnare la pendenza del processo, anche al fine dell’individuazione del giudice preventivamente adito in caso di litispendenza.
Link utili
- Notificazione e comunicazione degli atti, Informazioni nazionali e moduli online concernenti il regolamento n. 1393/2007: https://e-justice.europa.eu/373/IT/serving_documents ;
- Notificazione e comunicazione degli atti (rifusione), Informazioni nazionali e moduli online concernenti il regolamento (UE) 2020/1784: https://e-justice.europa.eu/38580/IT/serving_documents_recast?clang=it ;
- Guida alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extra giudiziali in materia civile e commerciale (edizione 2022): https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/10/Guida-notifiche-civili-e-commerciali-2022.pdf ;
- Materiale sulle notificazioni da eseguirsi all’estero a cura dell’Associazione ufficiali giudiziari in Europa – AUGE, Associate Partner del Progetto EJNITA: https://www.auge.it/category/notificazioni-allestero/ ;
- Ricerca degli organi e delle autorità designate da ciascuno Stato membro ai fini dell’applicazione del regolamento: https://e-justice.europa.eu/38580/IT/serving_documents_recast?ITALY&member=1 ;
- Moduli standard per la notificazione e comunicazione degli atti allegati al regolamento: https://online-forms.e-justice.europa.eu/online-forms/serving-documents-forms_it ;
- Istruzioni per la compilazione dei moduli della Convenzione dell’AJA del 1965: https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=27.
Susanna Marta
Nota – Questo documento è soggetto all’avvertenza riprodotta qui.
