La Convenzione dell’Aja del 2019 sull’efficacia delle sentenze (Judgments Convention)

La Convenzione dell’Aja del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale, nota anche come Judgments Convention, si propone di agevolare la circolazione delle sentenze fra gli Stati che ne sono vincolati (le versioni autentiche della Convenzione, inglese e francese, si trovano qui, unitamente ad altre informazioni e alla relazione esplicativa; una traduzione italiana non ufficiale è reperibile qui). A questo fine, stabilisce le condizioni alle quali uno Stato vincolato dalla Convenzione deve riconoscere nel proprio ordinamento, se del caso anche a fini esecutivi, le decisioni rese dalle autorità di uno Stato diverso anch’esso parte dalla Convenzione.

In vigore sul piano internazionale dal 1° settembre 2023, la Convenzione conta attualmente sei parti contraenti: l’Unione europea, che l’ha conclusa in forza della competenza esterna esclusiva di cui dispone in questo campo, l’Ucraina, l’Uruguay, il Regno Unito, l’Albania e il Montenegro. Al momento di licenziare questa scheda, la Convenzione non era ancora entrata in vigore nei confronti dei tre Stati indicati da ultimo.

Al pari degli altri Stati membri dell’Unione (esclusa la Danimarca), l’Italia è soggetta alla Convenzione, ai sensi dell’art. 216, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in ragione della sua stessa appartenenza all’Unione. Non è stato necessario, per questa ragione, che l’Italia procedesse alla ratifica della convenzione, e non vi è stato dunque bisogno, a monte, di una legge che autorizzasse un tale passaggio.

Pur vincolando, come detto, l’insieme degli Stati membri dell’Unione, la Convenzione non regola l’ipotesi in cui una sentenza resa in uno Stato membro venga fatta valere in un altro Stato membro. Un’apposita clausola c.d. di disconnessione, che si legge all’art. 23, par. 4, permette agli Stati membri di continuare ad applicare, nei loro rapporti, le pertinenti misure legislative del diritto dell’Unione, segnatamente il regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis).

Di fatto, per quanto riguarda l’Italia, la Convenzione viene in gioco quando si faccia questione dell’efficacia in Italia di una sentenza ucraina, uruguaiana, britannica, albanese o montenegrina, o quando ci si chieda se una sentenza italiana sia suscettibile di produrre effetto nei paesi ora indicati.

1. Ambito di applicazione materiale

La Convenzione dell’Aja del 2019 si applica, ai sensi dell’art. 1, «in materia civile e commerciale». L’espressione designa, di per sé, l’intero spettro del diritto privato per opposizione al diritto amministrativo, penale, tributario e doganale. L’art. 2, tuttavia, reca un corposo elenco di materie escluse, cioè di settori del diritto privato per i quali la Convenzione non opera. Così, non spetta alla Convenzione regolare, fra le altre, le sentenze aventi ad oggetto posizioni nel campo del diritto delle persone, della famiglia e delle successioni. Esulano allo stesso modo dalla Convenzione le pronunce in tema di insolvenza, di trasporto di passeggeri e merci e quelle concernenti la validità e lo scioglimento di persone giuridiche o la validità delle delibere dei relativi organi. Sono egualmente escluse dalla sfera materiale della Convenzione le decisioni in tema di diffamazione e di diritti sui dati personali, nonché – all’esito di un difficile negoziato – in tema di proprietà intellettuale. Anche le pronunce dei giudici civili in materia di concorrenza sono estranee alla Convenzione, ma con un limite: la Convenzione si applica infatti alle decisioni riguardanti intese e pratiche anticoncorrenziali allorché la condotta illecito quanto i suoi effetti si siano verificati nello Stato in cui la sentenza è stata resa.

L’art. 2, par. 3, chiarisce peraltro che rientrano nell’ambito della Convenzione le decisioni pronunciate in procedimenti in cui una questione riferibile a una materia esclusa è stata valutata incidenter tantum.

2. Ambito di applicazione temporale

A norma dell’art. 16, la Convenzione opera unicamente con riguardo alle decisioni rese nell’ambito di procedimenti instaurati successivamente alla data nella quale la Convenzione stessa ha preso a produrre i suoi effetti, sul piano internazionale, nei rapporti fra lo Stato d’origine e quello richiesto. Si consideri, al riguardo, che l’Unione europea è vincolata dalla Convenzione dal 1° settembre 2023 nei rapporti con l’Ucraina e dal 1° ottobre 2024 con l’Uruguay. La Convenzione entrerà in vigore per il Regno Unito il 1° luglio 2025, e per l’Albania e il Montenegro il 1° marzo 2026.

3. Condizioni per il riconoscimento e l’esecutività: generalità

La Convenzione, come detto, fissa le condizioni alle quali uno Stato, soggetto alla Convenzione, ha l’obbligo di riconoscere una decisione proveniente da uno Stato egualmente soggetto alla Convenzione, se del caso anche ai fini dell’esecuzione forzata delle sue disposizioni.

In sintesi, tale obbligo sussiste se la decisione è stata pronunciata in uno Stato che la Convenzione stessa reputi essere la sede appropriata del contenzioso, vale a dire lo Stato che la Convenzione provvede a identificare tramite appositi criteri (o «filtri») che tengono conto, a seconda dei casi, della localizzazione delle parti o delle proiezioni geografiche della materia del contendere. Gli Stati devono riconoscere nel loro ordinamento, ed eventualmente eseguire, le decisioni che soddisfano questi criteri (quelle che superano i filtri della Convenzione, se si vuole usare quell’immagine), a meno che non ricorra in relazione ad esse uno dei motivi ostativi elencati tassativamente dalla Convenzione.

4. I filtri giurisdizionali

La funzione dei filtri consiste, in pratica, nel distinguere le decisioni in astratto efficaci in forza della Convenzione da quelle di cui la Convenzione non assicura invece l’efficacia, avuto riguardo alla loro provenienza. Le sole decisioni a cui uno Stato è tenuto a dare effetto sono quelle rese in uno Stato con cui la controversia oggetto della decisione presentava un collegamento appropriato, secondo i parametri della Convenzione.

Questo ragionare di collegamenti appropriati fra la causa e il giudice che ne è investito fa pensare, va da sé, al tema della competenza. La Convenzione, tuttavia, non pretende in alcun modo di regolare la competenza giurisdizionale dei giudici degli Stati da essa vincolati: non stabilisce, in altri termini, se e quando i giudici ucraini o quelli dell’Unione europea possano considerarsi muniti del potere di decidere una domanda loro sottoposta. La convenzione del 2019 interviene, per definizione, quando, nello Stato d’origine, la questione della competenza giurisdizionale è stata decisa: le sue norme si limitano a stabilire il genere di legami fra la causa e il giudice che l’ha decisa che qualificano la decisione come riconoscibile. Detto in altri termini, la Convenzione, lungi dal dettare regole di competenza giurisdizionale diretta, si accontenta di stabilire dei criteri di competenza c.d. internazionale, cioè, dei criteri che, se soddisfatti nello Stato d’origine, legittimano la circolazione della decisione nello Stato richiesto.

I filtri contemplati dalla Convenzione (che a questo punto possono chiamarsi «giurisdizionali», proprio perché connessi alla verifica della giurisdizione del giudice dello Stato d’origine compiuta in funzione del riconoscimento nello Stato richiesto) sono elencati all’art. 5 e all’art. 6. Si consideri, a titolo d’esempio, quello previsto all’art. 5, par. 1, lett. a): una decisione soddisfa la condizione relativa alla provenienza, richiesta ai fini del riconoscimento, se la persona contro cui sono chiesti il riconoscimento o l’esecuzione risiedeva abitualmente nello Stato d’origine al momento in cui tale persona è divenuta parte del procedimento dinanzi al giudice di origine. Il filtro, qui, è dato dalla residenza abituale di colui che nel procedimento svoltosi nello Stato d’origine ha rivestito il ruolo di convenuto, o di terzo chiamato. La decisione resa nello Stato d’origine è efficace, quanto alla provenienza, nello Stato richiesto, se quella persona risiedeva abitualmente nello Stato d’origine.

La Convenzione elenca una pluralità di filtri giurisdizionali. Alcuni, come quello appena evocato, si riferiscono alle parti del procedimento. Altri, invece, riguardano la localizzazione del rapporto oggetto del procedimento: ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. h), ad esempio, soddisfa la condizione «geografica» per il riconoscimento la decisione che abbia statuito sulla locazione di un bene immobile che sia stata resa da un giudice dello Stato in cui l’immobile è situato. Altri filtri ancora fanno leva sull’accordo delle parti circa il giudice competente o sulla condotta tenuta dal convenuto nel corso del procedimento: proviene, in questo senso, dallo Stato «giusto», ai fini della Convenzione, la decisione resa da un giudice a cui le parti hanno concordato di attribuire il potere di decidere la lite o a un giudice di cui il convenuto, pur potendo, non abbia a suo tempo eccepito il difetto di giurisdizione.

Non è qui possibile esaminare uno ad uno i filtri convenzionali. In questa sede importa semmai segnalare che una decisione è riconoscibile, ai sensi della Convenzione, allorché soddisfi una qualsiasi delle condizioni elencate. Nel verificare se una o più di queste condizioni sono riunite, non interessa stabilire su quali basi il giudice dello Stato d’origine abbia fondato, nella specie, la propria competenza (diretta). La Convenzione, giova ribadirlo, non detta norme di competenza diretta e non ha la pretesa di stabilire a chi spetti, o non spetti, esercitare la giurisdizione in un dato caso. La Convenzione si accontenta di indicare, tramite i suoi filtri, se una data decisione, avuto riguardo allo Stato da cui promana, soddisfi le condizioni per essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato.

I filtri elencati dalla Convenzione assolvono, con una sola eccezione, una mera funzione permissiva: se una sentenza soddisfa una delle condizioni giurisdizionali contemplate dalla Convenzione, allora è idonea a circolare ai sensi della Convenzione (salvo il ricorrere dei motivi ostativi esaminati sotto); ma se una di quelle condizioni non è riempita, ciò non significa che lo Stato richiesto debba per forza negare efficacia alla decisione di cui trattasi: se la sentenza in questione non supera un certo filtro, ma ne supera uno diverso, lo Stato richiesto è tenuto a riconoscerla ed eseguirla.

Ad uno solo dei suoi filtri la Convenzione assegna una funzione che è, nel contempo, permissiva e proibitiva. Stabilisce l’art. 6 che, in deroga all’art. 5, una decisione che statuisca su diritti reali immobiliari è riconosciuta ed eseguita se, e solo se, l’immobile è situato nello Stato d’ origine. Rispetto a questa particolare categoria di decisioni, e unicamente rispetto a questa, la Convenzione dispone ad un tempo un obbligo di riconoscimento e di non riconoscimento: impone agli Stati di riconoscere le pronunce rese nel forum rei sitae e di astenersi dal riconoscere quelle adottate altrove.

5. I motivi di diniego del riconoscimento

Lo Stato richiesto può negare ingresso alle decisioni che superano i filtri stabiliti all’art. 5 o all’art. 6 della Convenzione solo in forza di uno dei motivi tassativamente elencati dalla stessa Convenzione all’art. 7.

Vi si prevede, innanzitutto, che il riconoscimento o l’esecuzione possano essere negati per motivi legati al rispetto del principio del contraddittorio, in particolare se l’atto introduttivo del procedimento svoltosi nello Stato d’origine non è stato a suo tempo notificato al convenuto in tempo utile e in modo tale da permettergli di presentare le proprie difese (salvo, in questo caso, che il convenuto sia comparso e abbia presentato le sue difese senza contestare la notificazione).

Può essere opposto un diniego di riconoscimento anche quando la decisione di cui si discute sia il risultato di una frode processuale, se il suo riconoscimento o la sua esecuzione siano manifestamente incompatibili con l’ordine pubblico dello Stato richiesto, cioè con i suoi principi irrinunciabili, e ancora se la decisione sia in contrasto con una decisione resa da un giudice dello Stato richiesto in una controversia tra le stesse parti, o con una decisione precedente resa da un giudice di un altro Stato in una controversia tra le stesse parti avente lo stesso oggetto, purché la decisione precedente soddisfi i requisiti di riconoscimento prescritti dallo Stato richiesto.

Aggiunge l’art. 7, par. 2, che il riconoscimento e l’esecuzione possono essere differiti o negati se dinanzi a un giudice dello Stato richiesto pende un procedimento tra le stesse parti avente lo stesso oggetto, a patto che il giudice dello Stato richiesto sia stato adito prima del giudice di origine, e che sussista una connessione stretta tra la controversia e lo Stato richiesto.

Una più dettagliata analisi delle cause ostative del riconoscimento previste dalla Convenzione esula da questa breve scheda.

6. Procedura

Gli articoli 12 e 13 della Convenzione dell’Aja del 2019 stabiliscono quali documenti vadano presentati da chi intenda far valere gli effetti di una decisione in forza della convenzione stessa, e gli obblighi degli Stati sul terreno della procedura.

L’art. 12 chiede, fra le altre cose, la produzione di una copia integrale e autentica della decisione, e – se si tratti di decisione resa in contumacia – l’originale o una copia autentica di un documento attestante che l’atto introduttivo del procedimento o un atto equivalente è stato notificato alla parte contumace.

Il giudice richiesto, se il contenuto della decisione non gli permette di verificare il rispetto dei requisiti da cui la Convenzione fa dipendere l’efficacia della decisione stessa, può richiedere ogni documento necessario.

Spetta ai singoli Stati delineare tramite le proprie norme interne le procedure occorrenti in funzione del riconoscimento e della dichiarazione di esecutività delle decisioni rientranti nella sfera della Convenzione.

7. Rapporti fra la Convenzione e altre norme in tema di efficacia delle decisioni

La Convenzione dell’Aja si inserisce, in Italia, all’interno di un paesaggio normativo complesso, in cui coesistono norme dell’Unione europea, altre convenzioni internazionali – alcune in vigore per l’Italia, altre per l’Unione europea – e norme interne (gli articoli 64 e seguenti della legge 31 maggio 1995, n. 218).

I rapporti fra la Convenzione e tali altre norme possono essere delineati solo per sommi capi in questa scheda.

Già si è osservato che la Convenzione non ambisce a soppiantare altri regimi internazionali in materia di efficacia delle decisioni. Le sue norme lasciano intatta l’operatività, nel rispettivo ambito di applicazione, non solo della legislazione dell’Unione europea ma anche delle convenzioni esistenti.

Su un piano generale, preme segnalare che, là dove si applica, la Convenzione dell’Aja non pretende di dire tutto ciò che occorre sapere in tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere, e non pretende di avere l’ultima parola.

Che la Convenzione non ambisca a dire tutto, cioè a dettare una disciplina esaustiva del fenomeno che regola, emerge con chiarezza da quanto si è osservato poco sopra con riguardo ai profili procedurali della verifica della efficacia delle sentenze straniere. La convenzione, assai laconica sul punto, si affida alle norme interne dello Stato richiesto. In pratica, l’iter da seguire, in Italia, in relazione alle sentenze ucraine e uruguaiane, e domani quelle britanniche, albanesi e montenegrine, resta quello tracciato dall’art. 67 della legge n. 218/1995.

L’affermazione secondo cui la Convenzione non pretende di avere l’ultima parola traduce invece la regola, di grande importanza pratica, che si incontra all’art. 15: fatto salvo l’art. 6 (su cui ci si è soffermati in precedenza), la Convenzione non osta al riconoscimento o all’esecuzione delle decisioni ai sensi delle norme interne dello Stato richiesto. La Convenzione, in altre parole, lungi dal rivendicare per sé un ruolo di fonte di regolamentazione esclusiva delle fattispecie comprese nella sua sfera applicativa, ammette espressamente che nulla preclude l’impiego di norme diverse dalla Convenzione stessa ogniqualvolta le stesse soddisfino (o soddisfino in modo più efficiente) gli obiettivi.

Così, se una sentenza che rientra fra quelle a cui si applica in Italia la Convenzione dell’Aja non soddisfa le condizioni previste dalla Convenzione per il suo riconoscimento e la sua esecuzione, ma soddisfa quelle dettate dalla legge n. 218/1995, i giudici italiani dovranno ritenere efficace tale sentenza. Fare leva sulle norme interne in circostanze come queste non equivale certo a violare la Convenzione, ma semmai a realizzarne le finalità per un’altra via.

30 aprile 2025 Pietro Franzina

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