I provvedimenti cautelari pronunciati in sede civile dai giudici di San Marino, in particolare i sequestri, sono efficaci nell’ordinamento italiano?

Le norme pertinenti

San Marino non è uno Stato membro dell’Unione europea. Non spetta, dunque, alle misure legislative adottate dall’Unione nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile stabilire se, e a quali condizioni, i provvedimenti sanmarinesi producono effetti in Italia.

Italia e San Marino, in compenso, sono legate fra loro da alcune convenzioni internazionali che regolano, fra le altre cose, la circolazione delle decisioni giudiziarie fra i due paesi. Viene qui in rilievo, in particolare, la Convenzione di amicizia e buon vicinato conclusa il 31 marzo 1939, che regola, negli articoli da 5 a 7, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese nei rispettivi Stati «in materia civile, commerciale e amministrativa». La convenzione è entrata in vigore sul piano internazionale il 30 settembre 1939 ed è stata attuata nell’ordinamento italiano con la legge 6 giugno 1939, n. 1320. Gli articoli 5 e 6 sono stati modificati per effetto di un accordo fatto a Roma il 28 febbraio 1946, in vigore dallo stesso anno, eseguito in Italia con decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 246.

Non risulta invece applicabile l’accordo tra Italia e San Marino concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021 ed attuato nell’ordinamento italiano con la legge 8 aprile 2024, n. 51, giacché, ai fini di tale accordo, come precisa l’art. 1, si intende per «sequestro» unicamente «il provvedimento … con cui si sottraggono al titolare o al possessore i proventi, i prodotti e gli strumenti di reato o beni di valore equivalente ai suddetti proventi, prodotti e strumenti o, comunque, i beni provenienti direttamente o indirettamente da attività illecite e i frutti dei medesimi».
Rispetto alle decisioni sanmarinesi che rientrano nel campo di applicazione della convenzione del 1939 le norme italiane di diritto comune sull’efficacia dei provvedimenti giudiziari stranieri, contenute negli articoli 64 e seguenti della legge 31 maggio 1995 n. 218, si riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, possono venire in rilievo, conformemente all’art. 2 di quest’ultima legge, a due titoli. Le norme della legge n. 218/1995 possono operare, innanzitutto, come fonte complementare della convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939, cioè per la
disciplina delle questioni che la convenzione omette di regolare. In secondo luogo, le norme interne possono venire in gioco a titolo di fonte sussidiaria, nel senso che vi si può ricorrere, in Italia, nel caso in cui una decisione, compresa nel campo di applicazione della convenzione del 1939, non integri i requisiti ivi previsti, ma soddisfi, invece, le condizioni stabilite a questo fine dalle stesse norme di diritto comune: in questo caso, dato che la convenzione del 1939 non pretende di essere applicata ad esclusione di ogni altra fonte, nulla osta a che una simile decisione produca effetto in
Italia in base alle norme della legge n. 218/1995, in quanto più favorevoli.

Analisi

L’art. 5 della convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939 fissa le condizioni alle quali «le decisioni» rese dai giudici di uno dei due Stati «hanno l’autorità della cosa giudicata» nell’altro Stato. Le condizioni alle quali le «decisioni indicate nel precedente articolo e gli altri provvedimenti delle autorità giurisdizionali di uno dei due Stati … possono costituire titolo per l’esecuzione forzata … nell’altro Stato» sono invece enunciate all’art. 6. Si rende necessaria, a questo fine, una dichiarazione di esecutività nello Stato di esecuzione, con la precisazione che una tale dichiarazione
può essere emessa «soltanto se concorrono le condizioni prevedute dall’art. 5».

Una di tali condizioni, previste all’art. 5, n. 2, del testo modificato, è che la decisione di cui si discorre, «regolarmente notificata», abbia «acquistato forza di giudicato nel Paese nel quale è stata emanata». Poiché i provvedimenti cautelari non passano in giudicato, né in Italia (art. 669 octies, ultimo comma, c.p.c.), né a San Marino, è esclusa la loro idoneità a circolare da San Marino all’Italia ai sensi della convenzione.
Alla medesima conclusione pervengono le «Linee guida sulla delibazione delle decisioni estere» elaborate dalla dirigenza del Tribunale di San Marino, e reperibili nel sito web del medesimo Tribunale. Nelle Linee guida si aggiunge che il riconoscimento di un provvedimento di sequestro (italiano) non può avvenire (a San Marino) neppure ai sensi dell’art. 10 della predetta convenzione, dato che quest’ultima disposizione concerne l’esecuzione di atti istruttori e di atti di procedura, mentre il sequestro «è atto esecutivo» (recte, non è atto istruttorio ma è un provvedimento cautelare, conclusivo del giudizio).
Esclusa la possibilità di dare ingresso nell’ordinamento italiano a un sequestro sanmarinese attraverso la convenzione del 1939, resta da vedere se l’efficacia di un siffatto provvedimento possa essere affermata, in via sussidiaria, in forza delle regole di diritto comune della legge n. 218/1995.

La risposta è di segno negativo, in quanto, ai sensi dell’art. 64, lett. d), della legge n. 218/1995, sono riconoscibili e possono essere messe in esecuzione in Italia solo le decisioni suscettibili di passare in giudicato formale e sostanziale secondo la legge del luogo in cui sono stati pronunciati. Il provvedimento di sequestro sammarinese – come detto – non integra questo requisito, in quanto trattasi di provvedimento cautelare, come tale inidoneo al giudicato. I sequestri civili pronunciati nello Stato di San Marino non possono pertanto essere riconosciuti in Italia neppure ai sensi dell’art.
64 della legge n. 218/1995.

Conclusione

I sequestri civili pronunciati nello Stato di San Marino non sono ammessi a produrre effetti nell’ordinamento italiano, giacché, essendo insuscettibili di giudicato, non soddisfano le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti stranieri posti dalla convenzione di amicizia e buon vicinato fra Italia e Sn Marino del 1939, né, del resto, quelle stabilite all’art. 64 della legge 31 maggio 1995 n. 218.

Elena D’Alessandro

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