Il punto sui negoziati e sulle prospettive di adesione dell’UE alla CEDU

L’articolo 6, par. 2, del Trattato sull’Unione europea (TUE), da leggersi in combinato disposto con il protocollo n. 8 allegato al medesimo, precisa che l’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e che tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati.

L’ultimo accordo provvisorio per l’adesione dell’Unione europea alla CEDU, finalizzato a marzo del 2023, è stato sottoposto a un parere preventivo alla Corte di giustizia, su richiesta della Commissione, presentata in data 25 luglio 2025 e formalmente depositata in Cancelleria (solo) il 21 novembre 2025. La causa è stata registrata come parere 1/25; si tratta della terza richiesta di parere sull’adesione alla CEDU, dopo quelle presentate nel 1994, da parte questa volta del Consiglio (v. parere 2/94), e nel 2013 (v. parere 2/13). Spetterà ora a quest’ultima pronunciarsi sulla compatibilità della proposta di accordo con i trattati. Ove i giudici dell’Unione si pronunciassero per la compatibilità, il Consiglio dell’Unione dovrà adottare, a seguito dell’approvazione del Parlamento europeo, una decisione all’unanimità che entrerà in vigore previa approvazione da parte di tutti gli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali (art. 218, par. 9, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, TFUE). Inoltre, l’accordo dovrà essere ratificato dai 46 Stati del Consiglio d’Europa – rectius, dai 19 Stati che non l’avranno già ratificato in quanto Stati membri dell’UE.

Una volta completata l’adesione (nell’ipotesi di un parere positivo e di un iter di ratifica senza intoppi), l’Unione sarà tenuta al rispetto della Convenzione e, conseguentemente, anche al sindacato giurisdizionale della Corte europea dei diritti dell’uomo, ossia di un organo giudiziario esterno all’Unione. Da un lato, ciò attribuirebbe alla Corte di Strasburgo il potere di qualificare come violazioni della CEDU determinati atti (o omissioni) imputabili all’UE; dall’altro, ciò non implicherebbe uno spostamento della competenza sull’interpretazione e sulla validità del diritto dell’Unione, che rimarrebbe esclusivamente nelle mani della Corte di giustizia dell’Unione. Il confine, sottile, tra queste competenze (e le loro possibili sovrapposizioni) costituisce il cuore “giuridico” di un negoziato che sembra vedere ora le proprie battute finali, anche grazie al superamento del suo principale scoglio politico, ovvero la partecipazione russa al Consiglio d’Europa (come noto, terminata nel 2022).

In breve, l’adesione dell’Unione alla CEDU permetterebbe certamente un ulteriore avvicinamento della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE e della Corte EDU, segnando un ulteriore passo nella tutela dei diritti fondamentali e, implicitamente, anche nella federalizzazione dell’Unione europea, che esattamente come uno Stato sarebbe soggetta ad un controllo esterno esercitato dalla Corte EDU. Tutto ciò, però, verrebbe al costo, non indifferente, di procedure giurisdizionali più complesse, di un ulteriore carico di lavoro su un giudice, la Corte EDU, che da tempo mostra segnali di affaticamento, di complicazioni sul rango delle norme CEDU nel  diritto interno, nonché, soprattutto, di un’inevitabile tensione con il principio di autonomia del diritto dell’Unione europea, che costituisce un principio strutturale fondamentale dell’ordinamento UE, sul quale si è costruita tanta parte del percorso di integrazione degli ultimi 75 anni.

I negoziati per l’adesione, dal 1990 a oggi

La prima richiesta di parere alla Corte di giustizia è stata presentata dal Consiglio, il 26 aprile 1994, senza che vi fosse una bozza di accordo ma, semplicemente, sulla base della decisione di avviare i negoziati. Con parere 2/94, del 28 marzo 1996, la Corte esprimeva (il suo primo) parere negativo in ragione del fatto che, all’epoca, la Comunità non aveva competenza per aderire alla CEDU, in quanto nessuna disposizione del Trattato attribuiva alle istituzioni comunitarie il potere di dettare norme in materia di diritti dell’uomo o di concludere convenzioni internazionali in tale settore.

È solo nel 2009, con il Trattato di Lisbona, che l’art. 6 TUE è stato modificato ed è stata introdotta, al par. 2, la necessaria base giuridica per l’adesione dell’Unione europea alla CEDU. La disposizione va letta alla luce di quanto precisato dal Protocollo 8, ai sensi del quale un eventuale accordo di adesione debba garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell’Unione e del suo diritto (si veda anche Dichiarazione relativa all’art. 6, par. 2, TUE) e non debba incidere né sulle competenze dell’Unione, né sulle attribuzioni delle sue istituzioni.

Sotto il profilo della CEDU, nel 2004, veniva adottato il Protocollo 14 che forniva una base giuridica per l’adesione dell’UE al sistema CEDU. Il Protocollo, tuttavia, entrava in vigore solo il 1° giugno 2010, dopo l’ultima ratifica da parte della Russia. Ciò dava un nuovo impeto ai negoziati che, nel 2013, sfociavano in un progetto di accordo di adesione dell’UE alla CEDU accompagnato da altri strumenti (il c.d. “pacchetto adesione”), quali, su tutti, il Progetto di relazione illustrativa.

Con il parere 2/13 del 18 dicembre 2014 la Corte di giustizia, tuttavia, esprimeva parere negativo su tale proposta di accordo ritenendola incompatibile con il diritto primario dell’Unione in quanto non rispettava le caratteristiche specifiche del diritto dell’UE e la sua autonomia.

In particolare, la Corte di giustizia esprimeva censure con riferimento al mancato coordinamento tra l’art. 53 della CEDU e l’art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (d’ora in poi Carta) che consente agli Stati di adottare standard di tutela più elevati rispetto a quelli contenuti nella Carta purché nel rispetto del livello di tutela del diritto dell’Unione. Similmente, l’art. 53 della CEDU prevede che nessuna disposizione possa essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi. Secondo la Corte, la proposta di accordo del 2013 avrebbe dovuto specificare che la facoltà concessa dall’art. 53 della CEDU agli Stati membri dell’UE trova un limite, per quanto riguarda i diritti riconosciuti dalla Carta corrispondenti a diritti garantiti dalla CEDU, a quanto necessario per evitare di compromettere il livello di tutela previsto dalla Carta medesima, nonché il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione.

La Corte censurava, poi, l’equiparazione dell’Unione ad uno Stato e il venir meno della fiducia reciproca, elevato dalla Corte di giustizia al rango di principio «of fundamental importance in EU law», con riferimento al quale osservava che l’accordo di adesione non conteneva alcuna disposizione che impedisse una situazione in cui la Convenzione potesse richiedere a uno Stato membro di verificare che un altro Stato membro avesse rispettato i diritti fondamentali, sebbene il diritto dell’Unione imponga un obbligo di fiducia reciproca tra essi.

I giudici del Kirchberg, poi, sottolineavano il mancato coordinamento tra il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e il meccanismo previsto dal Protocollo 16 della CEDU, che autorizza le più alte giurisdizioni degli Stati aderenti alla Convenzione a rivolgere alla Corte EDU domande di pareri consultivi in merito a questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla CEDU o dai suoi protocolli.

La Corte, inoltre, esprimeva un parere negativo anche sul meccanismo del convenuto aggiunto e della procedura di previo coinvolgimento della Corte.

Per quanto riguarda il primo, ai sensi dell’art. 3 della bozza di accordo di adesione del 2013, era stato ideato un meccanismo che consentiva congiuntamente la partecipazione dell’UE e dei suoi Stati membri nel processo di fronte alla Corte di Strasburgo, affiancando così al convenuto principale un secondo convenuto quale parte del procedimento a pieno titolo. Il meccanismo veniva inserito nella proposta di accordo con l’intento di arginare le eventuali difficoltà, in seguito all’adesione, nell’individuazione del soggetto (Unione o Stato membro) contro cui presentare un ricorso alla Corte EDU.

Grazie a tale meccanismo quindi, l’Unione avrebbe potuto partecipare come convenuto aggiunto nel caso di ricorsi alla Corte EDU diretti contro uno Stato membro che coinvolgessero il diritto dell’UE, ad esempio qualora lo Stato avesse violato un diritto tutelato dalla Convenzione nell’adempimento di un obbligo nascente dal diritto dell’Unione.

Viceversa, qualora un ricorso individuale alla Corte di Strasburgo fosse stato diretto nei confronti dell’UE, e qualora fosse venuta in rilievo la circostanza per cui la violazione della CEDU risiedeva in una norma di diritto primario, allora sarebbe stata necessaria la partecipazione degli Stati membri quali convenuti aggiunti, in quanto l’eventuale violazione poteva esser rimossa solo da questi.

Il progetto di accordo prevedeva che una Parte contraente divenisse convenuto aggiunto o accettando un invito rivoltole in tal senso dalla Corte EDU, o per decisione di tale Corte a seguito di una richiesta della stessa Parte contraente. In questa seconda ipotesi, qualora l’Unione o gli Stati membri avessero chiesto di intervenire quali convenuti aggiunti in una causa dinanzi alla Corte EDU, avrebbero dovuto presentare argomenti idonei a dimostrare il soddisfacimento delle condizioni necessarie per la loro partecipazione al procedimento, e la Corte EDU avrebbe statuito su tale richiesta alla luce della plausibilità degli argomenti. Sul punto, la Corte di giustizia, nel suo parere negativo faceva notare che mediante tale controllo la Corte EDU sarebbe stata indotta a valutare le norme del diritto dell’Unione che disciplinano la ripartizione delle competenze tra quest’ultima e i suoi Stati membri, nonché i criteri di imputazione degli atti o delle omissioni dei medesimi, al fine di adottare una decisione definitiva al riguardo. Ed un simile controllo avrebbe potuto interferire con la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri.

Inoltre, il progetto di accordo stabiliva, nella parte finale, un’eccezione alla regola generale secondo cui, a fronte di una constata violazione della CEDU, il convenuto e il convenuto aggiunto sarebbero stati congiuntamente responsabili. Infatti, ai sensi della proposta di accordo, la Corte EDU avrebbe potuto decidere che solo uno dei soggetti fosse dichiarato responsabile della violazione. Secondo la Corte di giustizia, una decisione relativa alla suddivisione tra l’Unione e i suoi Stati membri della responsabilità per un atto o un’omissione che abbia configurato una violazione della CEDU constatata dalla Corte di Strasburgo si baserebbe anch’essa su una valutazione delle norme del diritto dell’Unione che disciplinano la ripartizione di competenze nonché l’imputabilità dell’atto o dell’omissione. Anche in tal caso, quindi, consentire alla Corte EDU di adottare una decisione siffatta avrebbe pregiudicato la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri.

Per di più, la Corte di giustizia sollevava critiche e perplessità anche con riguardo alla procedura di previo coinvolgimento ai sensi dell’art. 3, par. 6, della bozza di accordo. Secondo tale procedura, nei giudizi in cui l’Unione si sarebbe costituita come convenuto aggiunto avrebbe dovuto essere previamente coinvolta qualora fosse venuta in rilievo una questione di diritto dell’UE su cui non avesse già avuto occasione di pronunciarsi.

Infine, nel suo parere la Corte notava come, ad adesione completata nei termini contemplati dalla bozza di accordo, la Corte EDU sarebbe legittimata a pronunciarsi sulla conformità alla CEDU di determinati atti, azioni od omissioni posti in essere nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e, in particolare, di quelli per i quali la Corte di giustizia non aveva competenza a verificare la loro legittimità in rapporto ai diritti fondamentali ai sensi dell’art. 275 del TFUE. Una simile situazione, quindi, avrebbe portato ad affidare il controllo giurisdizionale di tali atti in via esclusiva ad un organo esterno all’Unione.

A seguito del parere della Corte di giustizia 2/13 del 18 dicembre 2014, dopo un periodo di incertezza dato anche dall’invasione russa in Crimea, avvenuta dopo la firma del progetto di accordo e prima del parere negativo reso dalla Corte di giustizia, l’Unione decideva di riavviare i negoziati, con l’obiettivo di modificare l’accordo secondo le indicazioni ivi contenute. Così, nel marzo 2020, in vista dell’imminente ripresa dei negoziati, l’Unione esprimeva la propria posizione negoziale in un paper e, il 5 agosto dello stesso anno, la presidenza Tonje Meinich pubblicava un ulteriore paper per strutturare negoziati e radunare le questioni sollevate nel parere della Corte di giustizia in quattro “baskets”:

  1. il primo riguardava i meccanismi specifici per consentire la partecipazione dell’UE alla procedura presso la Corte EDU, specificamente il funzionamento del meccanismo di convenuto aggiunto, compresa la procedura di coinvolgimento preventivo;
  2. il secondo concerneva il funzionamento del ricorso interstatale (art. 33 CEDU) e la richiesta di parere consultivo ai sensi del Protocollo n. 16 della CEDU per gli Stati membri dell’Unione europea;
  3. il terzo era relativo al principio di fiducia reciproca tra Stati membri dell’Unione europea;
  4. il quarto riguardava lo scrutinio degli atti dell’Unione europea nell’ambito della PESC. Oltre a questi temi, era oggetto di specifica considerazione la questione del rapporto tra gli artt. 53 della CEDU e 53 della Carta.

Dal 2020 al 2023 i negoziatori si sono riuniti svariate volte e solo nella primavera del 2023, alla conclusione del diciottesimo incontro ed in seguito all’uscita della Russia dal Consiglio d’Europa, è stata concordato un accordo provvisorio sui primi tre baskets; come si dirà meglio infra, il quarto, concernente la PESC, è stato affrontato dall’Unione a livello “interno”.

L’accordo provvisorio di adesione è accompagnato da altri strumenti quali il progetto di relazione illustrativa dell’accordo, una bozza di dichiarazione dell’UE da rendere al momento della ratifica dell’accordo, una bozza delle opportune disposizioni che dovranno essere aggiunte al Regolamento del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e una bozza del memorandum of understanding (si vedano gli allegati all’accordo).

Le principali modifiche del nuovo accordo provvisorio di adesione dell’UE alla CEDU

Anzitutto, il nuovo accordo contiene disposizioni volte ad affrontare questioni emerse nel parere n. 2/13 e che il progetto di accordo di adesione del 2013 non trattava.

Ad esempio, con riferimento alla questione del mancato coordinamento tra art. 53 Carta e art. 53 CEDU, nel nuovo accordo si precisa che l’art. 53 della CEDU non dev’essere interpretato nel senso di impedire alle Parti contraenti di applicare congiuntamente un livello comune e giuridicamente vincolante di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a condizione che tale livello non sia inferiore a quello garantito dalla Convenzione. In tal modo si garantisce, di fatto, la possibilità che il diritto dell’Unione stabilisca uno standard uniforme di tutela vincolante per i suoi Stati membri, a condizione che tale standard non sia inferiore al livello minimo di tutela garantito dalla Convenzione.

Ancora, con riguardo alle critiche relative al venir meno della fiducia reciproca, il nuovo accordo esplicita che l’adesione non pregiudica l’applicazione del principio di fiducia reciproca all’interno dell’UE.

Per quanto concerne, poi, il rapporto tra il meccanismo istituito dal Protocollo n. 16 della Convenzione e la procedura di rinvio pregiudiziale prevista dall’art. 267 TFUE viene introdotta una nuova disposizione ai sensi della quale, sostanzialmente, gli Stati dell’UE che hanno ratificato il Protocollo n. 16 non potranno utilizzare il meccanismo consultivo ivi previsto se la questione pendente dinanzi alla Corte EDU rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea.

Il nuovo accordo ha modificato, dietro esplicita richiesta dell’Unione europea, anche la disciplina ai ricorsi interstatali dinanzi alla Corte EDU che, ora, non possono essere presentati se riguardanti il diritto dell’Unione, al fine di mantenere intatta la giurisdizione della (sola) Corte di giustizia, nonché la possibilità di intervento della Commissione europea, in forza dell’art. 259 TFUE. Dinanzi alla Corte EDU potranno dunque essere presentati ricorsi interstatali solo su questioni non coperte dal diritto UE; a tal fine, l’art. 4 del nuovo accordo attribuisce all’UE il potere di valutare la vera e propria ammissibilità di un (eventuale: va detto che la prassi in tal senso è piuttosto scarna) ricorso presentato da due Stati membri dell’UE stessa dinanzi alla Corte EDU ai sensi dell’art. 33 CEDU.

Vengono proposti, poi, una serie di emendamenti al precedente accordo del 2013 con riferimento al meccanismo del convenuto aggiunto che, come già detto, sarà parte del procedimento a pieno titolo, come il convenuto principale – tant’è vero che nel caso in cui la Corte di Strasburgo accerti una violazione della CEDU, saranno dichiarati entrambi responsabili.

Le modifiche apportate dal nuovo accordo e riguardanti il meccanismo del convenuto aggiunto sono volte, principalmente, ad evitare che la Corte EDU debba prendere una decisione sulla base della propria interpretazione in merito alla ripartizione delle competenze tra l’UE e i suoi Stati membri. Per evitare ciò, il nuovo accordo attribuisce chiaramente all’UE la competenza per decidere se ci sono le condizioni per attivare il meccanismo (art. 3, par. 5).

Inoltre, diversamente dal precedente accordo, il nuovo prevede espressamente che possa avvenire una revoca dello status di convenuto aggiunto sulla base di una valutazione motivata (e vincolante) da parte dell’UE, previa audizione del ricorrente (art. 3, par. 6).

Per altro, il quarto paragrafo dell’art. 3 del progetto di accordo considera, invece, il caso in cui un ricorso sia stato intentato contemporaneamente contro l’Unione e uno o più Stati membri prevedendo la possibilità per una delle Parti di modificare la sua partecipazione come convenuto aggiunto, laddove le condizioni per attivare tale meccanismo siano soddisfatte. Ad ogni modo, atteso che nel caso di violazione accertata sia il convenuto principale sia il convenuto aggiunto saranno entrambi dichiarati responsabili, l’inversione del titolo di partecipazione non porterebbe particolari benefici ai convenuti, fatta eccezione per la facoltà di terminare la partecipazione al ricorso, riservata, per l’appunto, solo al convenuto aggiunto.

Infine, mentre il progetto di accordo del 2013 stabiliva, nella parte finale, un’eccezione alla regola generale secondo cui il convenuto e il convenuto aggiunto sono congiuntamente responsabili di una violazione constatata, l’art. 3, par. 8 dell’attuale proposta di accordo precisa che qualora venisse accertata una violazione, il convenuto e il convenuto aggiunto sarebbero responsabili in solido e non è prevista alcuna eccezione a tale norma. La clausola di attribuzione congiunta permette così di spostare sul piano interno l’effettiva allocazione della responsabilità tra l’Unione e gli Stati membri e, quindi, le decisioni inerenti all’esecuzione della sentenza.

Come fatto notare in dottrina, questa nuova disciplina in materia di convenuto aggiunto finisce per assicurare all’Unione la (quasi) piena facoltà di decidere in quali casi unirsi al convenuto principale in un procedimento dinanzi alla Corte EDU. Di conseguenza, poiché il convenuto principale e il secondo convenuto saranno sempre dichiarati co-responsabili per una violazione accertata, l’Unione potrà decidere de facto in quali circostanze assumere (congiuntamente) la responsabilità per la violazione in tutti i casi in cui non sarà l’unico convenuto in un procedimento davanti alla Corte EDU.

Anche le disposizioni dell’accordo del 2013 che riguardavano la procedura di previo coinvolgimento vengono riviste alla luce delle censure espresse dalla Corte di giustizia nel parere 2/13. Come precisato supra, in base a tale strumento procedurale – che troverà applicazione solo nei procedimenti in cui l’Unione sarà co-convenuta e laddove la Corte di giustizia non abbia avuto l’opportunità di accertare la compatibilità di uno dei diritti protetti dalla CEDU con la norma di diritto dell’Unione rilevante – la Corte EDU dovrà sospendere temporaneamente il procedimento per garantire che la Corte di giustizia si pronunci per prima sulla questione. Così, la Corte di Lussemburgo potrà chiarire l’interpretazione della disposizione di diritto dell’Unione rilevante nel ricorso pendente di fronte alla Corte di Strasburgo, o accertare la validità dell’atto di diritto derivato che ha costituito la base giuridica dell’azione od omissione dello Stato membro da cui sarebbe scaturita la violazione della CEDU. Nella nuova proposta di accordo sono state introdotte alcune precisazioni per garantire che nessun caso ammissibile sfugga al controllo della Corte di giustizia (segnatamente, si rimanda all’art. 3, par. 2 e par. 3 dell’accordo e par. 68, 75-78 della Relazione esplicativa).

Per quanto riguarda, infine, la competenza giurisdizionale sugli atti PESC, i redattori dell’accordo del 2023 hanno deciso di non affrontare la questione, lasciando invece all’UE il compito di trovare una soluzione interna. A tal proposito, recentemente (anche se da ormai almeno un decennio, la Corte di giustizia aveva inaugurato una stagione giurisprudenziale espansiva) i giudici dell’Unione – grazie alla pronuncia nelle cause riunite C‑29/22 P e C‑44/22 P, KS e KD contro Commissione europea, Consiglio e Servizio europeo per l’azione esterna – hanno in qualche modo esteso la propria competenza giurisdizionale agli atti PESC, evitando così che, ad adesione avvenuta, la Corte EDU possa censurare atti di diritto UE in tale materia in assenza della possibilità di scrutinio da parte della Corte di giustizia.

Brevemente, in tale pronuncia la Corte sancisce che la giurisdizione in ambito PESC conosce l’unico limite dell’insindacabilità delle questioni politiche o strategiche riguardanti la definizione e l’attuazione della politica estera e di sicurezza comune. Così, la regola base dell’assenza di giurisdizione in ambito PESC (ex art. 275 TFUE e con le due eccezioni ivi previste) viene totalmente rovesciata, ammettendo una giurisdizione de facto generalizzata anche in questa materia, a meno che si tratti di scelte lato sensu politico-strategiche.

Questa sentenza, certamente, ha il merito di aver avvicinato i giudici di Lussemburgo a quelli di Strasburgo: sia perché ha fornito ai primi uno strumento di cui già da tempo erano dotati i secondi (la Corte EDU può controllare la politica estera degli Stati aderenti, come in Issa e altri c. Turchia, 2004, e Al-Jedda c. Regno Unito, 2011, pur dovendosi parimenti fermare dinanzi alle scelte di condotta nelle relazioni internazionali: H.F. e altri c. Francia, 2022); sia perché ha permesso che, a valle di un’adesione che appare ormai sempre più prossima, si materializzi lo scenario richiesto dal governo della Repubblica ceca in udienza: ovvero, che «qualsiasi treno che possa arrivare a Strasburgo deve prima fermarsi a Lussemburgo» (§ 150 delle conclusioni dell’Avvocato generale).

Prospettive future

Come fatto notare in dottrina, considerati gli sforzi dei negoziatori, l’apporto della giurisprudenza della Corte di giustizia e la forte volontà politica della macchina istituzionale UE di pervenire all’adesione, pare difficile immaginarsi un ulteriore parere negativo da parte della Corte di giustizia, sebbene con riguardo a taluni istituti permangano alcune perplessità.

Precisamente, rispetto al meccanismo del previo coinvolgimento, un profilo che potrebbe interessare, seppur incidentalmente, l’autonomia del diritto dell’Unione riguarda quali effetti riconoscere alle sentenze pronunciate dalla Corte in seno a questa procedura; da questo punto di vista, il progetto di accordo potrebbe non assicurare in assoluto l’autonomia sostanziale del diritto dell’UE per via della mancanza di effetti “esterni” delle decisioni della Corte di giustizia. Così, per far sì che il previo coinvolgimento assolva il medesimo ruolo del rinvio pregiudiziale occorrerà che la normativa interna precisi che le sentenze della Corte di giustizia pronunciate in base a questa procedura abbiano i medesimi effetti del rinvio pregiudiziale.

La dottrina sottolinea, poi, come il testo della nuova proposta di accordo sembrerebbe portare ad un’adesione accompagnata da non poche complicazioni procedurali (si rimanda, ad esempio, al meccanismo del convenuto aggiunto;del previo coinvolgimento della Corte di giustizia; dell’utilizzo del protocollo n. 16; del fatto che non sarà la Corte di giustizia dell’UE a verificare se la questione ricade nell’ambito di applicazione del diritto UE) che contrastano con le esigenze di effettività e tempestività proprie della tutela dei diritti fondamentali.

Inoltre, rimangono dubbi sull’articolazione del meccanismo del convenuto aggiunto in un contesto in cui i confini tra l’azione dell’Unione e degli Stati membri sono sempre più sfumati, visto il moltiplicarsi di “modelli ibridi” di enforcement del diritto dell’Unione, in cui il ruolo dell’Unione e delle autorità nazionali nell’attuazione del diritto dell’Unione è spesso sovrapponibile.

Rimane, infine, da interrogarsi sull’opportunità dell’adesione alla CEDU di un ordinamento come quello dell’Unione europea, ove la tutela dei diritti fondamentali è ormai alla base delle sue fondamenta costituzionali ed è assicurata da una Corte sempre più attrezzata a tal fine.

La pronuncia della Corte di giustizia è attesa nella primavera 2027.

Link utili:

Ultima bozza dell’accordo per l’adesione dell’Unione europea alla CEDU, finalizzata dal gruppo di lavoro il 17 marzo 2023, https://rm.coe.int/final-consolidated-version-of-the-draft-accession-instruments/1680aaaecd

Report dei meeting del gruppo di lavoro 46+1 (così ri-denominato per la cessazione della partecipazione della Russia al Consiglio d’Europa) consultabili sul sito del Consiglio d’Europa, in https://www.coe.int/en/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/accessionof-the-european-union-to-the-european-convention-on-human-rights#{%2230166137%22:[0]}

Pareri e giurisprudenza della Corte di giustizia:

Sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, del 10 settembre 2024, nelle cause riunite C‑29/22 P e C‑44/22 P, KS e KD contro Commissione europea, Consiglio e Servizio europeo per l’azione esterna

Corte giust. (plenaria), 28 marzo 1996, Parere 2/94, Adesione della Comunità alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ECLI:EU:C:1996:140

Corte giust. (plenaria), 18 dicembre 2014, Parere 2/13, Adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ECLI:EU:C:2014:2454

Presa di posizione dell’avvocato generale Kokott del 13 giugno 2014 nella procedura Parere 2/13, ECLI:EU:C:2014:2475

Dottrina (opere selezionate):

F. R. AGERBEEK, EU Accession to the European Convention of Human Rights: A New Hope, in European Papers, 2024, Vol. n. 9, No. 2, pp. 695-713.

I. ANRÒ, Il previo coinvolgimento della Corte di giustizia nell’ambito del meccanismo del convenuto aggiunto di cui al Progetto di Accordo di adesione dell’Unione europea alla CEDU: problemi e prospettive, in Studi sull’Integrazione europea, Fascicolo n.3/2014, pp. 541-564.

I. ANRÒ, Il parere 2/13 della Corte di Giustizia sul progetto di accordo di adesione dell’Unione Europea alla CEDU: una bocciatura senza appello?, in EUROJUS, 22 dicembre 2014, pp. 1-10.

I. ANRÒ, L’ adesione dell’Unione europea alla CEDU: l’evoluzione dei sistemi di tutela dei diritti fondamentali in Europa, Milano, 2015.

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I. ANRÒ, Non c’è due senza tre? La questione dell’adesione dell’Unione europea alla CEDU di nuovo alla Corte di giustizia, tra attesa e preoccupazione, in RCE, Fascicolo n.2/2025, pp. 1-6.

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M. PARODI, Quadro costituzionale dell’Unione e nuovo progetto di adesione alla CEDU: il ricorso individuale alla Corte EDU, in EUROJUS, Fascicolo n. 4/2024, pp. 14-59.

M. PARODI, L’adesione dell’Unione Europea alla CEDU: dinamiche sostanziali e prospettive formali, Napoli, 2020.

31 marzo 2026

Jacopo Alberti, Marcella Cometti

Nota – Questo documento è soggetto all’avvertenza riprodotta qui.