Il principio dell’interesse superiore del minore nel diritto internazionale
Il principio dell’interesse superiore del minore assume una rilevanza centrale nel sistema internazionale di protezione dei diritti delle persone di minore età. Ritenuto ormai espressione di una norma di diritto internazionale generale, il principio è codificato nell’art. 3, par. 1, della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC), ai sensi del quale, in tutte le decisioni relative ad un minore, il suo interesse superiore deve essere una considerazione preminente. Questo criterio vincola qualunque istituzione pubblica o privata di assistenza sociale, gli organi giurisdizionali, le pubbliche amministrazioni e gli organi legislativi, imponendo loro di ponderare nelle proprie decisioni i diritti, i bisogni ed il benessere concreto del minore o dei minori coinvolti.
Come sottolineato anche dal Comitato per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel suo General Comment No. 14 (2013), il concetto di interesse superiore del minore non incarna una formula astratta, ma un parametro dinamico, che coinvolge diverse esigenze in continua evoluzione, talvolta in conflitto fra loro, e che può pertanto essere correttamente apprezzato solo in relazione alla singola situazione concreta. L’interesse superiore del minore richiede di considerare, tra l’altro, la sua identità, stabilità affettiva, protezione, salute, educazione e sviluppo armonioso.
L’art. 3 della CRC impone di considerare l’interesse superiore del minore una considerazione preminente («a primary consideration»), ma non necessariamente la considerazione preponderante in ogni decisione che riguardi persone di minore età. Non si può escludere cioè che – nel caso concreto – la somma di altri interessi confliggenti (facenti capo allo Stato e/o ad altri privati, quali ad esempio i genitori del minore) possa legittimamente indurre le autorità ad adottare una soluzione diversa rispetto a quella che meglio servirebbe gli interessi del minore.
La rilevanza del principio nella giurisprudenza della Corte europea de diritti umani
La Convenzione europea dei diritti umani (CEDU) non contiene alcuna disposizione specificamente dedicata a tutelare i diritti delle persone di minore età. Tuttavia – come ribadito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ad esempio, nel caso Loizidou c. Turchia (1996) – la CEDU non può essere applicata isolatamente («in a vacuum»), ma va interpretata in armonia con le altre norme internazionali pertinenti. Fra queste rientra, nel caso in cui la vicenda coinvolga una persona di minore età, il principio dell’interesse superiore del minore.
Nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il principio del superiore interesse del minore viene in rilievo prevalentemente nell’ambito dell’art. 8 CEDU, quando la Corte è chiamata a verificare la conformità alla Convenzione di misure giudiziarie o amministrative idonee a incidere sul diritto al rispetto della vita privata e familiare dei minori e dei loro familiari, nonché a sindacare l’adeguatezza dell’azione delle autorità nazionali volta a garantire l’effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone soggette alla loro giurisdizione.
Nell’adempiere agli obblighi (negativi e positivi) che discendono dall’art. 8 CEDU, lo Stato è tenuto ad effettuare un bilanciamento fra l’interesse del ricorrente al pieno godimento del diritto alla vita privata e familiare e gli altri interessi internazionalmente rilevanti previsti dal par. 2 dell’art. 8 stesso, quali il mantenimento della sicurezza nazionale, la difesa dell’ordine pubblico, la protezione della salute e della morale, e la protezione dei diritti e delle liberà altrui. Nell’ambito di questo giudizio di bilanciamento, lo Stato deve tenere in debita considerazione l’interesse superiore del minore, in linea con quanto previsto dall’art. 3, par. 1, della CRC.
In ossequio al ruolo sussidiario che la Corte EDU gioca nel sistema multilivello di protezione dei diritti umani, i giudici di Strasburgo sono però propensi a riconoscere un ampio margine di apprezzamento agli Stati, anzitutto nel valutare quale sia – nel caso concreto – la soluzione che meglio tutela l’interesse superiore del minore. Le autorità nazionali competenti, del resto, si trovano in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per accertare e ponderare tutti gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione della soluzione più adeguata all’interesse del minore nel caso concreto, poiché beneficiano di un contatto diretto con le persone coinvolte (Neulinger e Shuruk c. Svizzera (Grande Camera), 2010, par. 138). Esse possono ascoltare il minore e gli adulti di riferimento, raccogliere le dichiarazioni di parenti e conoscenti, nonché accedere alla documentazione scolastica e medica e alle valutazioni dei servizi sociali. Analoghe ragioni inducono a riconoscere allo Stato un certo margine di apprezzamento nella ponderazione tra l’interesse superiore del minore e gli altri interessi rilevanti. Spetta dunque anzitutto alle autorità statali competenti valutare il peso degli interessi facenti capo agli altri individui eventualmente coinvolti, così come quello degli interessi pubblici rilevanti ai sensi dell’art. 8, par. 2, CEDU che possano entrare in tensione con quello del minore. Il ruolo della Corte europea dei diritti dell’uomo, in questo contesto, è appunto sussidiario. Essa non può, in linea di principio, sostituirsi alle valutazioni di merito compiute dalle autorità nazionali, ma deve verificare che queste ultime si siano mantenute entro i limiti del margine di apprezzamento loro riconosciuto dalla Convenzione. In questa prospettiva, la Corte ritiene incompatibili con l’art. 8 CEDU le ingerenze nella vita privata e familiare che discendano dall’applicazione di disposizioni nazionali che non lascino alcuno spazio di discrezionalità alle autorità competenti e impediscano loro di verificare se, nel caso concreto, la soluzione imposta dal legislatore corrisponda effettivamente all’interesse dei minori coinvolti (Nazarenko c. Russia, 2015, par. 64 ss.).
Lo scrutinio esercitato dalla Corte sulla condotta delle autorità statali può riguardare, inoltre, la procedura attraverso la quale, nel caso concreto, sono stati accertati l’interesse superiore del minore e gli eventuali interessi con esso confliggenti. In questa prospettiva, la Corte ritiene essenziale che tale procedura si sia svolta in modo trasparente, assicurando a tutte le persone coinvolte la possibilità di far valere compiutamente le proprie ragioni (Tiemann c. Francia e Germania, 2000), e che la situazione familiare sia stata oggetto di un esame accurato e complessivo, condotto alla luce di una pluralità di elementi, quali le condizioni emotive, psicologiche, materiali e sanitarie degli interessati, con particolare riguardo a quelle del minore (Y.C. c. Regno Unito, 2012, par. 138). .
Quanto al merito, la Corte deve invece limitarsi ad accertare che la decisione assunta dalle autorità statali sia espressione di un ragionevole bilanciamento fra i diversi interessi in gioco, che tenga conto del «peso specifico» particolare che deve essere riconosciuto ai best interests del minore (Maumousseau and Washington c. Francia, 2007, par. 74). La Corte tende peraltro ad attribuire all’interesse superiore del minore una rilevanza addirittura maggiore rispetto a quella che ad esso viene riconosciuta nella CRC, facendosi guidare da esso anche in presenza di una moltitudine di interessi confliggenti, facenti capo allo Stato e/o ad altri privati (Nunez c. Norvegia, 2011e opinione dissidente dei giudici Mijović and De Gaetano).
La rilevanza dell’interesse superiore del minore nella giurisprudenza della Corte europea in materia internazionalprivatistica
La giurisprudenza della Corte EDU condiziona l’applicazione delle norme di diritto internazionale privato da parte delle autorità degli Stati parti, imponendo il rispetto dei diritti fondamentali anche in questo settore. Il principio dell’interesse superiore del minore, in particolare, assume rilievo nei ricorsi in cui si lamenta: a) la conformità con l’art. 8 CEDU di provvedimenti assunti dalle autorità giudiziarie nazionali in merito a casi di sottrazione internazionale di minori ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980; o b) la conformità con l’art. 8 CEDU di decisioni relative al riconoscimento della continuità transfrontaliera di situazioni familiari costituite all’estero, specie nei casi di maternità surrogata.
La giurisprudenza relativa ai casi di sottrazione internazionale di minori
– Nella sentenza X c. Lettonia del 2013, facendo tesoro di quanto affermato in alcune decisioni precedenti (Ignaccolo-Zenide c. Romania, 2000; Iglesias Gil e A.U.I. c. Spagna, 2003; Maire c. Portogallo, 2003;Maumousseau e Washington c. Francia, 2007; López Guió c. Slovacchia, 2014;Neulinger e Shuruk c. Svizzera (Grande Camera), 2010; Sneersone e Kampanella c. Italia, 2011 e B. c. Belgio, 2022), la Grande Camera ha elaborato i principi applicabili al sindacato della Corte di Strasburgo sull’operato degli organi dello Stato in questa materia, sottolineando la rilevanza centrale del principio dell’interesse superiore del minore.
La Corte ha chiarito che, nei casi relativi alla sottrazione internazionale di minori, gli obblighi che discendono dall’art. 8 CEDU devono essere interpretati alla luce della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civilistici della sottrazione internazionale di minori e della CRC (par. 93).
Secondo la Corte, l’obiettivo della prevenzione della sottrazione e il ritorno immediato del minore corrispondono a una specifica concezione del «superiore interesse del minore». Tuttavia, poiché l’allontanamento del minore può essere giustificato da ragioni oggettive che riguardano la sua persona o l’ambiente con cui egli è più strettamente legato, la Convenzione ammette alcune eccezioni agli obblighi generali degli Stati di assicurare il ritorno immediato. In particolare, l’interesse del minore a non essere allontanato dalla sua residenza abituale senza sufficienti garanzie di stabilità nel nuovo ambiente cede di fronte all’interesse primario di ogni persona a non essere esposta a un pericolo fisico o psicologico, o comunque a non subire gravi violazioni dei propri diritti fondamentali (par. 35)
L’interesse superiore del minore, pertanto, non coincide con una generica preferenza per il genitore sottraente o per il genitore richiedente, ma va valutato nel quadro proprio del procedimento di ritorno, alla luce delle eccezioni al ritorno immeditato previste dalla Convenzione dell’Aja, che riguardano il trascorrere del tempo (art. 12), le condizioni di applicazione della Convenzione (art. 13, lett. a)) e l’esistenza di un «grave rischio» (art. 13, lett. b)), nonché il rispetto dei principi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali (art. 20). Tale compito spetta in primo luogo alle autorità nazionali dello Stato richiesto, le quali beneficiano del vantaggio di un contatto diretto con le persone interessate. Nell’adempimento dei loro compiti ai sensi dell’art. 8 CEDU, i giudici nazionali godono di un margine di apprezzamento, che è però soggetto al controllo della Corte di Strasburgo, la quale riesamina, alla luce della Convenzione, le decisioni adottate da tali autorità nell’esercizio di tale potere (par. 101).
La Corte considera le decisioni assunte dal giudice nazionale conformi all’art. 8 CEDU a condizione che siano rispettate due condizioni cumulative. In primo luogo, i fattori idonei a costituire un’eccezione al ritorno immediato del minore in applicazione degli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione dell’Aia, in particolare quando siano sollevati da una delle parti del procedimento, devono essere effettivamente presi in considerazione dal giudice dello Stato richiesto. Tale giudice deve poi adottare una decisione sufficientemente motivata su questo punto, così da consentire alla Corte di Strasburgo di verificare che tali questioni siano state effettivamente esaminate. In secondo luogo, questi fattori devono essere valutati alla luce dell’articolo 8 CEDU (par. 106).
Inoltre, poiché il preambolo della Convenzione dell’Aia prevede il ritorno dei minori «nello Stato della loro residenza abituale», i giudici devono accertarsi che in tale Paese siano concretamente offerte garanzie adeguate e, in presenza di un rischio noto, che siano predisposte misure di protezione effettive e tangibili (par. 108).
I principi elaborati dalla Corte nel caso X c. Lettonia sono stati applicati e ulteriormente specificati nella giurisprudenza successiva:
- Nella sentenza Rouiller c. Svizzera, 2014, la Corte ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione dell’art. 8 CEDU. Rilevando che la Convenzione dell’Aia non attribuisce al minore la libertà di scegliere il luogo in cui desidera vivere, la Corte ha ritenuto le ragioni addotte da uno dei minori coinvolti per rimanere in Svizzera insufficienti a giustificare l’applicazione di una delle eccezioni al ritorno previste dall’art. 13 della Convenzione dell’Aia, anche tenuto conto del fatto che tali eccezioni devono essere interpretate restrittivamente (par. 73).
- In Rinau c. Lituania, 2020, la Corte ha ritenuto che la complessità del caso potesse in parte giustificare i ritardi procedurali registratisi, poiché le questioni sollevate richiedevano un esame approfondito necessario per giungere a una decisione sul bilanciamento tra gli interessi contrapposti in gioco, fermo restando che l’interesse superiore del minore costituiva la considerazione primaria (par. 194). Nondimeno, la Corte ha rilevato che le autorità nazionali non avevano adempiuto ai loro obblighi procedurali ai sensi dell’art. 8: in particolare, le interferenze politiche e le anomalie procedurali (volte a impedire il ritorno del minore ordinato dal giudice) avevano inciso sull’equità del processo decisionale e avevano determinato lunghi ritardi (par. 217 ss.).
- In Y.S. and O.S. c. Russia, 2021, la Corte ha censurato la decisione dei giudici russi, che avevano ordinato il ritorno di un minore, ai sensi della Convenzione dell’Aia, nel Donetskin, una zona interessata da un conflitto armato in corso. La Corte ha riscontrato una violazione dell’art. 8, poiché, a suo avviso, il giudice non aveva adeguatamente tenuto conto del rischio per il minore derivante dalla situazione di sicurezza esistente in quel luogo (par. 98 ss.).
- In X c. Repubblica ceca, 2022, la Corte ha esaminato non già il procedimento che aveva condotto all’adozione dell’ordine di ritorno, bensì il successivo procedimento esecutivo, nel quale i giudici nazionali avevano concluso che tale ordine era suscettibile di esecuzione. Sebbene il giudice nazionale non messo in discussione la decisione di disporre il ritorno, ormai definitiva, esso aveva tuttavia tenuto conto degli sviluppi successivi (par. 54 ss.). La Corte ha pertanto ritenuto che il procedimento esecutivo soddisfacesse i requisiti procedurali imposti dall’art. 8.
- In Veres c. Spagna, 2022, il ricorrente aveva promosso in Spagna un procedimento ai sensi dell’art. 21 e seguenti del regolamento Bruxelles II-bis, allo scopo di ottenere il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione ungherese che ordinava alla moglie, dalla quale era separato, di riportare il figlio in Ungheria in attesa della decisione definitiva nel procedimento di affidamento. Sebbene il regolamento Bruxelles II-bis non prevedesse termini specifici (a differenza della Convenzione dell’Aia), ci si attendeva che i giudici nazionali trattassero con rapidità le domande proposte ai sensi di tale disposizione. La Corte ha riscontrato una violazione dell’art. 8, ritenendo che l’eccessiva durata del procedimento avesse interrotto la vita familiare del padre il figlio per oltre due anni, contribuendo alla decisione di affidare il minore alla madre (par. 87 ss.).
La giurisprudenza relativa ai casi di riconoscimento transfrontaliero dello status filiationis
- La giurisprudenza della Corte di Strasburgo su questo tema prende forma a partire dalle sentenze gemelle Mennesson c. Francia e Labassee c. Francia (2014). In tali decisioni la Corte ha riconosciuto la rilevanza dell’interesse pubblicistico dello Stato a scoraggiare i propri cittadini dal recarsi all’estero per ricorrere a tecniche di fecondazione assistita vietate nel proprio territorio; al contempo, essa ha ribadito la necessità di valutare, caso per caso, se sia nell’interesse superiore del minore assicurare comunque una qualche forma di riconoscimento giuridico alla relazione instauratasi con i genitori committenti.
- Il principio elaborato in Mennesson/Labassee è stato ribadito in Foulon e Bouvet c. Francia, 2016: quando uno dei genitori intenzionali è anche il genitore genetico, la tutela convenzionale è più intensa, poiché l’incertezza sul rapporto di filiazione incide direttamente sull’identità del minore (par. 100). La Corte riconosce agli Stati un margine di apprezzamento in materia di maternità surrogata, ma ritiene che tale margine si restringa quando il rifiuto di riconoscimento comprometta lo status personale del bambino.
- Nel caso Paradiso e Campanelli c. Italia (Grande Camera, 2017), la Corte ha invece mostrato il limite della tutela convenzionale: in assenza di legame biologico tra il minore e i genitori intenzionali, e in presenza di una convivenza di breve durata, non è stato ritenuto violato l’art. 8 CEDU per il rifiuto opposto dalle autorità italiane. La decisione evidenzia che l’interesse superiore del minore non conduce automaticamente al riconoscimento di ogni status formato all’estero, specie quando siano in gioco esigenze di ordine pubblico e di contrasto a pratiche illecite.
- Un’importante precisazione è contenuta nel parere consultivo della Grande Camera del 10 aprile 2019, reso ai sensi del Protocollo n. 16. La Corte ha affermato che, quando il rapporto tra il minore nato all’estero da maternità surrogata e la madre intenzionale non genetica si sia consolidato nel tempo, l’art. 8 CEDU (in specie per quanto attiene al rispetto della vita privata) richiede che il diritto interno offra una possibilità di riconoscimento di tale rapporto. Tuttavia, la Convenzione non impone necessariamente la trascrizione diretta dell’atto di nascita straniero: gli Stati possono utilizzare strumenti alternativi, come l’adozione, purché essi siano effettivi e tempestivi.
- In D.B. e altri c. Svizzera, 2022, la Corte ha ravvisato una violazione dell’art. 8 nei confronti del minore perché, per quasi otto anni, l’ordinamento svizzero non aveva offerto alcuna possibilità di riconoscere il rapporto con il padre intenzionale in una coppia same-sex. La violazione è stata dunque collegata non tanto a un obbligo assoluto di trascrizione, quanto all’assenza di una via giuridica praticabile e tempestiva (par. 89 s.).
- In A.M. c. Norvegia, 2022, la Corte ha chiarito che l’assenza di un’alternativa all’adozione non determina necessariamente una violazione dell’art. 8, se la decisione di rifiutare il riconoscimento del legame parentale costituito all’estero segue a una valutazione puntuale del superiore interesse del minore (par. 133 ss.).
- L’idoneità dell’adozione è stata ribadita nella sentenza R.F. ed altri c. Germania, 2024, anche rispetto alla madre genetica, partner della madre gestazionale.
- La giurisprudenza più recente insiste molto sul fattore tempo. In A.L. c. Francia, 2022, la Corte ha ribadito che, quando è in questione il rapporto tra una persona e suo figlio, i procedimenti devono svolgersi con eccezionale diligenza, perché il decorso del tempo può determinare un fatto compiuto incompatibile con la tutela effettiva del minore (par. 68).
- In K.K. e altri c. Danimarca, 2022, la Corte ha ribadito la piena rilevanza dell’interesse superiore del minore anche in caso di surrogazione commerciale. Ha escluso la violazione rispetto alla madre intenzionale, ritenendo legittimo il peso attribuito all’interesse pubblico a contrastare tale pratica, ma ha riscontrato una violazione rispetto ai minori, poiché le autorità danesi non avevano bilanciato adeguatamente la loro situazione giuridica e il loro interesse alla certezza del rapporto familiare, elemento essenziale della loro identità personale.
- Da ultimo, in C c. Italia, 2023, la Corte ha ribadito questa impostazione duale. Ha accertato una violazione dell’art. 8 quanto al rapporto tra il minore e il padre biologico, rilevando che l’ordinamento italiano non aveva assicurato una decisione rapida e che la bambina era rimasta a lungo in una situazione di profonda incertezza giuridica, fino a essere considerata in Italia priva di filiazione legalmente stabilita. Non ha invece ravvisato violazione quanto alla madre intenzionale, osservando che il diritto italiano offriva comunque la possibilità del riconoscimento attraverso l’adozione.
31 marzo 2026
Alessandra Annoni
Nota – Questo documento è soggetto all’avvertenza riprodotta qui.
