L’ingiunzione di pagamento europea

L’ingiunzione di pagamento europea è il provvedimento che il giudice nazionale emette a favore di chi vanta un credito pecuniario e senza il contraddittorio con l’altra parte. Essa conclude il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento disciplinato dal regolamento (CE) n. 1896/2006, che introduce un istituto concepito sul modello dei processi monitori, applicabile alle controversie transfrontaliere e facoltativo. Quello europeo è un procedimento monitorio c.d. puro, nel senso che l’ingiunzione non richiede la prova documentale del credito ma viene emessa sulla base della semplice dichiarazione del credito da parte del richiedente; in compenso, la controparte può neutralizzare l’ingiunzione presentando semplicemente una opposizione che non è tenuto a motivare. Rispetto ai provvedimenti monitori regolati dal diritto nazionale, l’ingiunzione europea circola più facilmente, nel senso che è meno attaccabile davanti allo Stato membro in cui è richiesta l’esecuzione.

1. Premessa

Il procedimento per ingiunzione è, da molto tempo, uno dei metodi di formazione del titolo esecutivo giudiziale più rapidi ed efficienti: nella sua fase c.d. monitoria si svolge senza il contraddittorio con il controinteressato; e il provvedimento che accoglie la domanda consiste in un’ingiunzione ad adempiere, che, se non contestata, acquista efficacia esecutiva in tempi molto brevi.

Anche il legislatore europeo ha mutuato questa tecnica: con regolamento (CE) n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006, applicabile dal 12 dicembre 2008, ha introdotto il “procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento” (d’ora innanzi procedimento IPE), con l’obiettivo di rendere più efficiente il recupero transfrontaliero dei crediti pecuniari non contestati (così il 9° considerando del regolamento) e dare così ulteriore impulso alla cooperazione giudiziaria in materia civile. Il procedimento IPE è anche uno dei pochi casi in cui l’Unione europea, anziché intervenire su alcuni aspetti della procedura nazionale, introduce un iter processuale relativamente completo che copre l’intera fase monitoria.

L’IPE è stata concepita come titolo giudiziale suscettibile di esecuzione diretta nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di origine; cioè come provvedimento che non richiede il c.d. exequatur da parte dello Stato di esecuzione (v. il 27° considerando e art. 19 del regolamento) altrimenti imposto in via generale dagli artt. 38 ss. del regolamento (CE) n. 44/2001 (c.d. Bruxelles I) per i titoli esecutivi provenienti da altri Stati membri. Proprio questa caratteristica ha tuttavia perso di attualità, perché la rifusione quel regolamento – regolamento (UE) n. 1215/2012, c.d. Bruxelles I bis) ha abolito la procedura per l’ottenimento dell’exequatur, introducendo la regola generale della eseguibilità diretta.

Altre caratteristiche fanno tuttavia del procedimento IPE uno strumento tuttora dotato di qualche attrattiva rispetto a quelli nazionali. La domanda si fonda sulla semplice dichiarazione di credito, il che rappresenta un vantaggio in quegli Stati che, come l’Italia, subordinano l’ingiunzione di diritto interno alla prova documentale del credito. Inoltre, la circolazione del provvedimento è agevolata in quanto il rifiuto di esecuzione dell’IPE può essere opposto in casi più limitati di quelli previsti in via generale dal regolamento Bruxelles I bis. Limitatamente alla fase monitoria e alla presentazione dell’opposizione, l’assistenza legale non è poi obbligatoria, né per il richiedente né per l’ingiunto (art. 24 reg. IPE); inoltre le spese processuali non possono, nel complesso, essere più gravose di quelle previste per i corrispondenti istituti di diritto interno (cfr. art. 25 reg. IPE). Un valore aggiunto va infine riconosciuto alla scelta – comune, del resto, alla generalità dei regolamenti europei sulla cooperazione giudiziaria – di allegare al regolamento IPE una modulistica standard per la redazione degli atti conseguenti.

2. Ambito di applicazione e competenza

Rispetto ai corrispondenti strumenti nazionali, il procedimento IPE è alternativo ma facoltativo: spetta cioè all’interessato decidere se avvalersene o no. In Italia l’alternativa si pone, di regola, tra il procedimento IPE e quello d’ingiunzione regolato dagli artt. 633 ss. c.p.c., che regolano sia la fase monitoria sia il giudizio a cognizione piena conseguente all’opposizione dell’ingiunto.

Il procedimento IPE ha però un campo di applicazione più ristretto di quello proprio del procedimento d’ingiunzione italiano. Può essere utilizzato nelle sole controversie transfrontaliere (art. 2 reg. IPE), che l’art. 3 identifica con quelle “in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito”; ed è funzionale alla tutela dei soli crediti pecuniari (art. 1) di uno specifico importo, esigibili alla data in cui è proposta la domanda.

Sono poi esclusi i crediti rientranti nelle materie elencate dall’art. 2. Tendenzialmente esclusi sono anche i crediti da responsabilità extracontrattuale, che possono accedere al procedimento IPE soltanto se sono stati oggetto di successivo accordo tra le parti o il debito è stato ammesso; oppure se sono debiti liquidi propter rem, cioè risultanti dalla comproprietà di un bene.

La disciplina della competenza richiama le disposizioni del regolamento Bruxelles I (art. 6): benché il dato testuale si riferisca al regolamento (CE) n. 44/2001, il richiamo va oggi al regolamento Bruxelles I bis. Un criterio autonomo è però adottato a tutela dei consumatori che rivestano la qualità di ingiunti: in tal caso (art. 6, par. 2., del reg. IPE) la competenza è sempre del giudice del luogo in cui il consumatore è domiciliato. Il criterio è simile ma non identico a quello adottato dal Reg. Bruxelles I bis, che, sia pure in casi limitati, ammette accordi in deroga al foro del consumatore anche quando egli sia convenuto (cfr. art. 19 reg. Bruxelles I bis).

Quanto alla competenza interna, l’Italia, a differenza di altri Paesi membri (ad es. Spagna, Irlanda, Francia, Germania), non ha dettato speciali disposizioni attuative, per cui operano gli ordinari criteri di ripartizione per materia, valore e territorio.

La domanda d’ingiunzione

La domanda che introduce l’IPE – in Italia in forma di ricorso – va compilata in conformità col modulo standard allegato sub A al reg. IPE (art. 7). Tra i requisiti della domanda (indicazione delle parti, del giudice, del credito e della sua ragione) particolare attenzione è dedicata agli interessi, per i quali è richiesta non solo la quantificazione ma la serie completa dei parametri di calcolo (v. soprattutto l’apposita sezione del modulo A, cit.). E’ inoltre richiesta (art. 7, par. 2., lett. e.) “una descrizione delle prove a sostegno della domanda”: il fatto che la prova non debba essere offerta è parzialmente controbilanciato dall’onere di indicarla.

Il richiedente può integrare la domanda con alcune indicazioni utili in caso di opposizione: può infatti specificare il rito dell’eventuale giudizio di opposizione; o dichiarare di essere contrario all’apertura di quel giudizio (art. 7, parr. 4 e 5, e appendice 2 del modulo A). Da questi elementi si ricava che lo sviluppo in giudizio a cognizione piena, pur conseguenza dell’opposizione, è nella disponibilità del richiedente e non dell’ingiunto. Questa soluzione segna quindi una importante differenza rispetto al processo monitorio italiano.

3. Il controllo del giudice; l’esito negativo del controllo

Nella fase monitoria il giudice deve verificare che il ricorso IPE rispetti le condizioni e i requisiti finora elencati; “e se il credito sia fondato” (art. 8 del reg. IPE). Poiché questa fase non prevede l’acquisizione delle prove, il controllo sulla fondatezza del credito si compie sulla sola base delle dichiarazioni del ricorrente.

Una deroga significativa è stata peraltro introdotta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia con l’intento di garantire l’effettività della tutela del consumatore. Quando l’ingiunzione è richiesta nei confronti di un consumatore, la Corte di giustizia dell’Unione europea (v. sentenza del 19 dicembre 2019, cause riunite C-453/18 e C-494/18, Bondora AS) ha stabilito, sulla base dell’art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE, che già in sede monitoria il giudice può verificare d’ufficio l’assenza di clausole abusive e chiedere alla parte istante le informazioni e i documenti utili a tal fine. Le implicazioni di questo orientamento sono peraltro più estese, come si vedrà nel paragrafo 6.

Se il controllo dà esito negativo, il giudice assegna un termine per completare o rettificare la domanda (art. 9 del reg. IPE e modulo standard B). Nei casi più gravi, in cui il giudice reputi la domanda “manifestamente infondata o irricevibile”, la domanda è direttamente respinta senza possibilità di sanatoria.

E’ pure consentito l’accoglimento parziale del ricorso (art. 10): il giudice, quando ritiene di poter concedere l’ingiunzione per un importo inferiore, ne informa il ricorrente (tramite il modulo standard C). A quel punto il ricorrente può accettare l’accoglimento parziale o rifiutarlo, provocando in quest’ultimo caso la reiezione integrale della domanda.

L’esito negativo può dunque essere l’effetto o del rigetto immediato, oppure della mancata ottemperanza all’invito a rimediare i difetti o ad accettare l’accoglimento parziale (art. 11). Il provvedimento è comunicato per iscritto al ricorrente (modulo standard D) ma non è impugnabile, né preclude la riproposizione della domanda.

4. L’accoglimento della domanda, l’ingiunzione e la sua notificazione

L’accoglimento comporta l’emanazione dell’IPE “di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda” (art. 12). Il termine non è presidiato da alcuna conseguenza sul processo in corso; segnala comunque l’esigenza che questo tipo di procedimento si svolga con particolare celerità.

L’IPE è poi notificata all’ingiunto insieme alla domanda (formalizzata nel modulo A, escluse le appendici 1 e 2). Il regolamento IPE non stabilisce un termine per effettuare la notificazione: escluso che il silenzio esprima la scelta di lasciare l’ingiunzione quiescente sine die, la questione va risolta in base al diritto nazionale, sulla scorta dell’art. 26. Per l’Italia, quindi, il riferimento va all’art. 644 c.p.c. che stabilisce in 60 giorni il termine per la notificazione del provvedimento monitorio, pena la perdita di efficacia (v. ad es. in tal senso le schede informative degli uffici giudiziari consultabili alle pagine riportate infra, par. 12).

Oltre all’ingiunzione di pagare, l’IPE contiene importanti informazioni a beneficio dell’ingiunto (art. 12, par. 4) tra cui: il fatto che l’ingiunzione si fonda sulle sole dichiarazioni del ricorrente; la possibilità di opporre il provvedimento entro 30 giorni dalla sua notificazione; il fatto che, in caso di opposizione, il giudizio prosegue secondo il rito ordinario dello Stato membro di origine, salvo che il ricorrente abbia optato per l’estinzione (cfr. art. 7, parr. 4. e 5).

Questo set di informazioni va peraltro rettificato alla luce delle modifiche all’art. 17, par. 1, introdotte dal regolamento (UE) 2015/2421, recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e – appunto – del regolamento (CE) n. 1896/2006. In alternativa alle procedure domestiche l’opposizione può ora svolgersi, ricorrendone le condizioni, anche nelle forme del procedimento europeo per controversie di modesta entità istituito col citato Regolamento (CE) n. 861/2007, fruibile per le controversie transfrontaliere il cui valore non superi i 5.000 Euro in linea capitale. Quanto poi al rito nazionale, il predicato “ordinario” è stato sostituito con “appropriato”: si chiarisce così che, pur dovendosi trattare di un rito a cognizione piena, è anche consentito l’impiego di un modello diverso da quello che ciascuno Stato qualifica come “ordinario”: in Italia, quindi, il processo semplificato di cognizione ex art. 281-decies ss. c.p.c. è senz’altro utilizzabile.

La notificazione dell’IPE è regolata dal diritto dello Stato membro dove essa si compie: non per forza dal diritto interno, ma anche da regimi uniformi di assistenza giudiziaria in caso di notificazione transfrontaliera (in primis il regolamento (UE) 2020/1784. Queste fonti vanno poi coordinate con le prescrizioni contenute negli artt. 13, 14 e 15 del regolamento IPE che, considerati i rilevanti effetti della mancata opposizione, dettano specifici requisiti minimi per il perfezionamento della notifica, tesi a garantire, se non la certezza, “un grado assai elevato di verosimiglianza che il documento notificato è pervenuto al destinatario” (v. i considerando dal 19° al 22° del regolamento). Sui rimedi contro la violazione di questi requisiti si rinvia al precedente richiamato infra, a par. 10.

5. L’opposizione e i suoi effetti

Entro 30 giorni dal perfezionamento della notifica dell’IPE, l’ingiunto può fare opposizione osservando le forme prescritte dall’art. 17 e avvalendosi dell’apposito modulo standard F, sub all. VI del regolamento IPE, che dovrebbe essere allegato anch’esso all’ingiunzione.

Il tratto caratteristico di questa opposizione è rispecchiato dal par. 3 dell’art. 17, secondo cui “il convenuto indica nell’opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni”. Così come il ricorso non richiede la prova, l’opposizione a sua volta si riduce a una manifestazione di volontà non sorretta da spiegazioni.

Il dato testuale suggerisce che non sia impedito all’ingiunto esporre ragioni a sostegno dell’opposizione; ma una simile iniziativa non è certo incoraggiata, visto che il modulo standard dell’atto di opposizione non reca alcuno spazio a questo fine. Le ragioni eventualmente esposte dall’ingiunto sono comunque prive di rilevanza giuridica: nel giudizio di opposizione l’opponente potrà svolgere qualsiasi difesa senza essere vincolato alle difese che avesse eventualmente svolto nell’atto di opposizione (v. già su questa linea la Corte di giustizia UE nella sentenza del 13 giugno 2013, causa C-144/12, Goldbet Sportwetten GmbH c. Massimo Sperindeo, di cui infra, par. 10).

L’opposizione tempestivamente proposta rende l’ingiunzione europea inefficace. E’ questo l’effetto più rilevante, che, sebbene non esplicitato nel testo regolamento, si ricava dal fatto che la mancata opposizione è il solo evento capace di conferire efficacia esecutiva all’ingiunzione europea (v. spec. art. 18, ma un chiaro indice si ricava anche dal successivo art. 20, par. 3., par. 2); per contro, nessuna disposizione considera l’eventualità che l’IPE possa acquistare efficacia esecutiva per altre vie e in particolare durante il giudizio di cognizione.

L’opposizione, inoltre, costituisce il presupposto per l’avvio del giudizio di cognizione, che si svolge secondo “un rito processuale civile nazionale appropriato” oppure, a scelta del ricorrente e laddove applicabile, secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007. Il passaggio alla cognizione piena, peraltro, non si verifica se il ricorrente abbia esplicitamente richiesto, in caso di opposizione, “l’estinzione del procedimento” (cfr. art. 17, par. 1).

Nel caso occorra attivare il giudizio di cognizione, l’art. 17 del regolamento IPE prevede che il procedimento “prosegue dinanzi ai giudici dello Stato membro d’origine” (par. 1); e che “il passaggio al procedimento civile […] è disciplinato dalla legge dello Stato membro d’origine” (art. 17, par. 4). La parola “prosecuzione” (e le altre lingue utilizzano termini equivalenti) indica una continuità tra il processo monitorio e quello provocato dall’opposizione: in cosa però consista questa continuità è problema lasciato in buona misura a ciascuno Stato membro.

Gli ordinamenti che, come ad es. Germania, Francia, Spagna, si sono dotati di norme interne di coordinamento hanno affrontato il problema in radice; l’Italia si affida invece alla giurisprudenza, che dopo un lungo periodo di contrasti interpretativi ha visto l’intervento della Cassazione. Con le sentenze 31 gennaio 2019, nn. 2840 e 2841, le Sezioni unite hanno avallato la seguente linea: 1) In caso di opposizione il giudice si limita ad assegnare alla parte che ha ottenuto l’ingiunzione un termine perentorio per promuovere il processo di cognizione; 2) gli effetti della domanda si producono già col deposito del ricorso per ingiunzione e si conservano durante il giudizio a cognizione piena; 3) se quest’ultimo non è instaurato nel termine fissato dal giudice, il processo si estingue ai sensi dell’art. 307 c.p.c., col conseguente venir meno degli effetti della domanda monitoria. Così intesa, la continuità prospettata dal regolamento IPE si riduce alla conservazione degli effetti della domanda originariamente proposta col ricorso per ingiunzione, in linea con la “clausola di non pregiudizio” contenuta nell’art. 17, par. 3.

Dell’opposizione va informato il ricorrente. L’art. 17, par. 5, prevede che egli sia anche informato del passaggio al procedimento di cognizione – cosa non esattamente in linea con l’idea, avallata dalle nostre sezioni unite, che sia proprio il ricorrente a dover instaurare il processo di cognizione.

6. La mancata opposizione e i suoi effetti

Se l’opposizione non è stata proposta nei termini prescritti, l’ingiunzione europea diventa esecutiva. Per poter circolare come titolo esecutivo il provvedimento va integrato con l’apposita dichiarazione di esecutività rilasciata dal giudice d’origine tramite il modulo standard G, sub all. VII al regolamento (art. 18).

Come ricordato in premessa, l’abolizione dell’exequatur da parte dello Stato richiesto sancita dall’art. 19 – preceduta al tempo solo dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 805/2004 istitutivo del c.d. titolo esecutivo europeo – aveva rappresentato un importante passo avanti nella cooperazione giudiziaria. Ma dopo che il regolamento Bruxelles I bis, rifondendo il regolamento Bruxelles I, ha elevato l’abolizione dell’exequatur a regola generale nelle controversie in materia civile e commerciale, questa misura conserva una rilevanza puramente formale, dovuta al fatto che il giudice dello Stato d’origine attesta l’esecutività con le forme previste dall’art. 18 e non col certificato previsto dall’art. 53 del regolamento Bruxelles I bis.

Sul valore di accertamento dell’IPE, il regolamento non prende invece posizione: lascia la questione ai singoli Stati membri, che sul punto adottano un approccio non uniforme dovuto al diverso modo di concepire il vincolo nascente dai provvedimenti monitori di diritto interno.

In Italia il decreto ingiuntivo non opposto ex art. 647 c.p.c. ha un effetto di accertamento che, secondo l’opinione maggioritaria, è quello proprio della cosa giudicata: ciò trova del resto un riscontro testuale nell’art. 656 c.p.c., che assoggetta l’ingiunzione non opposta alle stesse impugnazioni straordinarie esperibili contro le sentenze.

Con particolare riferimento all’IPE, le sezioni unite della Cassazione hanno tuttavia affermato che il vincolo nascente dall’ingiunzione europea non opposta ha una estensione più limitata di quella generalmente riconosciuta alla cosa giudicata. La Corte, mutuando il concetto di preclusione pro judicato che una nota dottrina aveva elaborato per ridimensionare l’effetto del decreto ingiuntivo non opposto, afferma che l’effetto di accertamento si produce soltanto sulla singola posta creditoria azionata; mentre non si estende – a differenza della cosa giudicata – agli elementi del rapporto che sono il logico presupposto del credito azionato. V. in tal senso Cass., Sez. un., 26 maggio 2015, n. 10799.

Bisogna infine dare conto dei recenti sviluppi giurisprudenziali volti a rafforzare la tutela del consumatore. In questo specifico settore, e nel solo caso di ingiunzione emessa contro il consumatore, la giurisprudenza non solo ha stabilito che in fase monitoria il giudice esercita pregnanti poteri di controllo d’ufficio sulla non abusività del rapporto contrattuale (v. sopra, par. 3.), ma ha pure disatteso il principio secondo cui l’ingiunzione non opposta genera un accertamento tendenzialmente incontrovertibile. In tal senso si è mossa prima la Corte di giustizia dell’UE con una serie di arresti riferiti sia all’ingiunzione prevista dagli ordinamenti interni degli Stati membri che a quella europea; poi la Corte di cassazione con l’enunciazione di alcune importanti regole di raccordo con l’ordinamento italiano. Il risultato è racchiuso nei principi di diritto enunciati da Cass., Sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479, con specifico riferimento all’ingiunzione di diritto interno richiesta nei confronti del consumatore: in estrema sintesi le sezioni unite hanno stabilito che A) nella fase monitoria il giudice verifica d’ufficio l’assenza di clausole abusive nel contratto posto a fondamento del credito azionato dal professionista: a tal fine può anche chiedere al ricorrente la documentazione rilevante; e in caso di rilascio dell’ingiunzione motiva espressamente in ordine a questa verifica; B) se l’ingiunzione non dà atto di questo controllo, e il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo per mancata opposizione, spetta al giudice dell’esecuzione effettuarlo e darne poi notizia alle parti, avvisando l’esecutato che egli può ancora proporre l’opposizione tardiva nei modi e termini stabiliti dall’art. 650 c.p.c. Con gli adattamenti del caso, anche il procedimento IPE subirà i correttivi necessari a recepire questo orientamento.

7. Il riesame e i suoi effetti

Spirato il termine per l’opposizione, il solo rimedio esperibile contro l’IPE è il riesame in casi eccezionali previsto dall’art. 20. La portata dell’istituto è più estesa di quella propria dell’art. 650 c.p.c.: se da un lato la include, consentendo la rimessione in termini dell’ingiunto che non si è opposto per una causa a lui non imputabile (par. 1), risponde dall’altro all’esigenza più generale di evitare palesi ingiustizie, dovute a errori manifesti o a “circostanze eccezionali” (par. 2). Di quest’ultima clausola la Cassazione dà peraltro una lettura restrittiva – suggerita del resto dal 25° considerando del regolamento IPE – in quanto ne limita la portata “ai soli errori manifesti idonei ad inficiare la possibilità per il debitore di contestare l’ingiunzione” e “ai soli vizi simili a quelli che giustificano la revocazione straordinaria ex art. 656 cod. proc. civ.”. Sulla scorta di questa interpretazione, la Cassazione ha escluso, ad esempio, che il riesame possa essere richiesto per far valere il difetto di giurisdizione del giudice dell’ingiunzione: così Cass., Sez. un., 26 maggio 2015, n. 10799.

La disposizione poco dice sulla disciplina processuale. Si limita a stabilire: che la domanda va proposta al giudice competente dello Stato membro di origine, escludendo quindi che il riesame possa essere promosso in altro Stato; che l’ingiunto (peraltro nei soli casi contemplati dal par. 1) “agisca tempestivamente”, lasciando così alla giurisprudenza dello Stato membro definire eventuali parametri più precisi; gli effetti della decisione finale sull’IPE (art. 20, par. 3), consistenti, in caso di accoglimento, nel fatto che “l’ingiunzione di pagamento è nulla”.

Sui termini per promuovere il riesame si è pronunciata Cass., Sez., un., 20 marzo 2017, n. 7075, secondo cui il giudice italiano deve osservare la tempistica stabilita dall’art. 650 c.p.c., per le ipotesi di cui all’art. 20, par. 1; e dall’art. 656 c.p.c. per quelle contemplate nel successivo par. 2. A questa soluzione la Corte è pervenuta sulla scorta dell’art. 26 del regolamento – che rinvia al diritto nazionale per “tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento” – e della comunicazione ex art. 29, par. 1, lett. b – con cui l’Italia, nell’individuare il giudice competente, ha fatto esplicito riferimento all’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per i casi contemplati dall’art. 20, par. 1, nonché alle regole comunemente applicabili per quelli contemplati nel par. 2.

8. Il rifiuto dell’esecuzione

Sull’istanza dell’esecutato il giudice dello Stato richiesto può rifiutare l’esecuzione entro una casistica molto più limitata di quella prevista dal regolamento Bruxelles I bis, analoga a quella contemplata dai regolamenti n. 805/2004 (titolo esecutivo europeo) e n. 861/2007 (procedimento per le cause di modesta entità).

L’art. 22, alle condizioni precisate nel suo par. 1, riduce le cause di rifiuto al contrasto del provvedimento con una decisione o ingiunzione anteriore.

La seconda causa di rifiuto consiste nell’avvenuto pagamento della somma indicata nell’ingiunzione: più della causa in sé, che è già implicita nella funzione svolta dell’esecuzione forzata, è utile la scelta di ricondurla all’istituto in esame e attrarlo quindi alla competenza dello Stato di esecuzione.

La procedura è regolata in Italia dall’art. 30 bis, co. 4, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e si svolge con le forme del rito semplificato di cognizione.

9. L’esecuzione forzata

L’esecuzione forzata (art. 21) si svolge secondo la legge dello Stato membro di esecuzione, alle stesse condizioni di una decisione esecutiva emessa in quello Stato, in base a una copia autentica dell’ingiunzione dichiarata esecutiva dal giudice d’origine e della sua traduzione autenticata (in italiano, per il nostro Paese).

Se è stato chiesto il riesame ex art. 20, il giudice competente dello Stato membro dell’esecuzione può cautelativamente limitare l’esecuzione, condizionarla a una cauzione o “in circostanze eccezionali” sospenderla (art. 23). Benché la sorte dell’esecuzione sia legata alla decisione del giudice dello Stato membro di origine, queste misure sono dunque sottratte alla sua competenza e riservate al giudice (dello Stato di) esecuzione. Sull’iter procedimentale il regolamento nulla dice e in Italia non c’è unità di vedute. Il sistema delle opposizioni esecutive ex art. 615 ss. c.p.c. mal si adatta, perché postula un giudizio di cognizione nello stesso Stato dell’esecuzione; più coerente con l’impianto dell’art. 23 è invece la soluzione di affidare queste misure a un autonomo sub-procedimento davanti al giudice dell’esecuzione, attivato su istanza dell’esecutato; e quando l’esecuzione non è ancora incominciata – in mancanza di alternative percorribili – a un procedimento ad hoc individuato ai sensi dell’art. 480, co. 3, c.p.c.

Il regolamento IPE non prevede invece misure sospensive o altre cautele connesse al procedimento sul rifiuto dell’esecuzione ex art. 22. La lacuna non può tuttavia interpretarsi nel senso che questi rimedi siano esclusi, pena la violazione di fondamentali garanzie di difesa ed effettività della tutela. Il silenzio nel regolamento IPE non osta quindi a che il giudice investito del ricorso ex art. 22 del regolamento possa adottare, in corso di causa, misure cautelative sulla base del diritto interno (in Germania lo prevede espressamente il § 1096, comma 1, ZPO in coll. con § 1084 ZPO); in Italia, sulla scorta dell’art. 669 ss. quater c.p.c.

10. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea

  • Quanto ai requisiti minimi per le notificazioni prescritti dagli artt. 13 – 15 del regolamento, Corte di giustizia UE, decisione 4 settembre 2014, cause riunite C-119/13 e C-120/13, Eco Cosmetics c. Dupuy, ha stabilito che l’ingiunto non può far valere la loro violazione coi rimedi di cui agli artt. 16 – 20 del regolamento, dovendosi invece utilizzare dei rimedi previsti dall’ordinamento nazionale.
  • Sugli speciali poteri istruttori che già nella fase monitoria il giudice può esercitare a tutela del consumatore, v. spec. Corte di giustizia UE, decisione 19 dicembre 2019, cause riunite C-453/18 e C-494/18, Bondora AS c. Carlos V.C.
  • In generale, sulla giurisprudenza europea e nazionale relativa all’ingiunzione nei confronti dei consumatori, v. la scheda informativa Il decreto ingiuntivo nei confronti del consumatore, pubblicata in questo Portale.
  • Nel senso che l’ingiunto non è tenuto a eccepire il difetto di giurisdizione nell’atto di opposizione, dovendosi questa difesa collocare nel giudizio a cognizione piena successivamente instaurato, v. Corte di giustizia UE, decisione 13 giugno 2013, causa C-144/12, Goldbet Sportwetten GmbH c. Sperindeo.

11. La giurisprudenza nazionale

  • Sulle modalità di instaurazione del giudizio a cognizione piena conseguente alla opposizione, v. Cass., sez. un., 31 gennaio 2019, nn. 2840 e 2841, consultabili in varie riviste, tra cui Foro it., 2019, I, 1681 ss.; Giur. it., 2019, 1551 ss..; Riv. Dir. Proc., 2019, 1315 ss.
  • Sull’effetto di accertamento prodotto dall’IPE; nonché sulle censure deducibili col riesame in casi eccezionali, v. Cass., sez. un., 26 maggio 2015, n. 10799, in Int’l Lis, 2015, 75 ss.
  • Sul bilanciamento tra tutela processuale del consumatore e procedimento per ingiunzione, v. Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479, consultabile ad es. in Riv. Dir. Proc., 2023, 3, 1228; Giur. it., 2023 (fasc. 5), 1053 ss.
  • Sui termini per promuovere il riesame v. Cass., sez., un., 20 marzo 2017, n. 7075, in Riv. dir. proc., 2018, 1, 275 ss.

12. Link utili

Sull’ingiunzione di pagamento europea si segnalano:

Davide Turroni

Nota – Questo documento è soggetto all’avvertenza riprodotta qui.