MAROCCO – Crisi matrimoniale

Nel 2023, il Marocco si è collocato al terzo posto per numero di cittadini residenti in Italia, preceduto soltanto da Romania e Albania (Fonte: ISTAT, 2024). Inoltre, è il primo Paese per la quantità di matrimoni celebrati tra donne italiane e cittadini stranieri (695). Significativi sono anche il numero di marocchini che contraggono matrimonio con italiane (495) e il numero di nubendi entrambi marocchini che hanno contratto matrimonio in Italia, almeno uno dei cui partner era residente in Italia al momento delle nozze (188). Questi dati contribuiscono a spiegare la frequenza con cui i giudici e gli ufficiali di stato civile italiani si occupano di situazioni familiari collegate con il Marocco.

Questa scheda offre un quadro generale delle questioni suscitate dalla crisi del rapporto coniugale quando la situazione si presenti collegata per qualche aspetto al Marocco. Per ogni questione segnala le norme di diritto internazionale privato di cui deve servirsi il giudice italiano per accertare la propria competenza giurisdizionale, per individuare il diritto applicabile e per valutare l’efficacia nell’ordinamento italiano di provvedimenti marocchini. Si tratta di norme diverse a seconda della natura della questione in discussione (lo scioglimento del vincolo, la responsabilità genitoriale, il mantenimento, etc.). Per il caso in cui risulti applicabile la legge marocchina, la scheda ripercorre le principali norme materiali pertinenti.

Deve infine essere segnalato, de jure condendo, che sono in discussione in Marocco rilevanti modifiche e integrazioni del corpus fondamentale del diritto di famiglia e minorile, il Codice sullo stato personale e di famiglia (Moudawana). Tra gli aspetti più significativi che la prospettata riforma dovrebbe toccare, pur non tutti rilevanti nell’economia del presente lavoro, si segnalano: l’introduzione di limiti ai matrimoni di minorenni e all’omologazione giudiziale di matrimoni consuetudinari (entrambi molto diffusi nella pratica), la risoluzione di alcune ambiguità giuridiche relative al divorzio (segnatamente il significato da attribuire al concetto di “discordia” previsto dalla legge come presupposto per il divorzio giudiziale), l’introduzione di un assegno con funzione perequativo-compensativa per l’ex coniuge, il potenziamento del regime patrimoniale convenzionale della comunione dei beni, la rimozione del divieto di matrimonio tra donne marocchine e non musulmani, l’attuazione del principio della parità tra i genitori nell’esercizio delle responsabilità genitoriali in caso di crisi della coppia (es. introduzione della tutela legale condivisa, abrogazione della decadenza della madre dalla custodia della prole nel caso di successivo matrimonio, rinforzo del potere giudiziario di valutazione della conformità di un atto privato all’interesse dei figli minorenni).

1. DIVORZIO E SEPARAZIONE PERSONALE

a) Competenza giurisdizionale
La competenza giurisdizionale in materia di divorzio e separazione personale (oltre che in materia di annullamento del matrimonio) si determina, in Italia, secondo il Regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (c.d. Regolamento Bruxelles II ter).
Il fatto che uno o entrambi i coniugi possiedano la cittadinanza di uno Stato terzo all’Unione europea, o risiedano in un tale Stato, non inficia l’applicabilità del Regolamento. La giurisprudenza sul punto, maturata già in relazione al Regolamento (CE) n. 2201/2003, predecessore del testo attuale, è costante. Si vedano, fra le altre, proprio in relazione a vicende collegate col Marocco, Trib. Padova, sez. I, 8 settembre 2017, n. 2102 e Trib. Siena, 22 giugno 2021, in Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia; v. inoltre App. Brescia, 3 maggio 2022, e Trib. Belluno, 30 dicembre 2011, in Foro it., 2012, I, 939. L’art. 3 del Regolamento Bruxelles II ter detta una serie di titoli di giurisdizione fra loro concorrenti. Sono competenti i giudici dello Stato membro (l’Italia, nella specie) in cui si perfeziona uno qualsiasi di quei titoli. La competenza giurisdizionale spetta, fra gli altri, ai giudici dello Stato in cui i coniugi hanno entrambi la loro residenza abituale, vale a dire il centro dei loro interessi, personali e patrimoniali. I giudici italiani, per citare solo qualche altro titolo, possono dichiararsi muniti di giurisdizione anche quando il convenuto abbia in Italia la sua residenza abituale, o quando l’attore risieda abitualmente in Italia, a patto, però, in quest’ultimo caso, che vi abbia risieduto per almeno un anno prima della domanda (sei mesi, se ha anche la cittadinanza italiana).
Ove i coniugi si siano sposati all’estero, la mancata trascrizione del matrimonio nei registri italiani dello stato civile non è elemento ostativo per la pronuncia di separazione o scioglimento del matrimonio (Cass. civ., sez. un., 28 ottobre 1985 n. 5292, in Foro it., 1986, I, 989; App. Genova, 23 dicembre 1999, in Fam. e dir., 2000, 366; Trib. Pordenone, 14 settembre 2005, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2006, 181).

b) Legge applicabile
La legge applicabile alla separazione e al divorzio si individua, in Italia, conformemente al Regolamento (UE) n. 1259/2010 che attua una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (c.d. Regolamento Roma III).
La circostanza che la coppia sia formata da cittadini di Stati estranei all’Unione, eventualmente ivi residenti, non incide sulla applicabilità del Regolamento. Del resto, come precisa l’art. 4, il Regolamento può condurre indifferentemente all’applicazione della legge di uno Stato membro (vincolato o meno dal Regolamento) o a quella di uno Stato terzo.
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Roma III, i coniugi possono scegliere, di comune accordo, la legge regolatrice della separazione o del divorzio. La scelta può cadere solo sulla legge di uno degli Stati indicati a questo fine dallo stesso art. 5 (come la legge dello Stato di comune residenza abituale dei coniugi al momento dell’accordo, o la legge dello Stato di cui almeno uno di essi possieda la cittadinanza).
L’accordo dei coniugi non deve per forza precedere la domanda di scioglimento del matrimonio. Per l’art. 5, par. 3, del Regolamento, la scelta può anche essere compiuta unitamente alla domanda o intervenire nel corso del procedimento, se così ammette la legge del foro. Così è in Italia. La versione novellata dell’art. 31, comma 2, della legge n. 218/1995, codificando una soluzione accolta dalla giurisprudenza, prevede che la scelta possa essere effettuata “sino alla conclusione dell’udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale”.
La concorde volontà dei coniugi di assoggettare il loro divorzio e/o la loro separazione alla legge di un dato paese deve comunque essere espressa in uno scritto firmato da entrambi, e datato. La giurisprudenza ammette che il consenso dei coniugi possa essere espresso anche in atti non contestuali, come nel caso in cui l’indicazione della legge applicabile effettuata da un coniuge nel ricorso introduttivo risulti espressamente confermata dall’altro coniuge nella memoria di costituzione (v. ancora, fra le varie pronunce, Trib. Padova, 8 settembre 2017, n. 2102, cit., nonché Trib. Bergamo, 4 febbraio 2019, n. 300, e Trib. Torino, 2 marzo 2024, Banca dati di merito N. R.G. 00015924/2023).
In difetto di scelta, la legge regolatrice va individuata secondo i criteri stabiliti dall’art. 8. La norma istituisce un concorso successivo di criteri di collegamento: occorre dunque partire dal primo criterio (che richiama la legge del paese di residenza abituale comune della coppia al momento della domanda) e si passa al successivo solo se non sono riunite le condizioni per l’impiego del precedente (per esempio se i coniugi, al momento della domanda, avevano la loro residenza abituale in Stati diversi), e così via.
Fra i criteri di collegamento impiegati dal Regolamento Roma III, tanto all’art. 5 quanto all’art. 8, vi è quello della cittadinanza di uno o entrambi i coniugi. Il Regolamento, tuttavia, non dispone circa il modo in cui dev’essere inteso tale criterio allorché il coniuge o i coniugi di cui si discute possiedano più di una cittadinanza. Il 22° considerando si limita a indicare che la questione va risolta secondo le norme interne dello Stato membro del giudice, salvo il “pieno rispetto dei principi generali dell’Unione europea”, a cominciare da quello che vieta, nel campo di applicazione del diritto dell’Unione, qualsiasi discriminazione fra cittadini dell’Unione fondata sulla loro cittadinanza (art. 18 TFUE).
In Italia viene in gioco l’art. 19 della legge n. 218/1995, secondo cui si ha riguardo alla cittadinanza più effettiva (cioè al legame di cittadinanza che rispecchia i collegamenti più stretti dell’interessato), salvo che la persona non possieda, fra le varie cittadinanze, quella italiana, poiché in tal caso – dice l’art. 19, comma 2 – questa prevale. È proprio questa automatica preferenza per la legge italiana che si pone in contrasto con il divieto di discriminazione stabilito dal diritto dell’Unione europea, ove conduca a trattare diversamente – sulla base della rispettiva nazionalità – due persone che possiedano (anche) la cittadinanza di uno Stato membro. In pratica, se viene in rilievo, ai fini del Regolamento Roma III, la cittadinanza di un coniuge che sia cittadino italiano e marocchino, nulla osta all’applicazione dell’art. 19, comma 2, della legge n. 218/1995, con la conseguenza che il coniuge in questione dovrà reputarsi italiano, ai fini del Regolamento, a prescindere dal fatto che la cittadinanza più effettiva possa essere quella marocchina. Integrerebbe, invece, una violazione dell’art. 18 TFUE l’affermazione di una prevalenza “automatica” della cittadinanza italiana (slegata, cioè, dall’analisi dei collegamenti più stretti dell’interessato) riferita a un coniuge che possieda, oltre alla cittadinanza italiana e quella marocchina, anche la cittadinanza di un altro Stato membro, giacché, in tal caso, il favor “di principio” per la cittadinanza italiana darebbe luogo a una discriminazione fondata sulla nazionalità a carico di un cittadino (non solo marocchino, ma anche) di un altro Stato membro.
La legge richiamata dal Regolamento – sia essa la legge scelta dai coniugi ai sensi dell’art. 5 o quella applicabile in via obiettiva a norma dell’art. 8 – non è applicata se la sua applicazione produce effetti manifestamente incompatibili con l’ordine pubblico del foro. Così dispone l’art. 12 del Regolamento. Integrano l’ordine pubblico italiano i principi che, all’epoca della decisione, concorrono a descrivere l’identità del sistema giuridico italiano in quanto elementi assolutamente irrinunciabili. Non è tale il principio che subordina, per regola, lo scioglimento del matrimonio a una previa pronuncia di separazione (così, fra le altre, Trib. Belluno, 30 dicembre 2011, cit.). Sono invece dei cardini dell’ordinamento italiano i principi costituzionali che vietano (anche) in rapporto al matrimonio e alle sue vicende ogni discriminazione fondata sul genere.
Ove l’applicazione della legge richiamata debba essere esclusa per ragioni di ordine pubblico, si applicherà, al posto di quella, la legge designata conformemente all’art. 16, comma 2, della legge n. 218/1995 (il Regolamento si limita infatti a contemplare l’effetto c.d. di evizione dell’eccezione di ordine pubblico, affidando alle norme di diritto internazionale privato del foro il compito di delineare l’effetto c.d. di sostituzione della medesima eccezione).

c) Nel diritto marocchino…
La legge marocchina n. 70 del 2003, c.d. Moudawana della famiglia (una traduzione italiana è contenuta in R. Aluffi Beck-Peccoz, Persone famiglie diritti, Giappichelli, 2006, 169 ss.), non contempla la separazione legale ma solo l’annullamento del matrimonio (fash) per mancanza delle condizioni legali (art. 77) e il divorzio (articoli 78 e ss.). Quest’ultimo può avvenire: per ripudio unilaterale (talaq), per mutuo consenso (hul), per decisione giudiziale (tatliq). Ai sensi degli articoli 78 e 79 della Moudawana, il ripudio deve avvenire “sotto il controllo giudiziario”, cioè deve essere autorizzato dal giudice: se la richiesta proviene dal marito, il tribunale fissa una somma di denaro che egli dovrà depositare entro 30 giorni quale liquidazione forfettaria di ogni spettanza economica per la moglie e i figli; dopo il deposito, il marito può ottenere l’autorizzazione (art. 83).
Per il ripudio da parte della moglie occorre invece che la stessa riceva dal marito il conferimento del relativo potere di richiederlo (art. 89). I coniugi possono concordare una separazione per mutuo consenso e presentare al tribunale un documento che riporti le condizioni: dopo aver tentato di conciliare le parti e aver verificato che i termini della separazione non siano contrari alla legge né lesivi degli interessi dei figli, il tribunale autorizza la redazione dell’atto di divorzio ed emette una sentenza (art. 114). Il consenso al divorzio può avvenire a seguito di un accordo per l’individuazione di un corrispettivo: se non si accordano sulla misura dello stesso, esso può essere quantificato dal giudice, considerando il valore della dote, la durata del matrimonio, le ragioni del divorzio, la situazione economica della moglie (articoli 115 ss.). Infine, il divorzio può essere pronunciato dal giudice per colpa del marito su richiesta della moglie (articoli 98 ss.) o, su richiesta di entrambi o di uno dei coniugi e previo infruttuoso tentativo di conciliazione, “a causa di discordia” (articoli 94 e ss.). Quest’ultima previsione è la più innovativa introdotta dalla riforma della Moudawana del 2004 perché consente alle donne di chiedere il divorzio senza dover provare la colpa del marito. Appare, infine, interessante precisare che alcune fattispecie di divorzio (es. ripudio unilaterale da parte del marito, se non pronunciato per tre volte ai sensi degli articoli 126 e 127, e divorzio giudiziale su richiesta della moglie per mancato mantenimento da parte del marito) sono inizialmente “revocabili”, cioè l’uomo può nel periodo di ritiro legale della moglie (idda, corrispondente a circa tre mesi) porre i suoi effetti nel nulla ricostituendo l’unione coniugale; decorso questo tempo senza revoca, il divorzio diventa definitivo e ha efficacia esecutiva.

È frequente che coniugi cittadini marocchini residenti in Italia chiedano concordemente l’applicazione della legge marocchina al fine di ottenere più agevolmente la rottura del vincolo matrimoniale, senza passare per una previa separazione. Hanno, per esempio, utilizzato l’art.114 Moudawana sul divorzio per mutuo consenso il Tribunale di Padova nel 2017 (Trib. Padova, 8 settembre 2017, n. 2102, cit.), poi quello Bergamo nel 2019 (Trib. Bergamo 4 febbraio 2019, n. 300, cit.), quello di Siena nel 2021 (Trib. Siena 22 giugno 2021, cit.). Sul tema della contrarietà del ripudio all’ordine pubblico italiano, si veda più diffusamente infra, la sezione 5 di questa scheda.

2. RESPONSABILITÀ GENITORIALE

a) Competenza giurisdizionale
La circostanza che il giudice italiano sia competente a sciogliere il matrimonio o a dichiarare la separazione dei coniugi non implica che sussista in capo a quel giudice anche la competenza a statuire sulle domande relative all’affidamento della prole minore e, in generale, quelle riguardanti la responsabilità genitoriale. Vengono in gioco, per queste ultime, le norme (diverse da quelle esaminate nella sezione precedente) dettate dal Regolamento Bruxelles II ter, citato sopra, oltre che quelle contenute nella Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, di cui sono parti sia l’Italia che Marocco, relativa alla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.
Come permesso dall’art. 52 della Convenzione dell’Aja, l’art. 97 del Regolamento Bruxelles II ter specifica che spetta alle disposizioni dello stesso Regolamento la disciplina dei casi riguardanti minori abitualmente residenti in uno Stato membro dell’Unione. In questa sede si avrà riguardo solo ai casi indicati da ultimo.
Ai sensi dell’art. 7 del Reg. Bruxelles II ter, la competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale e protezione dei minori spetta al giudice dello Stato in cui il minore risiede abitualmente al momento dell’instaurazione del procedimento. La regola valorizza un criterio geografico-relazionale perché si reputa che il giudice del luogo in cui il minore intrattiene principalmente i propri legami sociali sia il giudice più idoneo a considerare il contesto di vita del minore, e quindi a dettare con maggiore consapevolezza i provvedimenti che ordineranno il rapporto con i genitori. Esistono peraltro norme che calibrano la competenza per accomodare particolari esigenze – ad es. l’art. 12 che consente il trasferimento della competenza ai giudici di un altro Stato membro con cui il caso sia collegato, se il giudice adito ritiene che proprio quei giudici siano meglio collocati per “valutare l’interesse superiore del minore nel caso specifico”. Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, la competenza, in realtà, a determinate condizioni, può anche essere oggetto di una designazione da parte delle persone titolari della responsabilità genitoriale (art. 10).

b) Legge applicabile
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale si determina, in Italia, conformemente alla citata Convenzione dell’Aja del 1996. A norma dell’art.15, par. 1, della Convenzione, il giudice chiamato a disporre delle misure in tema di responsabilità genitoriale, competente a farlo in base alla stessa Convenzione (e dunque, in Italia, in base al Regolamento Bruxelles II ter, quando si tratta di casi che anche in base alla Convenzione spetta a quest’ultimo disciplinare), applica, per regola, la legge del foro: la legge italiana, quindi, quando si tratti di procedimenti avviati in Italia. Soluzioni diverse sono previste, in particolare, per il caso in cui i genitori abbiano regolato tramite accordo l’attribuzione o l’estinzione della responsabilità genitoriale. Ai sensi dell’art. 16, par. 2, della Convenzione, l’ammissibilità e gli effetti di un tale accordo soggiacciono alla legge dello Stato in cui il minore aveva la residenza abituale nel momento in cui l’accordo è divenuto efficace. In questo senso, si applica la legge marocchina alla responsabilità genitoriale su un minore definita dai genitori dello stesso tramite un accordo concluso e divenuto efficace quando il minore risiedeva abitualmente in Marocco. Gli effetti di tale accordo – ove non siano contrari all’ordine pubblico italiano (art. 22 della Convenzione) – potranno dunque essere fatti valere anche in Italia.

c) Nel diritto marocchino…
La legge marocchina distingue tra la custodia del figlio minorenne (hadana), cioè l’allevamento e la cura della persona del figlio minorenne, e la tutela legale (walaya), che concerne invece la vigilanza “sugli affari personali dell’incapace relativi all’orientamento religioso, alla formazione e preparazione alla vita, e all’ordinaria amministrazione dei beni” (art. 235 della Moudawana).
L’hadana spetta ai due genitori in costanza di matrimonio (art.164). In caso di rottura del rapporto coniugale, è invece attribuita in primo luogo alla madre e in via subordinata al padre (art. 171). Il matrimonio della madre determina per la stessa la perdita della custodia della prole, salvo i limitati casi stabiliti dalla legge (art. 175). Il minore che abbia compiuto i 15 anni può scegliere chi debba esercitare la custodia (art. 166). Il genitore che non eserciti la custodia ha il diritto di visitare il figlio e di ricevere sue visite (art. 180).
La tutela legale del minore (wilaya), spetta, invece, al padre, e solo in subordine (in caso di morte, scomparsa o decadenza dell’uomo), alla madre (art. 238).

3. OBBLIGAZIONI ALIMENTARI

Durante e dopo la crisi del matrimonio, occorre dare nuovo ordine alle situazioni reddituali della famiglia nucleare. Anche qui, le corti italiane sono legittimate a statuire sulle domande relative alle obbligazioni alimentari se munite di competenza giurisdizionale. Valgono a tal fine le disposizioni del Regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. L’espressione “obbligazioni alimentari” va intesa, qui, nella accezione ampia accolta dal diritto dell’Unione europea, comprensiva dell’obbligo di corrispondere quello che nel diritto italiano si chiamerebbe mantenimento. Come per il Regolamento Bruxelles II ter, anche l’applicabilità del Regolamento n. 4/2009 non dipende dalla circostanza che i coniugi siano cittadini dell’Unione o risiedano in uno Stato membro dell’Unione.
Il Regolamento n. 4/2009 si propone di disciplinare tutte le questioni di cui si occupa il diritto internazionale privato: la competenza giurisdizionale, la legge applicabile (tramite rinvio a un’apposita convenzione: il Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari) e il riconoscimento delle sentenze e dei provvedimenti resi negli Stati membri.

a) Competenza giurisdizionale
La regola generale sulla competenza giurisdizionale, fissata all’art. 3, detta una serie di titoli di giurisdizione tra loro alternativi: la competenza spetta ai giudici degli Stati membri (uno o più) in cui si perfeziona una qualsiasi delle circostanze indicate a questo effetto, fra cui la residenza abituale del creditore di alimenti. In materia di obbligazioni alimentari, la competenza può essere affermata, sempre in base all’art. 3, anche quando il giudice adito sia competente – in base al citato Regolamento Bruxelles II ter – a statuire sul divorzio o la separazione personale, ovvero sulla responsabilità genitoriale. Di fatto, se il giudice italiano è competente a conoscere una domanda in materia di status o di responsabilità genitoriale, quel giudice è anche competente a conoscere le questioni economiche che vi si ricollegano. Il giudice competente, poi, può anche essere oggetto di designazione per accordo delle parti legate dall’obbligazione alimentare, sia pure solo entro i limiti fissati dall’art. 4 del Regolamento.

b) Legge applicabile
In quanto Stato membro dell’Unione europea, l’Italia è vincolata dal Protocollo dell’Aja del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, in vigore per l’Unione. La norma generale dettata dal Protocollo, all’art. 3, è nel senso dell’assoggettamento delle obbligazioni alimentari alla legge del paese di residenza abituale del creditore. La regola è corredata da eccezioni e specificazioni, tese in vario modo a favorire la posizione del creditore. Ai sensi dell’art. 8 del Protocollo, la legge applicabile all’obbligazione alimentare può essere oggetto di designazione per accordo delle parti, con più strette limitazioni per quanto concerne l’obbligazione alimentare dovuta al minore.

c) Nel diritto marocchino…
Il padre è obbligato al mantenimento dei figli fino al compimento della maggiore età, fino al compimento dei 25 anni, qualora gli stessi proseguano gli studi, o fino a quando sono capaci di guadagnare o l’obbligo di mantenimento passa al marito, nel caso di figlie (art. 198 della Moudawana). Inoltre, è a carico del padre la retribuzione dovuta per la custodia e le spese ad essa relative, eventualmente a favore della madre (art. 167). Il mantenimento comprende cibo, abbigliamento, cure mediche, istruzione e quanto indispensabile; nella quantificazione si ha riguardo alla media tra i redditi dell’obbligato e lo stato dell’avente diritto, il livello dei prezzi, gli usi e le consuetudini nell’ambiente della persona che ha diritto al mantenimento (art. 189).
Riguardo, invece, alla donna, il diritto marocchino non prevede alcun assegno di mantenimento in suo favore, salvo che per il periodo legale di ritiro (di circa tre mesi), durante il quale è anche assicurata la possibilità di stare nella casa coniugale o di avere una somma per la locazione (art.196). Alla moglie sono invece dovuti la dote posticipata se prevista (sadaq) e il dono di consolazione (mout’a). Quest’ultimo è una somma una tantum determinata in funzione alla durata del matrimonio, delle cause dello scioglimento e alla situazione finanziaria del coniuge.
Nel caso di divorzio per danno, il giudice decide anche sull’importo a titolo di risarcimento danno per il pregiudizio subito (art. 101).

La già menzionata pronuncia della Corte d’Appello di Brescia relativa allo scioglimento del matrimonio tra due cittadini marocchini residenti in Italia riconosce alla donna, ai sensi del diritto marocchino, la dote posticipata e un dono di consolazione (App. Brescia, 3 maggio 2022, cit.). Riconosce un assegno ai figli in applicazione dell’art. 167 Moudawana il Trib. Bergamo, con sentenza 4 febbraio 2019, n. 300, cit.

4. REGIMI PATRIMONIALI

Con lo scioglimento del matrimonio può sorgere la necessità di liquidare, trasferire o destinare il patrimonio dei coniugi. Le norme che disciplinano in Italia la competenza giurisdizionale e la legge applicabile in questo campo, come pure la circolazione delle decisioni fra gli Stati membri, sono racchiuse nel Regolamento (UE) 2016/1103 sui regimi patrimoniali tra i coniugi. Anche l’applicabilità di questo testo (nei diciotto Stati membri che ne sono vincolati, come l’Italia) prescinde dalla circostanza che la fattispecie sia legata all’Unione europea, o meno.

a) Competenza giurisdizionale
Il Regolamento 2016/1103 mira a favorire una trattazione unitaria delle questioni relative al regime patrimoniale dei coniugi e di quelle – relative al divorzio della coppia o alla successione di uno dei coniugi – a cui siano connesse. In questo senso, a norma dell’art. 5, la competenza a pronunciarsi sulle questioni concernenti i rapporti patrimoniali fra i coniugi sorte in relazione al divorzio spettano (a certe condizioni, che non è necessario approfondire qui) al giudice che il citato Regolamento Bruxelles II ter indica come munito di competenza giurisdizionale in ordine al divorzio.

b) Legge applicabile
Il Regolamento 2016/1103 stabilisce, al capo III, le norme che individuano la legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi (quanto alla sfera di applicazione temporale di queste norme si veda peraltro l’art. 69, par. 3, del Regolamento). Il Regolamento è in grado di richiamare, a seconda di dove si perfezionino le circostanze impiegate come criteri di collegamento, anche la legge di uno Stato non vincolato dal Regolamento stesso, compreso uno Stato terzo rispetto all’Unione (art. 20). Ai sensi dell’art. 22, i coniugi possono accordarsi per scegliere la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali, purché si tratti della legge dello Stato di residenza abituale o della cittadinanza di uno di essi al momento dell’accordo. In mancanza di scelta, valgono i criteri di collegamento obiettivi dell’art. 26 del Regolamento, il primo dei quali richiama la legge dello Stato di residenza abituale comune al momento del matrimonio.

c) Nel diritto marocchino…
Il matrimonio prevede il regime inderogabile di netta separazione dei beni: ognuno dei coniugi conserva la proprietà e la disponibilità dei beni di cui era titolare al momento delle nozze e di quelli che acquista in seguito (art. 49 della Moudawana). Nell’atto di matrimonio, tuttavia, i coniugi possono pattuire un regime di comunione (“nel quadro dell’amministrazione dei beni che acquisteranno durante il matrimonio, accordarsi per il loro investimento e ripartizione”, ibidem). La pratica, tuttavia, dimostra come tale regime opzionale sia scarsamente utilizzato, anzitutto perché la possibilità della sua scelta non è conosciuta dai coniugi.

Un’interessante pronuncia torinese ha ritenuto l’inapplicabilità del diritto marocchino ai rapporti patrimoniali tra i coniugi nel caso di un matrimonio tra cittadino italiano e cittadina marocchina residenti in Italia e ha dunque escluso l’obbligo dell’uomo di versare alla moglie separata il mahr, donativo obnuziale che, secondo il diritto marocchino, costituisce elemento essenziale del matrimonio. La medesima pronuncia afferma che a identico risultato si arriverebbe peraltro anche qualora si ritenesse applicabile il diritto marocchino poiché l’istituto del mahr dovrebbe ritenersi contrario all’ordine pubblico per violazione del principio di uguaglianza tra uomo e donna e lesione della dignità della donna in quanto la somma sarebbe pattuita come prezzo del consenso della sposa (Trib. Torino, 4 dicembre 2019, in Banca dati di merito).

5. EFFICACIA IN ITALIA DEI PROVVEDIMENTI RESI IN MAROCCO

Le norme che disciplinano l’efficacia in Italia dei provvedimenti stranieri concernenti la crisi del matrimonio variano a seconda della provenienza del provvedimento e della materia su cui esso insiste. L’efficacia dei provvedimenti provenienti resi in uno Stato membro dell’Unione europea obbedisce perlopiù a norme dell’Unione: le norme del Regolamento Bruxelles II ter, se si tratta di decisioni di divorzio, separazione personale, annullamento del matrimonio e responsabilità genitoriale; le norme, rispettivamente, del Regolamento n. 4/2009 e del Regolamento 2016/1103 se si tratta di decisioni (o di capi di decisioni) in materia di obbligazioni alimentari o di regimi patrimoniali. Per le decisioni pronunciate in Marocco, ove non vengano in gioco le norme della citata Convenzione dell’Aja del 1996 (che si applica in materia di responsabilità genitoriale e protezione dei minori: operano gli articoli 23 e ss. della Convenzione), valgono le norme di diritto internazionale privato comune contenute negli articoli 64 e 65 della legge n. 218/1995 (sulla prima delle due disposizioni si veda, anche per ulteriori richiami, il volume di O. VANIN, L’efficacia delle sentenze straniere civili in Italia – Le condizioni poste dall’art. 64 della legge n. 218/1995, Scuola Superiore della Magistratura, 2024, elaborato anch’esso nel quadro del progetto EJNita 2.0).
Per limitarsi qui alle decisioni marocchine che sanciscono lo scioglimento del vincolo matrimoniale, si può dire, in breve, che esse sono riconosciute in Italia: (1) se il giudice marocchino poteva conoscere della causa secondo i principi italiani sulla competenza giurisdizionale (art. 64, lett. a, della legge n. 218/1995), quali risultano oramai dal Regolamento Bruxelles II ter, o se il divorzio, stando alle norme di conflitto operanti in Italia (quelle del citato Regolamento Roma III), doveva ritenersi sottoposto alla legge marocchina (art. 65 della legge n. 218/1995); (2) se la pronuncia marocchina costituisce l’esito di un procedimento rispettoso dei diritti essenziali della difesa quali sono intesi dal diritto italiano; (3) se la pronuncia non si ponga in contrasto con i principi sostanziali fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano; (4) se la pronuncia non sia in contrasto con una precedente pronuncia italiana o non abbia ad oggetto una causa di cui il giudice italiano è investito, iniziata prima del processo celebratosi in Marocco. Il mancato rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa è fra i motivi di diniego dell’efficacia più frequentemente invocati nei confronti delle pronunce rese in Marocco.

La Corte d’Appello di Torino, per esempio, ha ritenuto la non riconoscibilità in Italia e ordinato l’annullamento della trascrizione nei registri dello stato civile italiano di un divorzio marocchino giudizialmente pronunciato su richiesta del marito in ragione della mancata instaurazione del contraddittorio con la moglie durante la procedura avanti al Tribunale di Rabat (App. Torino, 16 ottobre 2018, n.1809, in Banca dati di merito).

Anche l’affermata contrarietà all’ordine pubblico italiano è talora oggetto di discussione in sede di verifica dell’efficacia in Italia dei divorzi pronunciati in Marocco. L’argomento tradizionale secondo cui è vietato il riconoscimento di divorzi ad iniziativa libera e meramente privatistica (cfr. Cass., 7 agosto 2020, n. 16804 in merito a ripudio pronunciato da un tribunale sciaraitico palestinese), sembra per il Marocco superato in ragione dell’introduzione da parte della Riforma del 2004 del controllo giudiziario sul ripudio unilaterale che fa sì che, sia nei casi di divorzio giudiziale sia nei casi di ripudio, la pronuncia sia subordinata all’instaurazione del contraddittorio (che garantisce alla donna di essere informata sulla procedura e di far valere le sue ragioni), al tentativo di riconciliazione e alla verifica dell’irreversibile dissoluzione dell’unione. Rimane, invece, l’argomento del trattamento ingiustificatamente discriminatorio tra uomo e donna nei rapporti coniugali (richiamato anche nella pronuncia ricordata da ultimo). Si pensi, per esempio, al ripudio unilaterale del marito o all’esclusione della madre dalla tutela della prole minorenne per ragioni di genere.
La valutazione di conformità all’ordine pubblico non può, comunque, essere astratta ma deve avere riguardo agli effetti concreti di una specifica pronuncia nell’ordinamento italiano. Per quanto concerne la relazione orizzontale tra coniugi, poi, sembra doversi escludere l’operatività del limite dell’ordine pubblico nell’ipotesi in cui sia la moglie stessa – che si suppone discriminata – a chiedere o aderire alla richiesta di riconoscimento (cfr., mutatis mutandis, la copiosa giurisprudenza in materia di delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale per riserva mentale unilaterale Cass., 6 dicembre 1985, n. 6129; si veda inoltre, di recente, Cass., 8 marzo 2023, n. 6920, secondo cui il giudizio sulla compatibilità con l’ordine pubblico di una decisione di divorzio pronunciata all’estero in base a norme di matrice islamica “deve essere effettuato con cautela, valutando caso per caso, alla luce della varietà delle normative dei diversi ordinamenti islamici ove è disciplinato il potere unilaterale del marito di divorziare dalla moglie e del processo di giurisdizionalizzazione subito dall’istituto del ripudio di diritto islamico nei tempi più recenti”, tenendo altresì in considerazione “la circostanza che il riconoscimento della sentenza straniera di divorzio può essere favorevole in concreto alla tutela degli interessi della moglie”).

Secondo la giurisprudenza consolidata, non pone problema il riconoscimento del divorzio giudiziale marocchino. Così è stato riconosciuto il divorzio marocchino richiesto dalla moglie per violazione da parte del marito degli obblighi coniugali (frequenti sono le domande di donne marocchine residenti in Italia di dichiarazione di esecutività di pronunce marocchine di divorzio che dispongono affidamento della prole e assegni di mantenimento per sé e per i figli a carico dell’ex coniuge: così già App. Genova, 7 novembre 2009, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2011, 167 e da ultimo App. Venezia, 21 ottobre 2024, in Banca dati di merito). Analogamente, è stato riconosciuto il divorzio giudiziale ottenuto dal marito poiché il giudice marocchino si era comunque pronunciato, nel contraddittorio tra le parti, sul mantenimento della moglie, sull’affidamento del figlio minore e sulla necessità di garantire allo stesso un alloggio (Trib. Reggio Emilia, sez. I, sentenza 22 marzo 2014 ). Fa eccezione una pronuncia del 2010 del Tribunale di Aosta che rifiuta per contrarietà all’ordine pubblico il riconoscimento di un divorzio giudiziale marocchino pronunciato su ricorso del marito, valorizzando a tale fine il fatto che si trattasse di un divorzio revocabile che “in quanto tale non determina la dissoluzione dei legami coniugali”, in quanto mancherebbe l’irrimediabile disfacimento della comunione familiare (Trib. Aosta, 25 giugno 2010, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2011, 437).

Essendo l’oggetto della pronuncia di divorzio più ampio di quello della separazione, il procedimento di separazione eventualmente pendente in Italia soggiace a declaratoria di cessazione della materia del contendere qualora sussista una sentenza di divorzio irrevocabile emessa da un Tribunale del Marocco.

La già citata pronuncia del Trib. di Reggio Emilia ha ritenuto che la domanda di addebito della separazione legale dovesse ritenersi assorbita nel divorzio giudiziale marocchino da riconoscersi automaticamente efficace in Italia con conseguente cessazione della materia del contendere nel processo italiano di separazione (Trib. Reggio Emilia, sez. I, sentenza 22 marzo 2014, cit.).

Va, peraltro, ricordato che, per espressa disposizione della legge italiana, il cittadino italiano il cui coniuge sia cittadino straniero e abbia ottenuto all’estero sentenza di scioglimento del matrimonio non riconoscibile in Italia, potrà ottenere in Italia il divorzio immediato (art. 3 n. 2 lett. e della legge n. 898/1970). La norma fu inserita nella legge proprio pensando a situazioni in cui il provvedimento straniero non potesse essere riconosciuto per contrarietà all’ordine pubblico oppure, fattispecie anch’essa disciplinata in modo esplicito dalla legge, in cui il coniuge cittadino straniero abbia contratto all’estero un nuovo matrimonio (evidentemente poligamico). Oggi la sua applicazione avviene di fatto nei soli casi di ripudio unilaterale a opera del marito.

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SITOGRAFIA

https://www.legal-tools.org/doc/0e057b/pdf  (testo francese della Moudawana nel sito della Corte penale internazionale)

Joëlle Long

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