L’impatto della Brexit sul regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (c.d. Bruxelles II bis)

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Di che cosa si occupa il regolamento

Il regolamento (CE) n. 2201/2003 reca le norme di cui devono servirsi le autorità degli Stati membri dell’Unione europea per stabilire se siano provviste di competenza giurisdizionale per pronunciarsi su una domanda in materia matrimoniale (cioè in materia di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio) o in materia di responsabilità genitoriale. Il regolamento detta altresì le norme da cui dipende l’efficacia, in uno Stato membro, delle decisioni rese nelle materie ora indicate dalle autorità di un altro Stato membro, come pure degli atti pubblici e degli accordi a cui sono attribuiti effetti esecutivi. Il regolamento contiene inoltre delle norme tese ad assicurare il ritorno dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in un altro Stato. Completano il quadro delle norme riguardanti il coordinamento di cause identiche o connesse pendenti, tanto in materia matrimoniale quanto in materia di responsabilità genitoriale, in Stati diversi, oltre che delle norme in tema di cooperazione fra autorità centrali.

Il Regolamento è destinato ad essere sostituito, a partire dal 1° agosto 2022, dal Regolamento (UE) 2019/1111. Nella presente scheda viene considerato esclusivamente il più risalente dei due testi, essendo l’unico applicabile al momento della Brexit.

Le condizioni di applicabilità del Regolamento

L’applicabilità delle norme del Regolamento concernenti la competenza giurisdizionale non dipende dalla circostanza che i coniugi o il minore in questione siano collegati ad uno Stato membro anziché ad uno Stato terzo. Il fatto che il coniuge convenuto o il minore abbiano certe connessioni con uno Stato terzo può comportare, nei termini indicati più sotto, il ricorso a particolari previsioni, altrimenti inoperanti.

L’applicabilità delle norme sulla efficacia delle decisioni dipende dalla circostanza che la decisione di cui trattasi sia stata resa in uno Stato membro dell’Unione europea, indipendentemente dal fatto che la decisione stessa riguardi una situazione collegata all’Unione. Lo stesso vale per gli atti pubblici, che devono essere stati formati in uno Stato membro, e per gli accordi, che devono essere esecutivi in uno Stato membro.

La disciplina del Regolamento concernente il ritorno dei minori sottratti presuppone che lo Stato di residenza abituale del minore e quello in cui il minore è stato trasferito o trattenuto siano entrambi degli Stati membri dell’Unione europea.

Le norme del Regolamento sulla litispendenza si applicano quando i procedimenti che si tratta di coordinare pendano in Stati membri diversi, a prescindere dal fatto che tali procedimenti abbiano ad oggetto situazioni collegate all’Unione europea.

Che cosa cambia con la fine del periodo transitorio

Le conseguenze mutano a seconda dell’oggetto delle norme del Regolamento considerate.

Competenza giurisdizionale in materia matrimoniale

Le norme del Regolamento che disciplinano la competenza giurisdizionale in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio continuano ad applicarsi dopo la fine del periodo transitorio, in Italia come negli altri Stati membri dell’Unione europea, anche quando la situazione risulti collegata con il Regno Unito.

L’art. 7 del Regolamento prevede peraltro che, in certi casi, le autorità di uno Stato membro possano servirsi, per affermare la propria competenza giurisdizionale, di norme diverse da quelle del Regolamento, segnatamente le norme sulla competenza giurisdizionale prodotte dalle fonti del foro (in Italia, gli articoli 3 e 32 della legge 31 maggio 1995, n. 218). Ciò può avvenire peraltro solo a condizione che i giudici di nessuno Stato membro siano competenti ai sensi delle norme uniformi del Regolamento, e che il convenuto abbia la cittadinanza di uno Stato terzo e risieda abitualmente in uno Stato terzo (se avesse la cittadinanza di uno Stato membro o la residenza abituale in uno Stato membro, le norme uniformi del Regolamento sarebbero, nei suoi confronti, di applicazione esclusiva ai sensi dell’art. 6).

Ciò significa che, con la fine del periodo transitorio, il coniuge convenuto che sia un cittadino britannico e risieda abitualmente in uno Stato terzo rispetto all’Unione europea, oppure sia cittadino di uno Stato terzo e risieda abitualmente nel Regno Unito, potrà essere convenuto in Italia (se la competenza giurisdizionale non appartiene ai giudici di altri Stati membri in forza del Regolamento) anche in forza delle norme interne sulla competenza giurisdizionale, prima non invocabili nei suoi confronti.

La cittadinanza e la residenza abituale del convenuto vanno determinate al momento dell’instaurazione del procedimento, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento.

La modifica di regime appena descritta è senza conseguenze, ai sensi dell’Accordo sul recesso, sui procedimenti instaurati prima della fine del periodo transitorio.

Competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale

Le norme del Regolamento che disciplinano la competenza in materia di responsabilità genitoriale continuano ad operare dopo la fine del periodo transitorio, in Italia e negli altri Stati membri, anche quando il minore o il caso da regolare siano collegati con il Regno Unito.

Alcune delle norme ora indicate, peraltro, danno vita a particolari forme di coordinamento fra le sfere giurisdizionali di Stati diversi, ed operano soltanto quando gli Stati coinvolti sono tutti Stati membri dell’Unione europea. Si tratta in particolare dell’art. 12, che consente alle autorità di uno Stato membro investite di un procedimento non riguardante la responsabilità genitoriale di statuire anche su una connessa questione di responsabilità genitoriale, a certe condizioni, e dell’art. 15, che permette il trasferimento della competenza dalle autorità di uno Stato membro a quelle di un altro, ove ciò risponda all’interesse del minore. Considerazioni analoghe valgono per i meccanismi di raccordo delle sfere giurisdizionali previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento concernenti la competenza in caso, rispettivamente, di lecito trasferimento della residenza abituale di quest’ultimo e di sottrazione del minore

Con la fine del periodo transitorio, i meccanismi di raccordo prefigurati dalle disposizioni ora ricordate non sono più possibili, almeno in forza del Regolamento, fra gli Stati membri dell’Unione europea e il Regno Unito.

Va tuttavia considerato che il Regno Unito, così come tutti gli Stati membri dell’Unione europea, Italia compresa, è vincolato dalla Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. Il Regolamento ha ripreso per vari aspetti le soluzioni della Convenzione, con la conseguenza che i due regimi, per questa parte, si presentano come piuttosto simili. La Convenzione istituisce agli articoli 8, 9 e 10 delle forme di raccordo fra sfere giurisdizionali analoghe a quelle che prevede il Regolamento negli articoli 12 e 15. Analogamente dicasi per l’art. 7, concernente la competenza in caso di sottrazione, che è servito da modello per l’art. 10 del Regolamento.

Quanto ai rapporti fra i due regimi, l’art. 52 della Convenzione stabilisce che questa non pregiudica la possibilità per gli Stati contraenti che sono legati fra loro in questo campo da norme regionali, come gli Stati membri dell’Unione europea, di applicare tali norme regionali (il Regolamento, dunque) quando si tratti di minori residenti, appunto, in uno di tali Stati (cioè in uno Stato membro dell’Unione). L’art. 61 del Regolamento, dal canto suo, prevede che negli Stati membri si faccia appunto applicazione delle norme europee, anziché della Convenzione, quando si tratti di un minore residente in uno Stato membro.

In pratica, dopo la fine del periodo transitorio, le autorità italiane investite di un procedimento riguardante un minore abitualmente residente in uno Stato membro continueranno a verificare la propria competenza giurisdizionale sulla base del Regolamento (esercitandola o declinandola a seconda di ciò che questo disponga), a prescindere dal fatto che il minore possieda la cittadinanza britannica o che il suo caso sia in altro modo collegato al Regno Unito. Per contro, se investite di un procedimento riguardante un minore stabilito nel Regno Unito, le autorità italiane accerteranno la propria competenza in base alla Convenzione dell’Aja del 1996, e ciò anche quando il minore sia un cittadino italiano o il suo caso abbia altre connessioni con l’Italia (potranno peraltro avvalersi delle opportunità di coordinamento fra sfere giurisdizionali previste dalla Convenzione, alle condizioni ivi stabilite).

Anche per le norme sulla competenza in materia di responsabilità genitoriale, conta la data della proposizione della domanda. I procedimenti iniziati prima della fine del periodo di transizione restano soggetti al precedente regime, anche se decisi successivamente. Per quelli avviati dal 1° gennaio 2021 in avanti opera invece la disciplina risultante dall’entrata in scena, nei rapporti col Regno Unito, della Convenzione dell’Aja del 1996.

Efficacia delle decisioni, degli atti pubblici e degli accordi

Le norme del Regolamento che presiedono alla efficacia delle decisioni e altri atti operano, come detto, solo nei rapporti fra Stati membri dell’Unione e risultano dunque, con la fine del periodo transitorio, inapplicabili ai rapporti fra l’Italia (e gli altri Stati membri) e il Regno Unito.

Divengono applicabili, al posto di quelle: in materia matrimoniale, le norme della Convenzione dell’Aja del 1° giugno 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni (si noti, però, che tale Convenzione non si applica alle decisioni di annullamento del matrimonio: l’efficacia in Italia delle decisioni rese nel Regno Unito in questo campo dipende dunque dagli articoli 64 e 65 della legge n. 218/1995); in materia di responsabilità genitoriale, le norme di cui al capo IV della Convenzione dell’Aja del 1996.

Il momento scriminante per decidere della applicabilità del vecchio e del nuovo regime è, anche qui, come emerge dall’Accordo sul recesso del Regno Unito, quello della proposizione della domanda. Le decisioni emesse nell’ambito di procedimenti avviati prima del 31 dicembre 2020 continuano a circolare fra l’Italia (e gli altri Stati membri) e il Regno Unito secondo le norme europee, ancorché intervengano dopo quella data.

Ritorno del minore

Le speciali previsioni dettate dal Regolamento per rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri in tema di ritorno di minori illecitamente trasferiti o trattenuti all’estero valgono esclusivamente nei rapporti fra gli Stati membri dell’Unione. La fine del periodo transitorio impedisce dunque il ricorso a tali norme nei rapporti fra l’Italia (e gli altri Stati membri) e il Regno Unito.

Tanto gli Stati membri dell’Unione quanto il Regno Unito sono peraltro vincolati dalla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, di cui del resto le norme europee costituiscono uno sviluppo. Venuta meno l’applicabilità del Regolamento, rimane quindi applicabile la Convenzione ora indicata.

Litispendenza e connessione

Anche le previsioni del Regolamento relative alla litispendenza e alla connessione si applicano sul presupposto che i procedimenti da coordinare siano pendenti davanti ad autorità di due Stati membri dell’Unione e sono come tali prive di effetti, dopo la fine del periodo transitorio, nei rapporti fra Stati membri e Regno Unito. Vale per esse la soluzione stabilita per le norme sulla competenza, con la conseguenza che sono soggetti al regime del Regolamento i casi di litispendenza e connessione che interessano procedimenti avviati prima del 31 dicembre 2020.

Per i procedimenti successivi operano: in materia matrimoniale, in Italia, l’art. 7 della legge n. 218/1995; in materia di responsabilità genitoriale, l’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 1996.

Cooperazione fra autorità centrali

Analogamente, con la fine del periodo transitorio, divengono inapplicabili le disposizioni del Regolamento riguardanti la cooperazione fra autorità centrali. Sovvengono, in luogo di quelle, le norme che regolano la cooperazione fra autorità contenute nelle citate Convenzioni dell’Aja del 1980 e del 1996, con riguardo alle fattispecie rispettivamente regolate dall’uno e l’altro strumento. Non si rinviene, peraltro, alcuno strumento convenzionale che prefiguri analoghe forme di cooperazione in materia matrimoniale.

Pietro Franzina

Avvertenza – L’analisi proposta in questa scheda costituisce la riflessione personale dell’autore, non impegna i partner del progetto EJNita – Building Bridges e non costituisce in alcun modo attività di consulenza legale.