I requisiti del credito ai fini dell’emissione del titolo esecutivo europeo

2 Novembre 2020 by Omar Vanin

Trib. Milano, sez. III, decreto 7 maggio 2020

Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 7 maggio 2020, ha affrontato il tema delle condizioni che subordinano l’emissione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, strumento previsto dal regolamento (CE) n. 805/2004.

I fatti

Una società con sede in Italia chiedeva un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di una società con sede in Slovacchia, avente ad oggetto il pagamento di un credito e la restituzione di beni mobili. La società creditrice fondava la domanda monitoria su di un riconoscimento di debito contenuto in una scrittura privata sottoscritta dal legale rappresentante della società slovacca. Ottenuto il provvedimento e notificatolo alla debitrice, la società italiana chiedeva l’emissione del titolo esecutivo europeo in relazione al decreto ingiuntivo.

La pronuncia

Nell’argomentare il rigetto dell’istanza, il Tribunale passa in rassegna le circostanze in cui, ai sensi dell’art. 3 del regolamento, il credito deve ritenersi non contestato: situazioni in cui, essenzialmente, il debitore abbia espressamente riconosciuto il credito dinanzi ad un’autorità giudiziaria o ad un pubblico ufficiale o non lo abbia contestato nel corso di un giudizio.

Il Tribunale si interroga dunque sulla riconducibilità del caso di specie alla situazione delineata dall’art. 3, par. 1, lett. a), del regolamento, chiedendosi, nel dettaglio, se, al pari della transazione, anche la dichiarazione di riconoscimento del debito evocata dalla norma debba aver luogo nel contesto di un procedimento giudiziario. Il giudice giunge ad una risposta affermativa osservando che l’obiettivo del regolamento è quello di favorire la circolazione dei soli titoli di credito fondati sull’omessa contestazione del credito in sede giudiziale (come per l’art. 3, par. 1, lett. b) e c)) o, al più, sull’ammissione del credito certificata con atto pubblico da un pubblico ufficiale (art. 3, par. 1, lett. d)). Secondo l’estensore del provvedimento, la scrittura privata che incorpora il riconoscimento del debito non offre quel grado di certezza sulla sussistenza del credito che, invece, esige il legislatore europeo.

A corredo degli argomenti spesi, il Tribunale evidenzia inoltre che il decreto ingiuntivo emesso è comunque suscettibile di esecuzione in un diverso Stato membro ai sensi dell’art. 42, par. 2, del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis”).