Il decreto ingiuntivo nei confronti dei consumatori

Il decreto ingiuntivo è il provvedimento giudiziale di condanna a mezzo del quale, all’esito del procedimento c.d. monitorio, caratterizzato da una cognizione sommaria in quanto priva di contraddittorio, il giudice ordina al debitore il pagamento di una somma liquida di danaro, ovvero la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, o di una cosa mobile determinata al creditore che offre una prova scritta del suo diritto. Se non opposto nel termine di 40 giorni, il decreto ingiuntivo diviene definitivo e acquista efficacia di giudicato. Tale provvedimento può essere emesso nei confronti dei consumatori, soggetti che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ed essere, dunque, utilizzato dai professionisti per ottenere in tempi rapidi un titolo esecutivo attraverso il quale soddisfare le proprie pretese creditizie, derivanti da contratti conclusi con consumatori.

Premessa

Il rapporto tra decreto ingiuntivo e tutela consumeristica rispecchia la dicotomia intrinseca ai due grandi princìpi del diritto euro unitario: la supremazia dell’ordinamento dell’Unione rispetto agli ordinamenti nazionali, da un lato, e, dell’autonomia procedurale degli Stati membri, sia pure nel rispetto delle condizioni di equivalenza ed effettività nella
tutela dei diritti garantiti dal sistema europeo, dall’altro.
Invero, l’art. 6 della direttiva europea 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, con finalità di protezione nei confronti della parte ritenuta debole dal legislatore, prescrive agli Stati membri di prevedere “che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive”. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, “gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori”.

L’abusività delle suddette clausole è, per costante orientamento della giurisprudenza europea, rilevabile d’ufficio (Cause riunite C-240/98 e C-244/98 Océano Grupo Editorial; causa C-473/00, Cofidis; causa C-168/05, Mostaza Claro; causa C-243/08, Pannon GSM; causa C-40/08, Asturcom; causa C‑137/08, Pénzügyi Lízing).

Il legislatore nazionale ha dato attuazione alla menzionata direttiva con il D.lgs. 206/2005, c.d. Codice del Consumo, il quale prevede sotto il profilo della tutela sostanziale, che nei contratti conclusi tra i consumatori e i professionisti siano nulle le clausole, che la legge italiana definisce “vessatorie” all’art. 33 del Codice del Consumo (e la direttiva europea “abusive”), le quali determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio di diritti ed obblighi.

Tuttavia, tale controllo confligge per natura con il meccanismo processuale nazionale del procedimento monitorio ove il principio di effettività della tutela si scontra apertamente con il principio del giudicato.

Invero, è stato granitico nel contesto nazionale il principio secondo cui l’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto copre tanto il dedotto quanto il deducibile, i.e., le questioni che si pongono quali precedenti logici della decisione e, dunque, anche l’accertamento circa la validità delle clausole del contratto posto a fondamento del diritto di credito azionato, anche se non espressamente richiamate nella motivazione del decreto ingiuntivo. (Cass. 7 ottobre 1967, n. 2326, Cass. 16 novembre1998, n. 11549, Cass. 11 maggio 2010, n. 11360, Cass. 25 ottobre 2017, n. 25317, Cass. 4 novembre 2021, n. 31636).

La soluzione fornita dalla Corte di giustizia europea e l’applicazione nazionale

Alla luce del conflitto di principi enunciato in premessa, si è reso necessario l’intervento risolutivo della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Ecco allora che la Corte di giustizia dell’Unione europea, con quattro pronunce del 17 maggio 2022, i cui principi di diritto vengono riportati infra (causaC-600/19, Ibercaja Banco; cause riuniteC-693/19 e C-831/19, SPV Project 1503; causaC-725/19, Impuls Leasing Romania; causaC-869/19, Unicaja Banco) in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ha oggi sciolto ogni dubbio, superando il principio dell’autorità di cosa giudicata in caso di decreto ingiuntivo non opposto. In particolare, con riferimento al contesto nazionale (e, dunque, alla sentenza del 17 maggio 2022, resa alle cause riunite C-693/19 e C-831/19), la Corte di Giustizia ha chiarito che la normativa nazionale la quale impedisce, in materia consumeristica, al giudice dell’esecuzione (per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità) di controllare successivamente al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo l’eventuale carattere abusivo di tali clausole non è conforme al diritto euro unitario, confliggendo con l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

Ciò, sulla base del principio che sebbene il diritto dell’Unione non sia volto ad armonizzare direttamente le procedure applicabili all’esame del carattere abusivo di una clausola presente in un contratto concluso dal consumatore, vista l’ autonomia processuale degli Stati membri, tuttavia le procedure nazionali devono garantire l’effettività̀ dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, circostanza, questa, che sarebbe esclusa in assenza di un efficacie (ed effettivo) controllo sul carattere abusivo delle clausole contrattuali in materia consumeristica.

L’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in ragione del principio di effettività, ha imposto all’ordinamento processuale interno, di adeguare le proprie categorie ed istituti alle citate pronunce, con l’intento di assicurare al consumatore un controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali, imponendo al giudice, in sede processuale, di esaminare, anche d’ufficio tale carattere, dando conto degli esiti del relativo controllo.

Tale adeguamento è divenuto effettivo con la con la sentenza del 6 aprile 2023, n. 9479 delle sezioni unite della Corte di cassazione, che ha passato in rassegna le ricadute dell’applicazione dei principi dettati dalla Corte di giustizia sul piano del diritto processuale interno in relazione a tutte le fasi che coinvolgono il decreto ingiuntivo (e dunque: la fase monitoria, relativa al momento in cui il decreto viene richiesto dal creditore e spetti poi al giudice la valutazione sulla concessione; la fase di opposizione tardiva, prima che il titolo sia eseguito; la fase di esecuzione).

In particolare, in relazione alla fase monitoria il giudice adito dovrà sempre

  • verificare ex officio la natura abusiva delle clausole contrattuali su cui si fonda il credito del professionista, tanto nell’ambito della procedura ingiuntiva nazionale, che europea di cui al regolamento (UE) n. 1896/2006, se necessario anche attraverso i poteri istruttori di cui all’art. 640, co. 1, c.p.c. (fermo restando che ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento, dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione);
  • e, in applicazione dell’obbligo di motivare il decreto di cui all’art. 641 c.p.c., informare il debitore-consumatore del controllo effettuato in ordine all’abusività delle clausole, e avvertirlo che in difetto di opposizione interverrà la decadenza anche sotto il profilo della abusività.

Dunque, la tutela del consumatore sarà effettiva e conforme al diritto eurounitario nei casi in cui il decreto ingiuntivo contenga (i) motivazione e (ii) avvertimento, con la conseguenza che la mancata opposizione nel termine di cui all’art. 641 c.p.c. comporterà in tal caso che non siano più proponibili contestazioni relative alla eventuale vessatorietà delle clausole del contratto B2C.

Nelle successive fasi processuali, nel caso in cui il giudice del monitorio non abbia osservato quanto precede e, dunque, siano divenuti irrevocabili decreti ingiuntivi privi di motivazione e avvertimento e/o siano in corso esecuzioni, il meccanismo processuale di diritto interno da utilizzare è l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo dettata dall’art. 650 c.p.c. (come adeguata al risultato dell’interpretazione adeguatrice in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’unione europea).

Il giudice dell’esecuzione, in particolare dovrà

  • sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito, in caso di assenza di motivazione del decreto, controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito (anche procedendo ad una sommaria istruzione, nelle forme proprie del processo esecutivo);
  • informare le parti all’esito di tale controllo e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo (non procedendo alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito, fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione);
  • se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito dovrà riqualificare in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa mediante una translatio iudicii;
  • se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., una volta investito dell’opposizione (limitata ai profili di abusività delle clausole contrattuali), potrà sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale e procederà, quindi, secondo le forme di rito.

Le prassi e i vademecum dei Tribunali

Con l’intenzione di dare concreta applicazione ai principi espressi dal diritto euro unitario e da quanto cristallizzato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, diversi tribunali nazionali si sono attivati per predisporre dei vademecum per i giudici del monitorio e dell’esecuzione sulle ricorrenti clausole abusive nei contratti consumeristici e sulle attività da porre in essere nel concreto, dettando linee guida per la predisposizione (i) dei ricorsi, da un lato, (ii) e dei decreti, dall’altro.

Tali linee guida sono, dunque, volte ad (i) istruire i professionisti sugli elementi che preferibilmente devono essere inseriti sin dall’inizio nel ricorso, sì da evitare richieste di integrazione documentale e/o l’immediato rigetto della domanda e (ii) a facilitare il controllo ufficioso del giudice del monitorio, con l’obiettivo di scongiurare la formazione di un titolo che, in caso di mancata opposizione, provochi la sospensione della successiva fase esecutiva.

In particolare, sarà opportuno per i professionisti adottare alcune accortezze nella stesura dei ricorsi per ingiunzione, tra le quali, primariamente:

  • allegare la qualifica giuridica del debitore, producendo documentazione che possa comprovare la natura di professionista o consumatore in quanto persona che ha concluso il contratto per scopi estranei alla propria attività professionale (ad esempio producendo visure camerali e/o fatture ove sia indicata la partita iva del professionista);
  • specificare la fonte dell’obbligazione e se esiste o meno contratto scritto, nonché la relativa natura giuridica, fornendone una copia in comunicazione;
  • indicare di quali singole voci si compone l’importo richiesto e le relative clausole contrattuali rilevanti;
  • qualora siano stati applicati interessi di mora, penali, importi per risarcimento e simili (v. art. 33 co. 2 lett. f cod. consumo), indicarne misura, base di calcolo, importi calcolati e clausole contrattuali rilevanti;
  • indicare se il creditore ha effettuato un recesso dal contratto, se ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine o se ha esercitato altro diritto potestativo, producendo la relativa documentazione;
  • indicare se vi sono delle clausole contrattuali potenzialmente abusive che potrebbero, in tutto o in parte, ostare all’accoglimento della domanda, instando in subordine per la condanna al pagamento del minore importo per il quale non rilevano eventuali clausole abusive;
  • dedurre in ordine alla competenza del giudice adito, con riferimento al foro del consumatore di cui all’art. 66 bis del Codice del Consumo.

In tal senso si veda:


La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea

  • Con sentenza del 17 maggio 2023, nella causa C-600/19, Ibercaja Banco, la Corte di giustizia dell’unione europea ha dichiarato che “1) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, a causa degli effetti dell’autorità di cosa giudicata e della decadenza, non consente né al giudice di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di clausole contrattuali nell’ambito del procedimento di esecuzione ipotecaria, né al consumatore, dopo la scadenza del termine per proporre opposizione, di far valere il carattere abusivo di tali clausole nel procedimento in parola o in un successivo procedimento dichiarativo, quando dette clausole siano già state oggetto, al momento dell’avvio del procedimento di esecuzione ipotecaria, di un esame d’ufficio da parte del giudice quanto al loro eventuale carattere abusivo, ma la decisione giurisdizionale che autorizza l’esecuzione ipotecaria non comporti alcun punto della motivazione, nemmeno sommario, che dia atto della sussistenza dell’esame in parola né indichi che la valutazione effettuata dal giudice di cui trattasi in esito a tale esame non potrà più essere rimessa in discussione in assenza di opposizione nel termine citato.

    2) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che non autorizza un organo giurisdizionale nazionale, che agisce d’ufficio o su domanda del consumatore, a esaminare l’eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali quando la garanzia ipotecaria sia stata escussa, il bene ipotecato sia stato venduto e i diritti di proprietà relativi a tale bene siano stati trasferiti a un terzo, purché il consumatore il cui bene è stato oggetto di un procedimento di esecuzione ipotecaria possa far valere i suoi diritti in un procedimento successivo, al fine di ottenere il risarcimento, ai sensi della direttiva in parola, delle conseguenze economiche risultanti dall’applicazione di clausole abusive.”
  • Nelle cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza, con pronuncia del 17 maggio 2023, la Corte di giustizia dell’unione europea ha dichiarato che “l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa – per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.
  • Nella causa C-725/19, Impuls Leasing Romania, con pronuncia del 17 maggio 2023, la Corte di giustizia dell’unione europea ha disposto che: “l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non consente al giudice dell’esecuzione di un credito, investito di un’opposizione a tale esecuzione, di valutare, d’ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo delle clausole di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista che costituisce titolo esecutivo, dal momento che il giudice di merito, che può essere investito di un’azione distinta di diritto comune al fine di fare esaminare il carattere eventualmente abusivo delle clausole di un siffatto contratto, può sospendere il procedimento di esecuzione fino a che si pronunci sul merito solo dietro versamento di una cauzione di un’entità che è idonea a scoraggiare il consumatore dall’introdurre e dal mantenere un siffatto ricorso.”
  • Con sentenza del 17 maggio 2023, nella causa C-869/19, Unicaja Banco, la Corte di giustizia dell’unione europea ha dichiarato che:”L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di principi del procedimento giurisdizionale nazionale, in forza dei quali il giudice nazionale, adito in appello avverso una sentenza che limita nel tempo la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal consumatore in base a una clausola dichiarata abusiva, non può sollevare d’ufficio un motivo relativo alla violazione della disposizione in parola e disporre la restituzione integrale di dette somme, laddove la mancata contestazione di tale limitazione nel tempo da parte del consumatore interessato non possa essere imputata a una completa passività di quest’ultimo”.
  • Nella causa C- 531/22, Getin Noble Bank e a., con pronuncia del 18 gennaio 2024, la Corte di giustizia dell’unione europea ha disposto che: “l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede che un giudice nazionale non possa procedere d’ufficio a un esame del carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute in un contratto e trarne le conseguenze, in sede di controllo di un procedimento di esecuzione forzata fondato su una decisione che dispone un’ingiunzione di pagamento avente autorità di cosa giudicata:

– se tale normativa non prevede un simile esame nella fase dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento, o

– qualora un simile esame sia previsto unicamente nella fase dell’opposizione proposta avverso l’ingiunzione di pagamento di cui trattasi, se sussista un rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga l’opposizione richiesta o a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine, o in considerazione delle spese che un’azione giudiziaria implicherebbe rispetto all’importo del debito contestato, o perché la normativa nazionale non prevede l’obbligo che siano trasmesse a tale consumatore tutte le informazioni necessarie per consentirgli di determinare la portata dei suoi diritti”.

  • Con sentenza del 29 febbraio 2024, nella causa C- 724/22, Investcapital Ltd, nell’interpretare l’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, alla luce del principio di effettività, la Corte di giustizia dell’unione europea ha chiarito, da un lato, che “esso non osta a una normativa nazionale che, a causa della decadenza, non consente al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di controllare, d’ufficio o su istanza del consumatore, l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di credito stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora un siffatto controllo sia già stato effettuato da un giudice nella fase del procedimento d’ingiunzione di pagamento, purché tale giudice abbia individuato, nella sua decisione, le clausole che sono state oggetto di tale controllo, abbia esposto, anche solo sommariamente, le ragioni per le quali dette clausole non avevano carattere abusivo e abbia indicato che, in mancanza dell’esercizio, entro il termine impartito, dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale contro la decisione in parola, il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l’eventuale carattere abusivo di dette clausole” e, dall’altro, viceversa, che “esso osta a una normativa nazionale che non consente al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di adottare d’ufficio misure istruttorie al fine di accertare gli elementi di fatto e di diritto necessari per controllare l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di credito stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora il controllo effettuato dal giudice competente nella fase del procedimento d’ingiunzione di pagamento non soddisfi i requisiti del principio di effettività per quanto riguarda tale direttiva”.
  • Nella causa C‑582/21, Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej, con pronuncia del 9 aprile 2024, la Corte di giustizia dell’unione europea ha chiarito che “Il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale deve essere interpretato nel senso che: spetta al giudice nazionale valutare se una disposizione di diritto nazionale che istituisce un mezzo di ricorso straordinario con il quale una parte può chiedere la riapertura di un procedimento concluso con sentenza definitiva qualora, per effetto di una violazione del diritto, essa sia stata privata della possibilità di agire, possa essere oggetto di un’interpretazione estensiva in modo da includere nel suo ambito di applicazione la situazione in cui il giudice che ha accolto la domanda di un professionista fondata su un contratto stipulato con un consumatore, con sentenza definitiva resa in contumacia, abbia omesso di esaminare d’ufficio tale contratto sotto il profilo dell’eventuale presenza di clausole abusive, in violazione degli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in cui risulti che le modalità procedurali dell’esercizio da parte di tale consumatore del suo diritto di proporre opposizione a detta sentenza contumaciale sono tali da generare un rischio non trascurabile che detto consumatore vi rinunci e non consentono, di conseguenza, di garantire il rispetto dei diritti che quest’ultimo trae da tale direttiva. Qualora una siffatta interpretazione estensiva non sia prospettabile a causa dei limiti costituiti dai principi generali del diritto e dall’impossibilità di procedere a un’interpretazione contra legem, il principio di effettività impone che il rispetto di tali diritti sia garantito nell’ambito di un procedimento di esecuzione di detta sentenza contumaciale o di un distinto procedimento successivo”.
  • Nella causa C- 582/2023, Wiszkier, con pronuncia del 3 luglio 2025, la Corte di giustizia dell’unione europea, in riferimento ad un consumatore in stato di fallimento, ha precisato che il tribunale fallimentare deve esaminare d’ufficio il carattere potenzialmente abusivo delle clausole contrattuali, indipendentemente dal fatto che l’elenco dei crediti sia stato approvato e sia vincolante, posto che “[l’]articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa nazionale la quale preveda che, nell’ambito di una procedura fallimentare relativa a persone fisiche, dopo che l’elenco dei crediti sia stato approvato da un organo giurisdizionale, senza che lo stesso abbia esaminato il carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, e dopo che la procedura sia stata avviata dinanzi al tribunale fallimentare, quest’ultimo sia vincolato da tale elenco, sicché non può valutare il carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di mutuo sul quale si fonda un credito iscritto in detto elenco, né modificare tale elenco, ma deve sospendere la procedura e rimettere al suddetto organo giurisdizionale la questione del carattere eventualmente abusivo di tali clausole”.

La giurisprudenza nazionale

  • Le Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione, con la citata sentenza del 6 aprile 2023, n. 9479 (su cui si veda questo post) , hanno fatto applicazione nel diritto interno dei principi espressi delle quattro pronunce della CGUE del 17 maggio 2022 in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e superamento del principio dell’autorità di cosa giudicata in caso di decreto ingiuntivo non opposto, e, chiarendo le scansioni processuali che consentono di rimettere in discussione nelle diverse fasi processuali il credito riconosciuto giudizialmente, hanno cristallizzato gli adempimenti e gli obblighi che devono essere seguiti dai giudici nelle diverse fasi, nel seguente principio di diritto:

Fase monitoria:

Il giudice del monitorio:

a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione:
b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione;
c) all’esito del controllo:
comma 1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso;
comma 2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
comma 3) il decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.

Fase esecutiva.

Il giudice dell’esecuzione:

a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;
e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);
f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

Fase di cognizione:

Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:

a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
b) procederà, quindi, secondo le forme di rito”.

  • Con ordinanza del 28/11/2023, il Tribunale di Verbania, chiamato a giudicare a seguito dell’instaurazione di un’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ha sospeso l’efficacia esecutiva di un decreto ingiuntivo del 2017, che era stato originariamente opposto, ma in sede di opposizione confermato per mancata riassunzione nei termini a seguito dell’interruzione del giudizio di opposizione.
    Il giudice, dopo aver ritenuto applicabili alla suddetta ipotesi (dunque anche nei casi in cui si sia svolto il giudizio di opposizione, ma senza avere riguardo ai profili di abusività delle clausole del contratto di fideiussione ed escludendo così che sullo stesso possa formarsi un giudicato) i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la menzionata sentenza n. 9479/2023, ha rilevato l’abusività e la conseguente nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. in quanto clausola che limita la facoltà di proporre eccezioni e ha sospeso l’esecutività del decreto ingiuntivo, alla luce della mancata prova fornita dall’istituto di credito circa il rispetto del termine semestrale per l’attivazione della garanzia a prima richiesta in applicazione dell’art. 1957 c.c.

  • Con provvedimento del 19 novembre 2023, il Tribunale di Monza – nel sospendere l’efficacia dell’atto di precetto per difetto di prova circa la titolarità del credito in capo al creditore precettante in quanto nell’avviso di cessione in blocco dei crediti pubblicato sulla gazzetta Ufficiale non era stato indicato il finanziamento tra i crediti ceduti nonché non vengono richiamate le precedenti cessioni – ha riqualificato l’opposizione promossa avverso il precetto in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. , assegnando il termine di 40 giorni per riassumere innanzi al giudice competente per l’opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l’opponente invocava la nullità del titolo e del precetto a causa dell’inserimento nella polizza assicurativa di clausole abusive, tra cui quelle afferenti l’applicazione dei un tasso usurario e l’apertura del credito rotativo, ed il decreto ingiuntivo veniva emesso in assenza di alcuna motivazione sotto il profilo dell’abusività di tali clausole.
  • Con provvedimento dell’11 ottobre 2023, il Tribunale di Torino, in un caso di opposizione c.d. ultra-tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. e conseguente istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., fondata su (1) la qualifica di consumatore della debitrice; (2) la vessatorietà̀ della clausola di deroga al termine di cui all’art. 1957; (3) e la conseguente declaratoria di decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria, ove il decreto ingiuntivo era sì originariamente stato opposto, ma esclusivamente riguardo ai profili di vessatorietà aventi ad oggetto una clausola sugli interessi di mora e, dunque, senza che venisse statuito con efficacia di giudicato in ordine agli evidenziati ulteriori profili di abusività, ha ritenuto, per rispondete al canone di effettività̀, che dovesse essere concessa al consumatore la facoltà̀ di esperire i rimedi a lui spettanti per legge in relazione all’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.. In ogni caso, posto che, nel merito, il termine di ei mesi previsto dall’art. 1957 c.c. era stato, nel caso di specie, pianamente rispettato, visto l’art. 649 c.p.c. ha rigettato l’istanza di sospensione dell’esecutività̀ del titolo.
  • Il Tribunale di Cassino, con provvedimento del 30 luglio 2023, in applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite n. 9479/2023, non potendo escludere la qualifica di consumatori deli esecutati, ex soci di una società cooperativa, alla luce della mancanza in atti di una visura storica, viste le eccezioni sollevate dai medesimi in ordine all’abusività delle clausole negoziali in particolare di quella in deroga al disposto dell’art. 1957 c.c. per contrasto con le disposizioni espresse dagli artt. 33 e 34 comma quarto del c.d. Codice del Consumo, ha informato i debitori esecutati della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per l’eventuale accertamento di abusività delle clausole negoziali, disponendo che il creditore notificasse ai debitori esecutati ex art. 137 e ss. c.p.c., ovvero presso il procuratore legale per essi costituito il provvedimento in esame unitamente al decreto ingiuntivo, al contratto e agli altri allegati a suo tempo depositati con il ricorso monitorio entro il termine di 40 giorni decorrenti dalla comunicazione, da ultimo invitando la parte interessata a dare tempestiva comunicazione della pendenza dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. e degli eventuali provvedimenti assunti dal giudice investito da detta opposizione che incidano sulla efficacia esecutiva del titolo azionato e rinviando la causa a data successiva per la verifica dell’adempimento della disposta notifica e per i provvedimenti sul prosieguo della procedura.

  • Il Tribunale di Como, con una delle prime pronunce di merito emesse in seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite, ha disposto che, in caso di opposizione tempestiva a decreto ingiuntivo rimarrebbe precluso il rilievo d’ufficio sulla possibile abusività̀ delle clausole contrattuali, non sussistendo in tal caso, in ragione dell’avvenuta presentazione dell’opposizione, una condizione di debolezza del consumatore, da tutelare alla luce dei principi di effettività̀ ed equivalenza (cfr. Tribunale di Como, 26 aprile 2023 n. 456).

  • Le Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione, con ordinanza del 3 giugno 2024 (su cui si veda questo post), nel dare continuità alla giurisprudenza della Corte di giustizia di cui alla sentenza del 7 dicembre 2010, procedimenti riuniti C-585/08 e C-144/09 ed in applicazione del principio di effettività della tutela, hanno affermato che, qualora un consumatore, convenuto in giudizio da un professionista, si sia costituito ed abbia eccepito tempestivamente la carenza di giurisdizione del giudice adito, invocando la sua qualità di consumatore e il suo domicilio in altro Stato membro, il giudice deve esaminare la propria competenza giurisdizionale in base agli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo e verificare la sussistenza degli elementi che fondano la competenza in favore della giurisdizione del luogo di domicilio del consumatore, senza che sia, viceversa, necessario che il consumatore deduca espressamente ed immediatamente nelle sue difese l’eccezione relativa al fatto che le attività del professionista siano state dirette presso lo Stato del suo domicilio.
  • Con provvedimento del 30 luglio 2024, il Tribunale di Milano, a seguito della proposizione di un ricorso per la concessione di un decreto ingiuntivo, ove già veniva richiesta una integrazione documentale, rilevava che tale decreto veniva richiesto nei confronti di due consumatori che, alla luce del contratto prodotto, non risultavano risiedere all’interno del circondario di competenza del tribunale adito. Ritenendo sussistere un’ipotesi di competenza esclusiva del foro del consumatore, si è dichiarato incompetente a emettere il decreto e ha rigettato il ricorso.
  • Il Tribunale di Firenze, con decreto ingiuntivo telematico del 3 aprile 2025, ha accolto le domande attoree fornendo una compiuta motivazione in applicazione di quanto disposto dalle Sezioni Unite, ove è stato dato atto dell’accertamento circa l’assenza di clausole abusive rilevanti, tenuto conto del fatto che: (i) la competenza del Tribunale è stata determinata sulla base della residenza dei consumatori; (ii) la clausola penale non risultava manifestamente eccessiva; (iii) gli interessi di mora contrattualmente previsti avevano un tasso inferiore al tasso soglia antiusura; (iv) sebbene nel contratto di finanziamento vi fosse una clausola astrattamente vessatoria (che prevedeva che il finanziatore potesse comunicare la decadenza del beneficio del termine in caso di mancato pagamento dei due o più rate, introducendo così a una decadenza a carico del consumatore non prevista dalla disciplina legale e comunque idonea a determinare un significativo squilibrio a danno del consumatore,) tale clausola non fosse ostativa all’emissione del decreto ingiuntivo nel caso di specie (essendo la decadenza dal beneficio del termine è stata comunicata quando già risultavano elementi indiziari di insolvenza determinati dal prolungato inadempimento); (v) coerentemente con l’art. 1186 c.c., la decadenza dal beneficio del termine dei consumatori era stata azionata a seguito della provata insolvenza dei debitori.
  • Con provvedimento del 5 maggio 2025, il Tribunale di Alessandria ha accolto parzialmente il ricorso per ingiunzione depositato dal ricorrente nei confronti di due consumatori. Ha rilevato come il decreto ingiuntivo fosse concedibile solo per la somma chiesta a titolo di capitale, oltre interessi di mora al tasso legale, non essendovi adeguata evidenza sul mancato superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi moratori al tasso contrattualmente pattuito e non potendosi dunque escludere l’eventuale applicazione di clausole vessatorie. Non può ritenersi sufficiente, infatti, l’indicazione che i consumatori hanno sottoscritto e approvato specificamente le clausole vessatorie al fine di escluderne l’abusività.
  • Con provvedimento del 26 giugno 2025, il Tribunale di Como, nell’ambito di un’espropriazione forzata immobiliare avviata sulla base di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di un consumatore, ma sprovvisto di motivazione circa l’abusività o meno delle clausole contenute nel contratto posto alla base del credito, ha fatto applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite e, ritenuto, all’esito di un esame sommario, di non rinvenire clausole abusive aventi effetto sull’esistenza o sull’entità del credito, ha in ogni caso: (i) avvisato il debitore esecutato – per l’ipotesi in cui avesse concluso il contratto in qualità di consumatore –  della possibilità di proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., nel termine di 40 giorni, decorrenti dalla notizia del provvedimento; (ii) disposto che il creditore notificasse al debitore il provvedimento, il decreto ingiuntivo congiuntamente ai documenti allegati al ricorso, entro 40 giorni dalla comunicazione del provvedimento, depositando la prova dell’avvenuta notifica nel fascicolo, e avvertendolo che, in caso di mancata ottemperanza, gli sarebbe stata preclusa ogni forma di utile partecipazione alla procedura esecutiva in base al decreto ingiuntivo azionato; (iii) invitato la parte interessata a dare tempestiva comunicazione al g.e. della eventuale pendenza dell’opposizione tardiva e degli eventuali provvedimenti assunti dal giudice investito da detta opposizione idonei a incidere sull’efficacia esecutiva del titolo azionato.

Nuove frontiere

In relazione ai possibili sviluppi applicativi-estensivi dei sovraesposti principi, si segnala che, con il fine di estendere la protezione consumeristica alla altrettanto delicata materia assicurativa, con l’ordinanza interlocutoria n. 34107 del 23 dicembre 2024, nella causa C-17/25, la Cassazione ha rimesso alla Corte di giustizia dell’unione europea una questione riguardante la tutela dei danneggiati in caso di incidenti stradali, formulando il seguente quesito: “(-) se l’art. 2 della Direttiva 84/5/CEE, in un caso come quello oggetto del presente giudizio, osti ad una normativa nazionale che, per effetto dell’avvenuta formazione del giudicato interno al processo civile italiano, impedisca di rilevare per la prima volta in sede di legittimità la nullità d’una clausola, inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale in violazione della suddetta Direttiva consenta all’assicuratore di agire in rivalsa nei confronti della persona trasportata che cumuli in sé la qualità di danneggiato e di assicurato; (-) se il principio per cui l’effettività del diritto comunitario prevale sul giudicato trovi applicazione anche quando: (a) il giudicato sia lesivo del diritto al risarcimento del danno, riconosciuto dall’art. 2 della Direttiva 84/5/CEE ai familiari di persona deceduta in conseguenza d’un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore della r.c.a.; (b) il titolare di quel diritto abbia tenuto una condotta completamente passiva nel processo concluso dal giudicato lesivo del diritto dell’Unione. 16.  Questa Corte rivolge istanza affinché il presente rinvio pregiudiziale sia trattato col rito accelerato, ai sensi dell’art. 105, primo paragrafo,  del Regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012.  A sostegno di tale richiesta rappresenta due circostanze:  a) la ancor oggi ampia diffusione, nei contratti di assicurazione della r.c.a., di clausole come quella che ha dato origine all’azione di rivalsa proposta dalla Cattolica, circostanza che renderà i princìpi che saranno affermati con la decisione del presente giudizio suscettibili di trovare applicazione in numerose altre fattispecie; b) la risalenza nel tempo dei fatti che hanno dato origine al presente giudizio“.

Anche ulteriori ambiti del diritto sostanziale sentono l’impatto dei principi già espressi in ambito consumeristico, soprattutto in relazione ai doveri di rilievo ufficioso del giudice rispetto alle clausole abusive. Invero, la Corte di giustizia dell’unione europea, nella causa C-83/22, RTG, con sentenza del 14 settembre 2023, in ambito di recesso dell’acquirente di un pacchetto di viaggio turistico, ha chiarito che “l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’applicazione di disposizioni del diritto processuale nazionale che sanciscono i principi dispositivo e di congruenza in forza dei quali, qualora la risoluzione di un contratto di pacchetto turistico soddisfi le condizioni previste da tale disposizione e il viaggiatore interessato sottoponga al giudice nazionale una domanda di rimborso inferiore a un rimborso integrale, tale giudice non può concedere d’ufficio a detto viaggiatore un rimborso integrale, purché tali disposizioni non escludano che detto giudice possa informare d’ufficio tale viaggiatore del suo diritto ad un rimborso integrale e consentire a quest’ultimo di farlo valere dinanzi ad esso”.

A questo punto, sorge spontaneo domandarsi quali siano le conseguenze dell’omessa informazione al consumatore da parte del giudice e quali saranno i risvolti applicativi nel diritto interno per una uniforme applicazione di tale principio.

Allo stesso modo, i principi espressi dalle Sezioni Unite Civili, con la citata sentenza del 6 aprile 2023, n. 9478, potrebbero analogicamente essere utilizzati quali parametri ispiratori in quei casi in cui il garante-consumatore, in sede di opposizione ex art. 650 c.p.c. o 645 c.p.c., non faccia valere la nullità (di cui all’art. 36 cod. cons.) della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. (che è ritenuta abusiva dalla giurisprudenza che ricorda essere “vessatoria, ai sensi dell’art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all’art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente, si vedano Cass. 28 settembre 2023, n. 27558 e Tribunale di Torino, sentenza del 15 marzo 2024), posto che “[l’]eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa; ne consegue che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c., in relazione a un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo poi risolto, deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito della titolarità dell’obbligazione dal lato passivo e non sulla legittimazione passiva” (Cass. 25 marzo 2024, n. 8023).

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Susanna Marta

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