Il centro degli interessi principali del debitore (COMI) nella disciplina europea dell’insolvenza transfrontaliera

Premessa

Il regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza ricorre al criterio del centro degli interessi principali del debitore (center of main interests – COMI) per identificare l’ordinamento giuridico deputato a gestire l’insolvenza del debitore. Attraverso il COMI, il regolamento mira ad affidare la gestione della procedura di insolvenza alle autorità più vicine alle vicende patrimoniali del debitore, assicurando al contempo ai creditori l’agile individuazione dell’ordinamento e delle autorità competenti al riguardo.

Il criterio del COMI nelle fonti sull’insolvenza internazionale

La scelta di avvalersi del COMI quale concetto-chiave nella cura delle procedure di insolvenza risale alla Convenzione relativa alle procedure di insolvenza, adotta in seno alla (allora) Comunità europea il 23 novembre 1995 e mai entrata in vigore in quanto mai ratificata dal Regno Unito. In seguito, il criterio è stato adottato dalla UNCITRAL model law on cross border insolvency del 1997, adottata con risoluzione n. 52/58 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1997, nel quadro normativo armonizzato proposto agli Stati membri dell’ONU in materia di insolvenza transfrontaliera. Ne ha fatto uso, poi, il regolamento (CE) 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza, che ha riprodotto molte delle norme contenute nella Convenzione del 23 novembre  1995, mai entrata in vigore. Il regolamento (CE) 1346/2000 è oggi sostituito dal regolamento (UE) 2015/848, applicabile dal 26 giugno 2017 alle procedure di insolvenza.

Sulla scia di queste scelte di politica legislativa internazionale, anche l’ordinamento italiano ha incluso il COMI tra i criteri di giurisdizione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: si veda l’art. 11 sull’attribuzione della giurisdizione, il quale al primo comma prevede che la  giurisdizione  italiana  sulla  domanda  di apertura  di  una  procedura  per  la  regolazione  della   crisi   o dell’insolvenza sussiste quando il debitore ha in Italia il centro  degli  interessi  principali  o  una dipendenza, fatte salve  le  convenzioni  internazionali  e  la  normativa dell’Unione europea. (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che entrerà in vigore – per quanto concerne la norma in esame – il 1°settembre 2021).

Il ruolo del COMI nel regolamento (UE) 2015/848

Nel regolamento (UE) 2015/848, il COMI è deputato ad una pluralità di funzioni. Esso, infatti:

  • determina l’ambito di applicazione soggettiva del regolamento: come segnala il 25° considerando del regolamento, esso si applica unicamente alle procedure relative ad un debitore con centro degli interessi principali in uno Stato Membro dell’Unione europea (esclusa la Danimarca), anche se la sede statutaria è collocata in uno Stato terzo. Ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 1, il regolamento non si applica alle procedure che riguardano, tra gli altri, le imprese assicuratrici, gli enti creditizi, le imprese d’investimento e gli organismi d’investimento collettivo;
  • fissa la competenza giurisdizionale: l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui si trova il COMI è competente ad aprire la procedura principale di insolvenza con effetti universali (art. 3, par. 1). Le Autorità di Stati Membri diversi da quello in cui è collocato il COMI possono – ai sensi dell’art. 3, par. 2 – aprire procedure c.d. secondarie, o territoriali, se nel loro territorio è situata una ‘dipendenza’, come definita all’art. 2, n. 10 del regolamento, con effetti limitati al territorio in cui tale procedura è aperta;
  • individua la legge applicabile alla procedura principale di insolvenza: ai sensi dell’art. 7, la legge dello Stato Membro nel cui territorio è situato il COMI determina “le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza” (par. 1), nonché numerose materie collegate alla procedura (par. 2).

Come si individua il COMI?

Il COMI è definito all’art. 3 del regolamento (UE) 2015/848 come il “luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”. Il COMI va quindi rintracciato attraverso elementi oggettivi che localizzano la vita economica del debitore. È un concetto mobile, in quanto segue gli spostamenti del debitore.
I criteri oggettivi utili per localizzare il COMI sono solamente quelli verificabili dai terzi (e in particolare dai creditori), per permettere loro di riconoscere in anticipo l’ordinamento che regolerà e gestirà l’insolvenza del debitore.
Per questo motivo, al fine di assicurare certezza nell’individuazione del COMI, soccorrono alcune presunzioni relative. Fino a prova contraria, infatti, il COMI è:

  • per le società o le persone giuridiche, il luogo in cui si trova la sede legale (art. 3, par. 1, co. II);
  • per le persone fisiche che esercitano attività di impresa o professionale: il luogo in cui si trova la sede principale di attività (art. 3, par. 1, co. III);
  • per le persone fisiche che non esercitano attività: il luogo di residenza abituale (art. 3, par. 1, co. IV). Per la Corte di Giustizia UE, non è un dato sufficientemente significativo per sovvertire tale presunzione la circostanza che il debitore persona fisica non imprenditore o professionista sia titolare di un solo immobile, situato in paese diverso da quello di residenza abituale (sentenza 16 luglio 2020, MH e NI c. OJ e Novo Banco SA, causa C-253/19, punto 31).

Il COMI nel contesto dell’insolvenza di gruppo

Di regola, nei gruppi di società, il COMI viene individuato autonomamente per ogni singola società appartenente al gruppo, ove goda di autonomia giuridica e commerciale. Possono quindi aprirsi tante procedure principali quante sono le società del gruppo dotate di COMI autonomo.

È possibile però che il COMI sia comune a tutte le società del gruppo, qualora – come ora ricordato dal 53° Considerando del regolamento – la gestione dello stesso sia, nei fatti, – talmente accentrata che la capogruppo controlli in modo assorbente e capillare le società figlie, lasciandole così prive di qualsiasi autonomia gestionale. In tal caso, il COMI coinciderà con la sede della capogruppo. La Corte di Giustizia, tuttavia, con Eurofood (sentenza 2 maggio 2006, causa C- 341/04, punto 37)ha affermato in tema che la circostanza che le scelte di gestione della società-figlia siano soggette al controllo (anche solo astratto) della società-madre non determina – per ciò solo – la collocazione del COMI della società-figlia presso la sede della società-madre.
Quando sono aperte più procedure di insolvenza in relazione a differenti società appartenenti al medesimo gruppo, l’art. 57 del regolamento prevede, una cooperazione fra le autorità dei diversi Stati membri che hanno pendenti le diverse procedure, di modo da coordinare, fra l’altro, lo scambio di informazioni, la nomina di amministratori comuni nelle procedure, e l’ordinata gestione dei beni e degli affari del gruppo. Ai sensi dell’art. 61, par. 1, qualunque autorità giudiziaria che abbia aperto una delle procedure di insolvenza che interessano società appartenenti al medesimo gruppo può essere investita della domanda di coordinamento di tali procedure. L’art. 66, par. 1, tuttavia, precisa che qualora due terzi degli amministratori a capo delle procedure di insolvenza inerenti al medesimo gruppo di società concordino che sia il Giudice di un diverso Stato membro il più appropriato a coordinare l’insolvenza di gruppo, tale Giudice sarà investito della competenza esclusiva a coordinare le diverse procedure di insolvenza.

Cautele contro potenziali comportamenti in frode al regolamento

Il debitore potrebbe avere interesse al trasferimento del COMI da uno Stato membro ad un altro, al fine di beneficiare di norme più favorevoli che proteggano maggiormente il proprio patrimonio, in pregiudizio dei creditori.
Per disincentivare la pratica del “forum shopping” fraudolento, l’art. 3 del regolamento stabilisce una presunzione temporale, che opera dal momento della domanda di apertura della procedura di insolvenza: ai fini delle presunzioni che fissano il COMI, sono irrilevanti gli spostamenti della sede statutaria, della sede principale o della residenza abituale quando occorsi nel periodo precedente alla domanda di apertura della procedura di insolvenza (recentemente anche Cass. S.U., sent. 17 dicembre 2020, n. 28981). Questo periodo è di tre mesi, nel caso di trasferimento della sede statutaria o della sede principale, mentre è di sei mesi quando si tratta della residenza abituale. In caso di trasferimenti fraudolenti della sede statutaria, dunque, la giurisdizione è determinata in base alla sede statutaria precedente il trasferimento, se il COMI coincideva con essa (ordinanza 24 maggio, Leonmobili Srl, causa C-353/15, punto 41).

Silvia Marino, Lisa Stivanello, Omar Vanin

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