L’accordo di scelta del foro è un patto con cui due o più parti dispongono di assegnare giurisdizione (in modo concorrente o esclusivo) alle autorità giudiziarie di uno Stato, designandole competenti a dirimere controversie insorte o che dovessero insorgere tra loro. L’accordo di scelta del foro è principalmente utilizzato nei rapporti contrattuali, e in particolare nel commercio internazionale, anche tramite inserimento in condizioni generali di contratto: disposizioni standard predisposte da una parte contrattuale a cui l’altra parte aderisce tramite richiamo ad esse.
Questa scheda si concentra sulla scelta del foro contenuta in condizioni generali di contratto.
Esula dalla scheda il ruolo giocato da convenzioni arbitrali: accordi o clausole con cui le parti del contratto scelgono di deferire la controversia ad arbitri, privando qualsiasi autorità giurisdizionale di competenza sulla controversia.
Premessa
Proroga e deroga di giurisdizione
Le regole di diritto internazionale privato consentono di conferire giurisdizione ai giudici di un particolare Stato, o di privarla ai giudici competenti in base ad altri titoli di giurisdizione. Si parla in questi casi, rispettivamente, di “proroga” e di “deroga” di giurisdizione”: “proroga” in quanto si estende l’ambito della giurisdizione di un ordinamento oltre i confini ordinari; “deroga” in quanto la si riduce.
La proroga di giurisdizione può essere tacita o espressa. È tacita quando si manifesta tramite inerzia delle parti nel processo: succede quando una parte investe di una domanda le autorità giurisdizionali di uno Stato in astratto non competente a conoscere di quella domanda, e la parte convenuta, costituendosi, nulla dice sull’astratta carenza di giurisdizione dell’autorità. In questi casi, con forme e modi variabili, quel giudice in origine privo di giurisdizione, ne diverrà munito.
La proroga è invece espressa quando si manifesta nella forma di un’intesa tra le parti (o una dichiarazione unilaterale, quando unilaterale è il negozio) per munire di giurisdizione i giudici di un particolare Stato.
La proroga espressa di giurisdizione è un fenomeno che riguarda principalmente la sfera dei contratti, ma molti sistemi diritto internazionale privato (ad esempio nell’ordinamento dell’Unione europea) attribuiscono medesima facoltà anche per rapporti di natura differente.
Gli accordi di scelta del foro sono il modo con cui più frequentemente si manifesta una proroga di giurisdizione: un accordo (spesso nella forma di una clausola contrattuale) con cui le parti di un rapporto convengono di devolvere le controversie che possono scaturire dal rapporto alle autorità giurisdizionali di un particolare Stato. L’accordo (per indicazione delle parti o in base alle regole che governano tale accordo) può attribuire giurisdizione alle autorità di un solo Stato, escludendo la competenza giurisdizionale di ogni diverso Stato. Si tratta di un accordo di scelta esclusiva del foro. L’accordo può anche munire di competenza giurisdizionale una pluralità di Stati, o non escludere l’applicabilità dei criteri ordinari di giurisdizione: la scelta, in questo caso, è non esclusiva (o concorrente).
Natura e validità degli accordi di scelta del foro
Gli accordi di scelta del foro sono, in ultima analisi, accordi processuali, di natura dualistica. Da un lato, l’accordo è un negozio giuridico sostanziale che pone un’obbligazione in capo alle parti: di conseguenza, esso è regolato dal diritto sostanziale per quanto attiene, ad esempio, alla capacità di contrarre ed alla formazione del consenso. Dall’altro lato, l’accordo produce effetti processuali, generando l’effetto di attribuire il potere di decidere sulla controversia alle autorità giudiziarie di uno Stato altrimenti carenti di giurisdizione, e lo speculare effetto di privare le autorità giudiziarie di uno Stato della giurisdizione che, senza l’accordo, sarebbe loro riconosciuta.
La natura dualistica degli accordi di scelta del foro si riflette sui requisiti di validità: occorre distinguere tra validità formale e validità sostanziale. La prima si riferisce al modo in cui le parti prestano adesione all’accordo (sollevando, per esempio, la necessità della forma scritta o di particolari requisiti di identificazione delle parti). La seconda allude alla validità del consenso prestato, alla capacità delle parti e tutte le questioni relative all’esistenza dell’accordo.
Solitamente, in materia civile e commerciale, i requisiti formali delle clausole di proroga della giurisdizione, quando ammessi da strumenti di diritto internazionale privato uniforme dell’Unione europea o da convenzioni internazionali, sono direttamente regolati dal pertinente strumento normativo.
Gli accordi di scelta del foro nei contratti
Il ricorso ad accordi di scelta del foro deriva dal fatto che l’esito di una controversia è intrinsecamente influenzato dal luogo in cui la relativa domanda giudiziale viene proposta e conseguentemente decisa, anche alla luce delle rilevanti differenze nelle norme processuali dei vari sistemi giudiziari. Il’importanza di una determinazione preventiva del luogo della controversia per le parti, poi, favorisce certezza e prevedibilità nelle relazioni internazionali.
In materia di scelta del foro, per individuare, tra le diverse fonti, lo strumento di diritto internazionale privato pertinente, occorre badare ai giudici interessati dall’accordo di scelta del foro: i giudici – cioè – ai quali viene conferita o privata giurisdizione per effetto dell’accordo. Dalla prospettiva dell’ordinamento italiano, l’eventuale accordo di scelta del foro che conferisce giurisdizione al giudice italiano va esaminato alla luce del regolamento (UE) Bruxelles I bis: gli altri strumenti normativi, sempre per l’ordinamento italiano, vengono in gioco quando si tratta di valutare se una clausola di scelta del foro in favore di un giudice di uno Stato membro dell’Unione europea possa validamente privare di giurisdizione il giudice italiano.
Le regole
Il regolamento Bruxelles I bis
Per gli Stati membri dell’Unione europea, in materia civile e commerciale, gli accordi di scelta del foro sono regolati dal regolamento Bruxelles I bis.
Per quanto concerne gli accordi di scelta del foro la norma rilevante è l’art. 25 del regolamento.
La norma garantisce alle parti – indipendentemente dal fatto che le stesse siano domiciliate in uno Stato membro – la possibilità di attribuire, con un accordo, la competenza giurisdizionale a dirimere le controversie nascenti da un determinato rapporto giuridico rientrante nell’ambito di applicazione materiale del regolamento all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro (o più Stati membri).
Tale competenza, indica l’art. 25, salvo diverso accordo delle parti, si presume essere esclusiva, ovvero derogativa di tutti i diversi criteri di attribuzione della competenza applicabili in assenza di accordo.
La validità di tale accordo è subordinata a requisiti sostanziali e formali.
Per quanto concerne i requisiti sostanziali di validità, essi non sono espressamente dettati dalla normativa europea: l’art. 25, infatti, rinvia a tal fine al diritto nazionale applicabile secondo le regole (non materiali, ma di diritto internazionale privato: cfr. considerando n. 20 del regolamento) dello Stato membro designato dalle parti quale foro competente.
Diverso per i requisiti di validità formale dell’accordo: essi sono espressamente dettati dall’art. 25 (come già lo erano dall’art. 17 della Convenzione del 1968 e dal successivo art. 23 del regolamento (UE) n. 44/2001). L’accordo deve essere alternativamente: (a) concluso o provato per iscritto; (b) concluso in una forma ammessa dalle pratiche consolidate tra le parti; (c) nel commercio o nelle transazioni internazionali, concluso in una forma coerente con gli usi che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che è ampiamente nota e regolarmente osservata dalle parti in contratti dello stesso tipo.
La ratio sottesa ai requisiti formali predetti è quella di bilanciare certezza dell’accordo con la libertà di forme tipica delle prassi commerciali, assicurando che il consenso delle parti sia effettivamente provato (cfr. Estasis Salotti di Colzani Aimo e Gianmario Colzani s.n.c., causa C-24/76). Gli Stati membri non possono stabilire requisiti formali diversi e/o ulteriori rispetto a quelli contenuti nella Convenzione (cfr. ElefantenSchuh GmbH, causa C-150/80): tutti i requisiti formali dell’accordo di giurisdizione sono regolati esclusivamente dal sistema di Bruxelles, senza spazio di integrazione per il diritto materiale dello Stato membro.
Nei casi in cui una delle parti sia un consumatore e ricorrano i presupposti indicati all’art. 18, par. 1, la proroga di giurisdizione è valida, ai sensi dell’art. 19 del regolamento di Bruxelles I bis, solo nei casi in cui l’accordo:
- sia posteriore al sorgere della controversia;
- attribuisca al consumatore (e non al professionista) di adire un’autorità giurisdizionale ulteriore;
- in caso di parti domiciliate nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca competenza ad un tribunale di quello Stato membro, salvo che la legge nazionale del foro prescelto lo vieti.
La possibilità di attribuire alle parti una facoltà di scelta del foro “asimmetrica” (ad esempio, attribuendola ad una sola delle stesse, ovvero attribuendo una pluralità di scelte solo ad una delle parti contraenti), mentre è ammessa a favore esclusivo del consumatore, è estremamente dibattuta nei rapporti tra parti commerciali (si veda, per ogni opportuno approfondimento, il post già pubblicato sul presente Portale sul rinvio pregiudiziale operato dalla Corte di cassazione francese).
Limiti alla conclusione di clausole di scelta del foro sono inoltre posti nei contratti di assicurazione (articolo 15), tra cui la posteriorità dell’accordo alla controversia, e la non esclusività del foro designato.
Convenzione di Lugano – rapporti con Svizzera, Norvegia e Islanda
Un regime assai simile a quello del regolamento Bruxelles I bis – anche nell’efficacia accordata ad accordi di scelta del foro – disciplina la competenza giurisdizionale (e il riconoscimento delle decisioni) in materia civile e commerciale, nei rapporti con la Svizzera, la Norvegia e l’Islanda. È il regime rappresentato dalla “parallela” Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, ratificata dall’Unione europea con decisione del Consiglio del 27 novembre 2008, e in particolare dal suo art. 23 che tratta, appunto, della proroga espressa di competenza.
Dalla prospettiva dell’ordinamento italiano, la Convenzione rileva tutte le volte in cui, in materia civile e commerciale, è conclusa una clausola di scelta del foro in favore di un giudice svizzero, norvegese o islandese, derogando alla giurisdizione italiana.
Per le finalità di questa scheda si può affermare che le considerazioni spese sull’art. 25 del regolamento Bruxelles I bis sono replicabili anche per l’art. 23 della citata convenzione.
La Convenzione dell’Aja del 2005
L’Unione europea ha approvato la Convenzione dell’Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro, cosicché, ai sensi dell’art. 216, par. 2, del Tratt. FUE, essa vincola oggi ciascuno Stato membro dell’Unione. Tra gli Stati terzi per cui la convenzione è in vigore vi sono Singapore, Messico ed il Regno Unito. Una scheda aggiornata è qui disponibile, sul sito della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, in seno alla quale la Convenzione è stata adottata.
La Convenzione dell’Aja stabilisce regole uniformi sulla competenza internazionale dei giudici in materia civile e commerciale quando le parti di una controversia hanno designato il tribunale competente (artt. 5-7). La stessa convenzione disciplina anche il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni estere rese da un tribunale di uno Stato contraente designato con un accordo delle parti (artt. 8-15).
Dalla prospettiva del giudice italiano, la Convenzione entra in gioco ogni volta in cui la giurisdizione italiana sia derogata, per un accordo di scelta del foro, in favore di un giudice di uno Stato vincolato dalla Convenzione, eccettuati gli Stati membri dell’Unione tra i quali vige il regime di maggiore integrazione fissato dal regolamento Bruxelles I bis.
La Convenzione si applica, in materia civile e commerciale:
- quando le parti non risiedono nello stesso Stato contraente o se almeno un elemento (diverso dalla mera scelta del giudice) pertinente alla controversia è connesso con un altro Stato;
- esclusivamente agli accordi di scelta del foro esclusivi, ovvero che designano i tribunali di uno Stato contraente o una o più corti di uno Stato contraente, escludendo la competenza di qualunque altro giudice (cfr. art. 3);
Non si applica ai rapporti concernenti i consumatori, ai contratti di lavoro, ai rapporti deferiti ad arbitrato e agli altri settori indicati espressamente dall’art. 2, par. 2. Sul piano temporale, la Convenzione si applica agli accordi conclusi successivamente all’entrata in vigore della Convenzione per lo Stato del giudice designato dall’accordo.
Quanto ai requisiti formali, la Convenzione prescrive, ad probationem, che tali accordi rivestano la forma scritta, con la precisazione che viene a ciò parificato qualsiasi altro mezzo di comunicazione che permetta una registrazione durevole (cfr. art. 3). I requisiti di forma sono pertanto più stringenti rispetto a quelli previsti all’art. 25 del regolamento Bruxelles I bis, là dove consente, al par. 1, lett. b) e c), di osservare forme diverse da quella scritta (anche nella prova), purché previste dagli usi delle parti o comuni nel settore commerciale in cui operano.
Il diritto internazionale privato interno: la legge 31 maggio 1995, n. 218
Anche il diritto internazionale privato italiano interno, e precisamente la legge 31 maggio 1995, n. 218, detta regole in materia di proroga e deroga di giurisdizione all’art. 4.
Nell’ambito civile e commerciale, l’art. 4 della legge n. 218/1995 assume un ruolo quando si tratta di appurare se le parti, mediante un accordo di scelta del foro, abbiano validamente derogato alla giurisdizione italiana in favore del giudice di uno Stato non vincolato al regolamento Bruxelles I bis o ad alcuna delle convenzioni sopra esaminate.
Validità della clausola di proroga della giurisdizione contenuta in condizioni generali di contratto secondo il regolamento Bruxelles I bis
Si è visto che i requisiti formali dettati dal legislatore europeo sono tesi a garantire che le parti del contratto abbiano aderito alla proroga di giurisdizione prestandovi effettivo consenso, indipendentemente dalla forma utilizzata.
Tali requisiti risultano prima facie rispettati in tutti i casi in cui l’accordo sulla giurisdizione sia stato espressamente sottoscritto o, quantomeno, sia incluso in un contratto sottoscritto dalle parti (non richiedendo l’art. 25 del Regolamento Bruxelles I bis la specifica sottoscrizione viceversa imposta dall’art. 1341 c.c.: cfr. Cass. 11 giugno 2001, n. 7854 e 28 febbraio 2007, n. 4634).
Viceversa, il quesito se il requisito della forma scritta, stabilito dal sistema di Bruxelles sia rispettato, nel caso in cui la clausola attributiva della competenza figuri fra le condizioni generali predisposte da una delle parti non specificamente sottoscritte non è di immediata soluzione.
Condizioni generali oggetto di adesione per relationem
La Corte di giustizia dell’Unione europea con la pronuncia resa nella Causa C-24/76, Estasis Salotti di Colzani Aimo e Gianmario Colzani s.n.c., ha analizzato un caso in cui le condizioni generali di un contratto contenevano una clausola di scelta del foro ed il contratto principale non ne faceva espresso richiamo, limitandosi a menzionare le offerte commerciali precedenti che viceversa ne facevano espresso riferimento riportandole sul retro.
Nel risolvere la questione, la Corte, premesso che i presupposti di applicazione dell’allora applicabile art. 17 della Convenzione di Bruxelles (nelle parti speculari all’attuale art. 25) devono interpretarsi restrittivamente per quanto concerne le condizioni ivi fissate, ha basato la propria motivazione sul principio secondo cui “i requisiti di forma […] hanno lo scopo di garantire che il consenso delle parti sia effettivamente provato”.
In considerazione di ciò, la Corte di giustizia ha concluso che se nel contratto firmato da entrambe le parti sono espressamente richiamate le condizioni generali contenenti una clausola attributiva di competenza, allora il requisito della forma scritta imposto dal sistema di Bruxelles per le clausole di proroga della giurisdizione deve ritenersi rispettato, sancendo dunque il principio per cui nell’accertamento del requisito di forma, quanto rileva è la reale esistenza del consenso delle parti.
Nella pratica, dunque, il giudice adito deve verificare che la clausola contenuta nelle condizioni generali abbia effettivamente costituito oggetto del consenso delle parti: consenso che deve manifestarsi in maniera chiara e precisa (in senso analogo causa C-543/10, Refcomp e causa C-366/13, Profit Investment SIM).
È stato, tuttavia, precisato che il requisito della forma scritta non viene soddisfatto nel caso di riferimenti indiretti o impliciti ad un precedente carteggio, posto che in tal caso non vi può essere
certezza che la clausola attributiva di competenza abbia effettivamente costituito oggetto del contratto propriamente detto (causa C-24/76, Estasis Salotti di Colzani Aimo e Gianmario Colzani s.n.c.).
Nella stessa ottica, è stato ritenuto che una clausola attributiva di competenza giurisdizionale non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lett. a), del regolamento Bruxelles I bis, qualora il contratto sia stato concluso oralmente, senza successiva conferma per iscritto, e le condizioni generali ove è inclusa la proroga di giurisdizione siano state menzionate unicamente nelle fatture emesse da una delle parti (causa C-64/17, Saey Home & Garden).
Condizioni generali oggetto di adesione in forma elettronica
DLa Corte di giustizia ha esaminato anche la situazione in cui la clausola attributiva di competenza giurisdizionale era contenuta in delle condizioni generali di vendita in relazione ad una transazione conclusa online, accessibili sul sito internet della parte che le ha predisposte e accettata mediante “click”. Si è così interrogata se, in questo caso, fossero rispettati i requisiti di forma imposti dall’art 23, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I (antesignano dell’odierno art. 25 del regolamento Bruxelles I bis), nella parte in cui equipara la forma scritta ad altre forme purché consentano una registrazione durevole.
In particolare, la conclusione del contratto avveniva nel caso di specie con una procedura online in forza della quale il potenziale acquirente doveva accettare espressamente, contrassegnando l’apposita casella, le condizioni generali di vendita del venditore prima di realizzare un acquisto.
Sulla base del presupposto che l’art. 23 del Regolamento Bruxelles I impone l’equiparazione della forma scritta alla “possibilità” di registrare durevolmente la convenzione attributiva della competenza, a prescindere dal fatto che intervenga una concreta registrazione o meno, proprio per la necessitò di semplificare la conclusione dei contratti con mezzi elettronici, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto che la procedura di accettazione mediante “click”, che consente di stampare e di salvare il testo delle condizioni generali in questione prima della conclusione del contratto, anche se la pagina ove sono riportare non si apre automaticamente, sia coerente con i requisiti di forma imposti da citato Regolamento (causa C-322/14, Jaouad El Majdoub).
Parimenti, è stato ritenuto rispondente al requisito formale imposto dal sistema di Bruxelles il riferimento, nel contratto scritto, a condizioni generali mediante l’indicazione del collegamento ipertestuale di un sito Internet, l’accesso al quale consenta di conoscere tali condizioni generali, sempreché́ tale collegamento ipertestuale funzioni e possa essere attivato da una parte che fa uso della normale diligenza. Invero, la circostanza che sulla pagina del sito Internet non esista alcuna casella da spuntare al fine di esprimere l’accettazione delle condizioni generali o che la relativa, non è in grado di rimettere in discussione tale conclusione, se l’accesso alle suddette condizioni generali è possibile prima della firma del contratto e l’accettazione di tali condizioni avviene mediante firma della parte contraente interessata (causa C-358/21, Tilman SA c. Unilever Supply Chain Company AG).
Clausole di scelta del foro contenute in condizioni generali nella giurisprudenza italiana
Sulla scorta dell’interpretazione espressa dalla Corte di Giustizia UE, la giurisprudenza di legittimità italiana ha dapprima chiarito che la clausola attributiva di giurisdizione contenuta in condizioni generali di contratto, non congiunte materialmente all’accordo principale, è conforme alla disciplina formale del sistema di Bruxelles, laddove sia incluso in tale contratto uno espresso riferimento alle suddette condizioni generali (Cass. 6 aprile 2017, n. 8895; in senso conforme Cass. 11 giugno 2021, n. 16491), per poi confermare che il meccanismo di rinvio alle condizioni generali di contratto leggibili
sul sito web del proponente, grazie ad un click sull’apposito link, rispetta i requisiti di validità formale se è possibile stampare e salvare il testo di dette condizioni (Cass. 19 settembre 2017, n. 21622).
Viceversa, non è sufficiente l’inserimento del richiamo a condizioni generali non nel contratto principale, ma in fatture e bolle di accompagnamento, ovvero atti post negoziali, non sottoscritti dalle parti e come tali, già di per sé inidonei a disciplinare la giurisdizione per ogni controversia scaturente da contratti già stipulati (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3559).
Vale la pena evidenziare che l’orientamento della Corte di Giustizia e della Suprema Corte di cassazione riferiti all’art. 25 del regolamento Bruxelles I bis non sono proiettabili sulla Convenzione dell’Aja del 2005 per predicare la validità o meno di un accordo di scelta del foro che ricada nell’ambito di applicazione della convenzione. Questo per una pluralità di ragioni, di cui la più pratica è che le condizioni di validità formale dell’accordo di scelta del foro differiscono tra le due fonti. Se è la Convenzione dell’Aja del 2005 a regolare l’accordo di scelta del foro, il consenso di ciascuna parte, necessariamente da prestare in forma scritta (anche elettronica), deve essere manifesto ed espresso.
Conclusioni
L’attuale sistema di Bruxelles ammetta la validità dell’accordo di proroga della giurisdizione contenuto nelle condizioni generali di contratto, anche senza una specifica accettazione delle stesse, ferma la consapevole adesione alle stesse della parte che non le ha predisposte. Affinché, dunque, il consenso della proroga possa presumersi sussistere, le stesse dovranno essere:
- incluse in un idoneo documento contrattuale sottoscritto da entrambe le parti
- richiamate dall’accordo principale attraverso un chiaro ed inequivocabile rinvio alle condizioni generali di contratto e
- poter essere salvate ed archiviate, prima della conclusione del contratto, anche mediante semplice click sul link ivi incluso, senza che sia necessario flaggare apposita casella.
La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Con sentenza 24 novembre 2022, nella causa C-358/21, Tilman SA c. Unilever Supply Chain Company AG, la Corte di giustizia ha chiarito che “l’articolo 23, paragrafi 1 e 2 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità̀ europea con la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, deve essere interpretato nel senso che: una clausola attributiva di competenza giurisdizionale è stipulata validamente quando è contenuta nelle condizioni generali alle quali un contratto concluso per iscritto rinvia mediante l’indicazione del collegamento ipertestuale a un sito Internet l’accesso al quale consente, prima della firma di tale contratto, di conoscere le suddette condizioni generali, di scaricarle e di stamparle, senza che la parte alla quale tale clausola è opposta sia stata formalmente invitata ad accettare tali condizioni generali spuntando una casella sul sito Internet di cui trattasi”.
- La Corte di giustizia, nella sentenza 8 marzo 2018 Saey Home & Garden (causa C-64/17), ha stabilito che l’art. 25, par. 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, una clausola attributiva di competenza, stipulata in condizioni generali di vendita menzionate in fatture emesse da una delle parti contraenti, non soddisfa i requisiti previsti dalla disposizione in parola.
- Nella sentenza 7 luglio 2016 Hőszig Kft. contro Alstom Power Thermal Services (causa C-222/15), la Corte di giustizia ha dichiarato che “l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di giurisdizione, come quella oggetto del procedimento principale, che, da un lato, sia stata stipulata nell’ambito delle condizioni generali di contratto del committente, menzionate negli atti contenenti i contratti inter partes e trasmesse all’atto della loro conclusione, e che, dall’altro, designi quali giudici competenti quelli di una città di uno Stato membro, soddisfa i requisiti della disposizione suddetta, relativi al consenso tra le parti ed alla precisione del contenuto di tale clausola”.
- Con sentenza 21 maggio 2015, Jaouad El Majdoub (causa C-322/14), la Corte di giustizia ha chiarito che “l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che la procedura di accettazione mediante «clic» delle condizioni generali di un contratto di vendita, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso elettronicamente, che contengano una clausola attributiva di competenza, costituisce una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto”.
- Con sentenza 14 dicembre 1976, Estasis Salotti di Colzani Aimo e Gianmario Colzani s.n.c. (causa C-24/76), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che “il requisito della forma scritta, stabilito dall’art. 17, 1° comma, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nel caso in cui la clausola attributiva della competenza figuri fra le condizioni generali predisposte da una delle parti e stampate a tergo del contratto sottoscritto da entrambe le parti, e rispettato solo nell’ipotesi in cui nel contratto sottoscritto da entrambe le parti si faccia espresso riferimento a dette condizioni generali“.
La giurisprudenza nazionale
- Le sezioni unite della Corte di cassazione, con provvedimento 10 gennaio 2023, n. 361, hanno stabilito che qualora, nell’ambito di un contratto di compravendita tra un’impresa italiana ed una straniera, la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati membri – per la quale l’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e, in seguito, l’art. 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 e l’art. 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012, prescrivono il requisito della forma scritta – sia inserita tra le condizioni generali di contratto, non sottoscritte, e ad essa sia fatto riferimento soltanto mediante un rinvio, nell’indice del contratto sottoscritto, al capitolo recante le condizioni generali, si deve escludere che la clausola attributiva della giurisdizione sia stata effettivamente oggetto di una pattuizione manifestata, in modo chiaro e preciso, tra le parti e che pertanto il suddetto requisito sia stato rispettato.
- Con provvedimento 9 febbraio 2023, n. 1066, il Tribunale di Milano – nel chiarire che nel caso di compravendita realizzata tramite portale dedicato alla vendita on line di autoveicoli usati, che presenta elementi di estraneità rispetto all’ordinamento italiano, trova applicazione la disciplina di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012 relativo alla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea – ha precisato che ai sensi dell’art. 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012, la clausola di proroga della giurisdizione è valida ed efficace allorquando l’accordo sia concluso per iscritto attraverso una forma generalmente utilizzata nel commercio internazionale per contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato e che pertanto, qualora il patto di proroga della giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria di un Paese estero sia contenuto nelle condizioni generali di contratto accessibili all’indirizzo “web” indicato dal contraente, il requisito della forma scritta può dirsi soddisfatto.
- Le sezioni unite della Cassazione, con provvedimento 29 aprile 2022, n. 13594, hanno affermato che il rispetto del requisito della forma scritta previsto per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria di un Paese estero, dall’art. 25, par. 1, lett. a), del regolamento (UE) n. 1215/2012, richiede, secondo l’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia UE, che la clausola attributiva della giurisdizione sia stata effettivamente oggetto di pattuizione tra le parti, manifestatasi in modo chiaro e preciso, ed è pertanto rispettato nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla parte acquirente, espressamente richiamate negli ordini di acquisto e ad essi allegate, potendo le stesse ritenersi accettate dalla parte venditrice unitamente agli ordini di acquisto integranti la proposta contrattuale.
- Con sentenza 11 giugno 2021, n. 16491, la Corte di cassazione ha precisato che in tema di proroga della giurisdizione in favore di uno Stato membro dell’Unione europea, prevista dall’art. 23 del regolamento (CE) n. 44/2001, la necessità della forma scritta della clausola che la preveda è soddisfatta anche quando essa non sia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti ma sia inserita in altro documento o formulario, al quale il contratto rinvia, quando risulti chiaramente che il rinvio investe in modo chiaro tutte le clausole del documento richiamato e che le parti abbiano voluto una “relatio perfecta” anche della clausola di proroga.
- Con provvedimento del 10 febbraio 2017, n. 3559, la Corte di Cassazione ha precisato che non sono soddisfatti i requisiti formali di cui all’art. 23 del Regolamento (CE) n. 44/2001, ove la clausola di scelta del foro sia inserita in atti post negoziali, tra cui fatture e bolle di accompagnamento, atteso che tali atti sono inidonei a disciplinare, con efficacia “ex ante”, la giurisdizione per ogni controversia scaturente da contratti già stipulati.
- La Corte di cassazione, con provvedimento 19 settembre 2017, n. 21622, ha stabilito che è’ valida la clausola di proroga della giurisdizione contenuta in condizioni generali di contratto disponibili mediante accesso ad un sito internet se costituisce una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, consentendo di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto.
- Con provvedimento 28 febbraio 2007, le sezioni unite della Cassazione hanno chiarito che in tema di deroga alla giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero, l’art. 17 della convenzione di Bruxelles del 1968, omologo all’art. 23 del regolamento (CE) n. 44/2001, secondo cui il requisito della forma scritta è rispettato qualora la clausola sia conclusa per iscritto o oralmente con conferma scritta, è rispettato sia in caso di accettazione scritta della clausola, sia nel caso in cui il contratto si sia concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione a norma dell’art. 1327 c.c., se il rapporto stesso sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola stessa risulti regolarmente accettata per iscritto e non vi siano elementi che possano giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale.
Link utili
- Informazioni generali sul regolamento (UE) n. 1215/2012 sono disponibili a questo indirizzo.
Susanna Marta
Nota – Questo documento è soggetto all’avvertenza riprodotta qui.
