L’impatto della Brexit sul Regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

Per tornare al menu delle schede sulla Brexit, clicca qui.

Di che cosa si occupa il Regolamento

Il Regolamento (CE) n. 4/2009 stabilisce le norme di cui devono servirsi le autorità degli Stati membri dell’Unione europea per stabilire se siano provviste di competenza giurisdizionale per pronunciarsi su una domanda in materia di obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio o affinità. Inoltre, tramite rinvio al Protocollo dell’Aja del 2007, il Regolamento disciplina la legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Il Regolamento detta altresì norme sull’efficacia delle decisioni rese in materia di obbligazioni alimentari, come pure degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie. Infine, il regolamento disciplina la cooperazione fra autorità centrali.

Le condizioni di applicabilità del Regolamento

L’applicabilità delle norme del Regolamento concernenti la competenza giurisdizionale e la legge applicabile non dipende dalla circostanza che le parti siano collegate ad uno Stato membro anziché ad uno Stato terzo.

La disciplina del Regolamento relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni giurisdizionali, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie dipende dal fatto che queste siano emanate, concluse o approvate da un organo giurisdizionale di uno Stato membro.

Le norme sulla cooperazione fra autorità si applicano solo nei rapporti fra autorità di Stati membri.

Che cosa cambia con la fine del periodo transitorio

Le conseguenze mutano a seconda dell’oggetto delle norme del Regolamento considerate.

La competenza giurisdizionale

Il Regolamento n. 4/2009 reca un sistema completo per l’attribuzione della competenza giurisdizionale, che non lascia spazio, negli Stati membri, all’operare di altre norme attributive. Il giudice italiano investito di una domanda rientrante nel campo di applicazione del Regolamento deve dunque servirsi delle disposizioni ivi contenute anche rispetto a fattispecie collegate con il Regno Unito.

Litispendenza e connessione

Con la fine del periodo transitorio, gli articoli 12 e 13 del Regolamento n. 4/2009 cessano di applicarsi nei rapporti fra l’Italia (e gli altri Stati membri dell’Unione europea) e il Regno Unito. Secondo l’art. 67, par. 1, lett. d) dell’Accordo sul recesso del Regno Unito, tali disposizioni sono peraltro applicabili ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020).

Nei giudizi promossi in Italia dal 1° gennaio 2021 in avanti, la previa pendenza fra le stesse parti di un’identica domanda nel Regno Unito comporterà l’applicazione dell’art. 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

La legge applicabile

Il Protocollo dell’Aja del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, richiamato dall’art. 15 del Regolamento, si applica a prescindere dalla circostanza che la fattispecie sia collegata a Stati vincolati dal Protocollo stesso (il Regno Unito, peraltro, non è fra questi). Le sue norme, del resto, hanno carattere universale, cioè sono idonee a richiamare, a seconda dei casi, tanto la legge di uno Stato contraente quanto la legge di uno Stato terzo.

Le autorità italiane continueranno dunque a servirsi del Protocollo anche nelle fattispecie connesse con il Regno Unito.

Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni

Il Regolamento n. 4/2009, come detto, disciplina l’efficacia negli Stati membri delle decisioni rese in un altro Stato membro in materia di obbligazioni alimentari. Con la fine del periodo transitorio, il Regolamento cessa dunque di applicarsi ai rapporti fra l’Italia (e gli altri Stati membri) e il Regno Unito.

Ai sensi dell’art. 67, par. 2, lett. d) dell’Accordo sul recesso, tale disciplina si applica a tutte le decisioni adottate all’esito di un procedimento instaurato prima del termine del periodo di transizione, a prescindere dal momento in cui la decisione venga poi resa.

L’efficacia in Italia delle decisioni adottate nel Regno Unito all’esito di procedimenti instaurati dopo il 1° gennaio 2021 è disciplinata dalla Convenzione dell’Aja del 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, cui il Regno Unito è parte a seguito dell’adesione avvenuta il 28 settembre 2020, ferma l’applicabilità – come ricorda l’art. 52 della stessa Convenzione – di norme eventualmente più favorevoli.

Le considerazioni svolte in ordine alla efficacia delle decisioni valgono, mutatis mutandis, per gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie.

Cooperazione fra autorità

Con la fine del periodo transitorio cessa, nei rapporti fra l’Italia (e gli altri Stati membri) e il Regno Unito, l’applicabilità delle norme del Regolamento riguardanti la cooperazione fra autorità centrali.

Ai sensi dell’art. 67, par. 3, lett. b) dell’Accordo sul recesso, tali disposizioni restano applicabili alle domande di riconoscimento o di esecuzione delle decisioni ricevute prima della fine del periodo di transizione.

Dal 1° gennaio 2021, opera peraltro il sistema di cooperazione di cui alla citata Convenzione dell’Aja del 2007.

Silvia Marino

Avvertenza – L’analisi proposta in questa scheda costituisce la riflessione personale dell’autore. Non impegna i partner del progetto EJNita – Building Bridges e non costituisce in alcun modo attività di consulenza legale.