L’impatto della Brexit sul Regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)

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Di che cosa si occupa il Regolamento

Il Regolamento (CE) n. 864/2007 detta le norme uniformi di cui devono servirsi le autorità degli Stati membri dell’Unione europea per individuare la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatti illeciti, arricchimento senza causa, negotiorum gestio e culpa in contrahendo.

Le condizioni di applicabilità del Regolamento

L’applicabilità del Regolamento non dipende dalla circostanza che le persone coinvolte nella fattispecie o la fattispecie stessa siano collegate a uno Stato membro anziché ad uno Stato terzo.

Il Regolamento, del resto, come dispone l’art. 3, ha carattere universale. Ciò significa che le sue norme operano a prescindere dal fatto che la legge da esse richiamata sia la legge di uno Stato vincolato dal Regolamento, o meno.

Che cosa cambia con la fine del periodo transitorio

Di fatto, con la eccezione segnalata subito sotto, la fine del periodo transitorio non comporta alcuna alterazione del normale operare del Regolamento in Italia e negli altri Stati membri. Le norme del Regolamento continueranno dunque ad essere applicate anche nei casi collegati col Regno Unito, e potranno continuare a determinare, a seconda delle circostanze, l’applicazione della legge inglese, della legge scozzese o della legge dell’Irlanda del Nord.

L’art. 14, par. 3, del Regolamento, in tema di scelta della legge applicabile, contempla l’ipotesi in cui «tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, in uno o più Stati membri», stabilendo che in tale eventualità la scelta della legge di uno Stato terzo non pregiudica l’applicazione delle norme materiali a carattere imperativo del diritto dell’Unione concernenti le obbligazioni extracontrattuali, «se del caso, nella forma in cui sono applicate nello Stato membro del foro».

Per accertare l’applicabilità dell’art. 14, par. 3, alle situazioni i cui «elementi pertinenti» siano ubicati nel Regno Unito, occorre stabilire se il fatto che dà origine al danno si sia verificato quando il Regno Unito era ancora uno Stato membro dell’Unione (nel senso indicato subito sotto), o non lo era più. Nel primo caso la situazione dovrà reputarsi localizzata nell’Unione agli effetti dell’art. 14, par. 3. Non così, invece, nel secondo.

Stando all’opinione che appare preferibile, fondata sulla considerazione dello scopo dell’art. 14, par. 3 (il contrasto alla possibile evizione delle norme imperative dell’Unione tramite una scelta di legge), la data scriminante ai fini della verifica ora riferita non è il 20 febbraio 2020, ma il 1° gennaio 2021, dato che il Regno Unito, pur avendo perduto la qualifica di membro dell’Unione alla prima delle due date è rimasto vincolato al rispetto del diritto dell’Unione, in forza dell’Accordo di recesso, sino al 31 dicembre 2020.

Pietro Franzina

Avvertenza – L’analisi proposta in questa scheda costituisce la riflessione personale dell’autore, non impegna i partner del progetto EJNita – Building Bridges e non costituisce in alcun modo attività di consulenza legale.