L’Incoterm “FCA” non identifica il luogo di consegna della merce ai fini della competenza giurisdizionale

28 Settembre 2020 by Giulio Monga

Cass., sez. un. civ., sentenza 28 giugno 2019, n. 17566 – ECLI:IT:CASS:2019:17566CIV

Con sentenza n. 17566/2019, la Cassazione si è pronunciata sulla rilevanza degli Incoterms ai fini dell’individuazione del luogo di consegna della merce in un contratto di compravendita e, dunque, della competenza giurisdizionale.

I fatti

Il procedimento riguarda una controversia tra una società con sede in Italia e una società con sede in Francia: la prima chiede al giudice italiano la risoluzione di un contratto di compravendita e il risarcimento dei danni, poiché i prodotti acquistati non sarebbero risultati conformi a quanto previsto. La società francese eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo, in particolare, che l’Incoterm“FCA” (“franco vettore”) individui come luogo di consegna l’aeroporto di Parigi: volontà che sarebbe stata resa evidente anche dalle successive condotte delle parti.

La pronuncia

La Suprema Corte ha ricordato come la determinazione del luogo di consegna debba risultare in maniera chiara ed esplicita affinché possa configurarsi una proroga della giurisdizione ai sensi dell’art. 23 del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I”) che derogherebbe al foro speciale del luogo di esecuzione della consegna. Secondo la Corte, la semplice inclusione dell’Incoterm “FCA” non traduce la chiara e univoca volontà delle parti di scegliere il luogo di consegna della merce, rilevante altresì ai fini della designazione del giudice competente. La clausola in questione deve intendersi, invero, limitata a regolare solo il profilo del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo al compratore.