Sugli effetti di una clausola di proroga della giurisdizione inclusa in un contratto di raccomandazione

29 Settembre 2020 by Giulio Monga

Cass., sez. un. civ., ordinanza 10 maggio 2019 n. 12585 – ECLI:IT:CASS:2019:12585CIV

Con ordinanza n. 12585/2019, le sezioni unite della Corte di cassazione si sono pronunciate su una questione relativa al valore di una clausola di proroga di giurisdizione apposta in un contratto di raccomandazione («Port Agency Agreement») con elementi di internazionalità in rapporto ai titoli di giurisdizione contenuti nel regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis”).

I fatti

Una società italiana agente o raccomandataria di alcuni armatori conviene in giudizio una compagnia di navigazione greca, alla quale aveva prestato i propri servizi mediante contratti (Port Agency Agreement), sottoscritti con altra società greca di gestione delle navi, manager dell’armatore, e rinnovati su base annuale. Anche quest’ultima società veniva convenuta in giudizio, così come un’altra società italiana concorrente dell’attrice. La raccomandataria richiedeva, in particolare, il risarcimento dei danni derivanti dalla repentina decisione di non rinnovare il Port Agency Agreement comunicatale della società di gestione delle navi greca, tra cui l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. La stessa esponeva, inoltre, che nei mesi precedenti al mancato rinnovo alcuni dei propri dipendenti si erano dimessi in blocco per essere assunti dalla sua concorrente, subentrata nell’attività da essa svolta a favore dell’armatore greco dopo il mancato rinnovo. Asseriva, dunque, di essere stata vittima di atti di concorrenza sleale concretizzatisi anche nella diffusione di informazioni riservate e false notizie da parte di un suo ex dipendente. La società greca di gestione delle navi eccepiva il difetto di giurisdizione invocando una clausola del Port Agency Agreement ai sensi della quale era prevista la competenza esclusiva del giudice greco in ordine a tutte le controversie relative al contratto.

La pronuncia

Riguardo alla questione attinente alla responsabilità contrattuale relativa al mancato rinnovo del Port Agency Agreement e all’omesso preavviso, secondo la Corte non sussiste la giurisdizione italiana in virtù della clausola di proroga in favore del giudice greco apposta nel contratto ai sensi dell’art. 25 del regolamento Bruxelles I bis. Tale clausola è da interpretarsi restrittivamente, poiché deroga al foro generale dell’art. 4 e ai fori speciali di cui agli artt. 7 e 8 del regolamento. A nulla rileva in senso contrario che la causa verta su diritti indisponibili, quali il diritto all’indennità di preavviso spettante all’agente, posto che le disposizioni del regolamento Bruxelles I bis sono da ritenersi prevalenti sull’art. 4 della legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato a meno che le parti in causa abbiano entrambi domicilio in Italia, mancando, in tal caso, qualsiasi connotato di «internazionalità» della controversia, cioè un problema di regolamentazione della competenza internazionale.

Quanto alla questione relativa alla concorrenza sleale, qualificabile come domanda basata sulla responsabilità da illecito extracontrattuale, la Corte cha chiarito come, ai sensi degli artt. 7 n. 2 e 8 dello stesso regolamento sussista la giurisdizione italiana nei confronti di tutti i convenuti.