Non contrasta con l’ordine pubblico una sentenza straniera che contraddice l’affidamento riposto in una quietanza

1 Ottobre 2020 di Giulio Monga

Cass., sez. I civ., ordinanza 4 febbraio 2020, n. 2564 – ECLI:IT:CASS:2020:2564CIV

Con ordinanza n. 2564/2020, la Corte di cassazione si è pronunciata sulla possibilità di dare efficacia a una sentenza sanmarinese, sospettata di produrre effetti contrari all’ordine pubblico italiano.

I fatti

Nel 2012 viene pronunciata a San Marino una sentenza che, in relazione a un contratto di compravendita immobiliare, condanna il compratore a versare al venditore una certa somma a titolo di prezzo. Il venditore invoca allora gli effetti della sentenza in Italia, ma il debitore ne contesta la riconoscibilità. Fa leva, per questo, sull’art. 5 della Convenzione di amicizia tra Italia e San Marino del 1939 secondo cui una decisione resa in uno dei due Stati non può essere riconosciuta nell’altro Stato ove contenga “disposizioni contrarie all’ordine pubblico” di detto Stato.La contrarietà, dice il compratore, discende dal fatto che la pronuncia sanmarinese si pone in contrasto con dell’affidamento da esso riposto sul valore probatorio di una quietanza liberatoria del pagamento del prezzo rilasciata dal venditore in occasione della stipula del contratto definitivo.

La pronuncia

La Suprema Corte, dopo aver ricordato che il limite dell’ordine pubblico opera in caso di irrimediabile contrasto con i “valori tutelati dalle norme fondamentali” dell’ordinamento del foro, ha escluso che nel caso di specie ricorresse un tale contrasto. Improprio è stato ritenuto il richiamo del compratore ad altra giurisprudenza di legittimità che ha ricondotto al concetto di ordine pubblico italiano il principio della tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole. I precedenti richiamati dal compratore sono stati considerati non pertinenti in quanto riguardavano situazioni assai diverse nelle quali erano tutelati beni giuridici di altra natura. Uno di essi, in particolare, riguardava il riconoscimento di una sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio religioso per esclusione, da parte di un coniuge, di uno dei bona matrimoniali, laddove l’altro coniuge non potesse conoscerla.