Invalida la proroga di giurisdizione in un contratto per l’acquisto di azioni che conferisce anche un diritto di abitazione

7 Ottobre 2020 di Giulio Monga

Cass., sez. un., sentenza 28 gennaio 2020, n. 1868 – ECLI:IT:CASS:2020:1868CIV

Le sezioni unite della Cassazione, con sentenza n. 1868/2020, hanno accolto il ricorso presentato da un notaio riconoscendo la giurisdizione italiana in una controversia relativa alla validità di una clausola di proroga della giurisdizione ai sensi degli artt. 15 e 17 della Convenzione di Lugano del 1988 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

I fatti

Il notaio sottoscriveva un modulo d’acquisto di alcune azioni di una società svizzera la cui attività era acquistare, amministrare e gestire immobili per metterli a disposizione dei propri azionisti per le vacanze. In quanto socio egli aveva acquisito il diritto di trascorrere le proprie vacanze in uno di questi appartamenti, ma non era riuscito ad usufruire del soggiorno per asserita indisponibilità di posti, per cui decideva di risolvere il contratto per inadempimento. Ne nasceva una controversia avente ad oggetto la validità di una clausola del contratto, non separatamente sottoscritta dal notaio, che designava l’applicazione del diritto svizzero e il cantone di Zug come foro competente.

La pronuncia

Le sezioni unite ritengono che la fattispecie rientri fra quelle regolate dalle norme della Convenzione di Lugano del 1988, relative alle liti in materia di contratti conclusi con i consumatori, trattandosi di una fornitura di servizi conclusa dal notaio per un uso da considerarsi estraneo alla sua attività professionale. La Corte ritiene inammissibile la proroga in quanto non «posteriore al sorgere della controversia» e non intesa a consentire al consumatore di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati dalla Convenzione come competenti in via obiettiva.