Compenso per un mandato: competente il giudice del luogo in cui il pagamento avrebbe dovuto eseguirsi

8 Ottobre 2020 by Giulio Monga

Cass., sez. un. civ., sentenza 12 giugno 2019, n. 15748 ECLI:IT:CASS:2019:15748CIV

Con sentenza n. 15748/2019 la Cassazione si è pronunciata, a sezioni unite, su una questione riguardante la competenza giurisdizionale con riferimento alla richiesta di pagamento di un compenso avanzata da un cittadino italiano in forza di un mandato conferitogli dal settlor di un trust domiciliato a Guernsey.

I fatti

Un cittadino italiano, in qualità di trustee di un trust domiciliato a Guernsey, conveniva in giudizio una società con sede nella stessa isola per ottenere il pagamento del compenso nascente dal mandato di riorganizzazione del patrimonio conferitogli da un terzo istitutore del trust (settlor). Il mandatario affermava la sussistenza della giurisdizione italiana sulla base dell’art. 5, n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e dell’art. 5, n. 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I”). Sosteneva in particolare che, ai fini del radicamento della giurisdizione italiana, occorresse valorizzare non il criterio di collegamento del luogo in cui l’obbligazione del pagamento del compenso doveva essere eseguita bensì quello del contratto di mandato, eseguito in Italia, ove erano state compiute le operazioni di riorganizzazione aziendali e societarie demandate al mandatario.

La pronuncia

Le sezioni unite hanno ribadito il principio secondo cui il richiamo alla Convenzione di Bruxelles del 1968 dell’art. 3, comma 2, della legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale non possa estendersi al Regolamento Bruxelles I, che ha sostituito la Convenzione soltanto con riferimento agli Stati membri.

Le sezioni unite, quindi, hanno affermato che, per stabilire la competenza giurisdizionale in materia contrattuale, un giudice deve accertare quale obbligazione costituisca l’oggetto della controversia, determinare la legge applicabile sulla base delle norme di diritto internazionale privato del suo ordinamento, e stabilire, sulla base di tale legge, dove si trovi il luogo di adempimento dell’obbligazione controversa. 

Le sezioni unite hanno stabilito che nella controversia relativa al compenso dovuto in forza di un contratto di mandato, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è quello in cui si sarebbe dovuto pagare il compenso e non quello dell’esecuzione del contratto nel suo complesso.