La proroga di giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale

Nel rispetto del principio del superiore interesse del minore, con riferimento alle controversie in materia di responsabilità genitoriale, in alcune ipotesi specifiche di stretta interpretazione, è possibile derogare al foro generale della residenza abituale del minore. Una di queste ipotesi è disciplinata dall’art. 12 del regolamento n. 2201/2003, che ammette la proroga di competenza in favore (i) del foro della materia matrimoniale, adito ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 2201/2003, ovvero in favore (ii) del foro con il quale il minore presenti uno stretto legame. Oltre all’accordo espresso delle parti, è necessario che tale proroga sia effettivamente conforme all’interesse superiore del minore.

In relazione alla materia della responsabilità genitoriale, il Regolamento 2201/2003 prevede, accanto al foro generale della residenza abituale del minore (v. scheda), una serie di fori ulteriori, che si informano al principio del superiore interesse del minore e al criterio della vicinanza, conferendo flessibilità alla disciplina sulla giurisdizione. Tra essi, rientra l’art. 12 rubricato “Proroga di competenza” (6 ottobre 2015, Marie Matouskova, causa C-404/14, punti 35 e 36).

Gli obiettivi

L’art. 12 introduce limitati spazi di azione all’autonomia privata nell’individuazione del giudice competente: le parti della controversia in materia di responsabilità genitoriale possono scegliere di avviare il procedimento innanzi a un foro diverso da quello della residenza abituale del minore, purché tale scelta corrisponda all’interesse superiore del minore stesso.

Trattandosi di deroga al foro generale, l’art. 12 è di stretta interpretazione.

Le ipotesi di proroga di giurisdizione
1. Ai sensi dell’art. 12.1, è possibile trattare le domande in materia di responsabilità genitoriale unitamente alle domande sul vincolo matrimoniale, allorché (i) vi sia l’accordo dei coniugi, almeno uno dei quali eserciti la responsabilità genitoriale sul figlio, (ii) penda tra essi una controversia in materia di separazione, divorzio o annullamento del vincolo matrimoniale innanzi ad un giudice competente ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 2201/2003 e (iii) l’esercizio della competenza così individuata corrisponda al superiore interesse del minore.
Una volta passata in giudicato la pronuncia sulla materia matrimoniale ovvero il procedimento sia concluso per altra ragione (es. ritiro della domanda di divorzio, morte di uno dei coniugi), la competenza del foro matrimoniale cessa e torna ad applicarsi la regola generale del foro della residenza abituale del minore.

2. Ai sensi dell’art. 12.3, è possibile superare il foro della residenza abituale anche in favore di un altro foro con il quale il minore abbia uno stretto legame quando tale sia la volontà espressa dalle parti in lite, allorché la proroga corrisponda al superiore interesse del minore. Sussiste uno stretto legame, in particolare, nel caso uno dei titolari della responsabilità genitoriale risieda abitualmente in quello Stato ovvero nel caso il minore sia egli stesso cittadino di tale Stato. Diversamente dall’ipotesi precedente, non occorre che il procedimento in materia di responsabilità genitoriale si colleghi ad un altro procedimento già pendente innanzi al foro in favore del quale si esercita la proroga (12 novembre 2014, L, in causa C-656/13, punti 49-50). Trattandosi di ipotesi eccezionale, una volta conclusosi il procedimento innanzi al giudice prorogato, tornerà ad operare la regola di competenza generale ex art. 8 (1° ottobre 2014, E. c. B., causa C-436/13, punti 46 e 49).

L’elemento del consenso

L’art. 12 dedica particolare attenzione all’elemento del consenso: la  giurisdizione dev’essere accettata (i) da tutte le parti del procedimento, (ii) espressamente o in qualsiasi altro modo univoco.

L’accettazione della giurisdizione in materia matrimoniale non si estende, implicitamente, alle domande in materia di responsabilità genitoriale (Cass. S.U., ord. 30 dicembre 2011, n. 30646).

Non costituisce valida accettazione della giurisdizione quella espressa dal mandatario ad litem nominato dal giudice a fronte della contumacia di uno dei genitori, in quanto il mandatario “non avendo contatti con la controparte stessa, non può ottenerne le informazioni necessarie per accettare o contestare con cognizione di causa, la competenza del giudice medesimo” (21 ottobre 2005, Gogova, causa C-215/15, punti 41-43).

L’ipotesi dei minori che hanno residenza in uno Stato che non è parte della Convenzione dell’Aja del 1996

Nessun dubbio che l’art. 12 trovi applicazione in tutti i casi nei quali il procedimento di responsabilità genitoriale riguardi un minore che abbia la propria residenza abituale in uno Stato membro dell’Unione europea (ad eccezione della Danimarca).

Per il caso che il minore abbia la propria residenza abituale in uno Stato (non membro dell’Unione, ma) parte della Convenzione dell’Aja del 1996 (a questo indirizzo è possibile trovare il testo della Convenzione e la legge di ratifica della stessa e a questo è possibile consultare lo stato aggiornato delle ratifiche), troveranno applicazione le norme sulla giurisdizione ivi previste (cfr. art. 61 del Regolamento n. 2201/2003 sui rapporti tra Regolamento n. 2201/2003 e Convenzione dell’Aja del 1996).

Nella diversa ipotesi di minore residente in uno Stato non vincolato al rispetto delle predette fonti, ai sensi dell’art. 12.4, si presume che l’esercizio della proroga in favore del giudice di uno Stato membro dell’Unione europea sia nell’interesse del minore “in particolare quando un procedimento si rivela impossibile nel Paese terzo interessato”.

Proroga di competenza nel Regolamento 2019/1111

A far data dal 1° agosto 2022, la proroga di competenza in materia di responsabilità genitoriale sarà disciplinata dall’art. 10 del Regolamento 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, che sostituirà interamente il regolamento n. 2201/2003.

Laura Carpaneto

Nota – Questo documento è soggetto all’avvertenza riprodotta qui.