Le norme pertinenti
L’art. 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis) sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale regola gli accordi con cui le parti di una controversia, presente o futura, attribuiscano alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro la competenza a decidere di tale controversia. Un accordo di questo genere, quando conforme ai requisiti stabiliti dall’art. 25, ha l’effetto di attribuire la competenza al giudice ivi designato (c.d. effetto di proroga della competenza), e – salva diversa convenzione delle parti – l’effetto di privare ogni altro giudice della competenza che altrimenti gli spetterebbe (c.d. effetto di deroga). Di fatto, se sorge una controversia compresa nella sfera di efficacia dell’accordo, e una delle parti dell’accordo intende agire in giudizio nei confronti dell’altra, la sua azione potrà essere instaurata, per regola, solo davanti al giudice designato.
La disposizione, tuttavia, non stabilisce espressamente alcunché circa i limiti soggettivi degli accordi di scelta del foro, né dice in base a quale legge o a quali condizioni materiali un accordo di scelta del foro concluso tra due o più parti possa vincolare soggetti estranei all’accordo originario, segnatamente dei soggetti che divengano parti – per effetto di una cessione del credito, o di una cessione del contratto – del rapporto giuridico sostanziale a cui l’accordo di proroga si riferisce.
Le questioni ora indicate non rinvengono del resto alcuna risposta nelle altre norme dalle quali può dipendere, in Italia, l’efficacia di un accordo di scelta del foro, compreso l’art. 4 della legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Da qui la questione se, ed eventualmente a quali condizioni, un accordo riguardante le controversie suscettibili di insorgere in ordine ad un rapporto obbligatorio possa essere fatto valere anche da (e nei confronti di) colui che – estraneo all’accordo, quando questo è stato concluso – è divenuto parte del rapporto controverso prima dell’insorgere di una lite ad esso relativa.
La posizione della Corte di Cassazione
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno affrontato l’interrogativo appena formulato nella sentenza del 7 aprile 2020, n. 7736, già oggetto di notizia nel blog di questo portale.
La Cassazione era chiamata a pronunciarsi sull’opponibilità al cessionario del credito della clausola di proroga di giurisdizione contenuta nel contratto da cui derivavano i crediti oggetto di cessione, dei quali veniva lamentato in giudizio l’inadempimento.
La Corte ha risposto in senso affermativo, argomentando che il principio di tutela dell’affidamento del debitore ceduto, la cui posizione deve rimanere inalterata a seguito della cessione del credito, implica che lo stesso deve poter vantare nei confronti del cessionario la stessa posizione che aveva rispetto al cedente, e ciò anche in riferimento alla clausola di proroga di giurisdizione.
La Corte ha altresì chiarito che l’opponibilità dell’accordo di proroga di giurisdizione al cessionario non pregiudica in alcun modo la vigenza della proroga nel rapporto tra cedente e ceduto anche a seguito della cessione del credito. Invero, ai fini della titolarità dell’accordo di proroga di giurisdizione è irrilevante che vi sia stata una modifica nella titolarità del diritto di credito derivante dal contratto.
In nuce, secondo la sentenza in parola, la cessione del credito determina un’estensione dell’ambito di efficacia soggettiva della proroga di giurisdizione contenuta nel contratto da cui discendono i crediti ceduti. Anziché circolare assieme al credito oggetto di cessione e trasferirsi dal cedente al cessionario, la clausola di scelta del foro rimane vincolante per il creditore cedente e il debitore ceduto e diventa altresì opponibile al creditore cessionario.
La sentenza Ryanair della Corte di Giustizia
Il 18 novembre 2020, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata, nel caso Ryanair, su una questione simile.
Questo il quesito sottoposto alla Corte: se una clausola di proroga inserita in un contratto di trasporto tra un passeggero e una compagnia aerea possa essere opposta da quest’ultima ad una società di recupero crediti a cui il passeggero abbia ceduto il suo credito.
La Corte di Giustizia ha dato risposta negativa. Il suo ragionamento muove dalla premessa che una clausola di proroga è efficace in linea di principio solo nei confronti delle parti del contratto nel quale la proroga è contenuta o nei confronti delle parti che abbiano espresso specificamente il loro consenso ad essere vincolate dalla clausola di proroga di giurisdizione.
A tale regola fa eccezione unicamente il caso in cui “conformemente al diritto nazionale applicabile al merito, il terzo sia subentrato alla parte originaria nei suoi diritti ed obblighi” (§ 47).
Il significato di questo passaggio risulta oscuro. Non è infatti chiaro cosa debba intendersi per merito – se il contratto di trasporto o l’accordo di giurisdizione – e se i diritti ed obblighi della cui successione si tratta siano quelli derivanti dal contratto di trasporto o dall’accordo di giurisdizione.
Un chiarimento per entrambi gli aspetti può desumersi dal successivo paragrafo 63 e dal dispositivo, nei quali la Corte di Giustizia chiarisce la portata dell’eccezione menzionata al paragrafo 47 e afferma che “una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, non può essere opposta da quest’ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un’azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea […], a meno che, ai sensi della normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola, detta società di recupero crediti sia subentrata al contraente iniziale in tutti i suoi diritti e obblighi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare” (corsivo aggiunto).
Il riferimento alla normativa dello Stato ove è ubicato il giudice designato nella clausola di scelta del foro permette anzitutto di chiarire che il “merito” a cui si riferisce la Corte di Giustizia nel paragrafo 47 non può essere inteso come il contratto di trasporto. Invero, il diritto applicabile al contratto di trasporto, ai sensi del quale determinare se vi sia stato un subentro del terzo nel contratto di trasporto stesso, viene determinato dal giudice adito ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e non ai sensi della normativa dello Stato del giudice prorogato. Pertanto, la Corte, con l’espressione “merito”, non può che aver fatto riferimento all’accordo di proroga di giurisdizione.
Similarmente, i diritti ed obblighi della cui successione si tratta possono essere unicamente quelli derivanti dalla proroga di giurisdizione. Se si trattasse della successione dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto di trasporto, non si avrebbe riguardo alla lex fori prorogati, bensì alla legge applicabile al contratto di trasporto.
In conclusione, il fatto che si faccia riferimento alla normativa dello Stato del giudice prorogato permette di comprendere la posizione che, sia pur implicitamente, la Corte di Giustizia assume circa i limiti soggettivi della proroga di giurisdizione: in caso di cessione del credito derivante da contratto contenente una clausola di proroga di giurisdizione, l’accordo di giurisdizione circola assieme al credito ceduto unicamente nei casi in cui il cessionario del credito sia subentrato nei diritti ed obblighi derivanti dalla proroga di giurisdizione ai sensi della normativa ad essa applicabile, ovverossia in quei casi in cui il terzo, oltre che (asserito) cessionario del credito, risulti essere anche cessionario della proroga di giurisdizione.
Indipendenza della clausola di proroga della giurisdizione
La sentenza Ryanair è destinata a rimettere in discussione la soluzione seguita dalla Cassazione nella sentenza ricordata poco sopra, peraltro già enunciata dalle stesse Sezioni unite in pronunce precedenti (ordinanza del 5 maggio 2006, n. 10312; ordinanza del 18 maggio 2011, n. 10862).
Di fatto, si tratterà di adottare in relazione agli accordi di proroga ai sensi dell’art. 25 del regolamento Bruxelles I bis la soluzione da tempo adottata dalla giurisprudenza italiana circa l’opponibilità ai terzi delle clausole arbitrali. In relazione a quest’ultime, infatti, la posizione maggioritaria della giurisprudenza di merito e di legittimità è quella per cui la clausola arbitrale contenuta nel contratto da cui è derivato il credito ceduto non può essere opposta al cessionario del credito, pena la violazione del principio di autonomia della clausola compromissoria (Cass. Sezioni Unite, sentenza del 17 dicembre 1998, n. 12616, confermata dalla successiva Cass., sentenza del 22 dicembre 2005, n. 28497).
In effetti, solo adottando la soluzione fatta propria dalla Corte di Giustizia, il principio di indipendenza della clausola di proroga della giurisdizione viene ad essere pienamente rispettato.
Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, secondo comma del regolamento Bruxelles I bis, “una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali”, talché la proroga di giurisdizione, alla stessa stregua delle clausole arbitrali, non viene incisa dall’invalidità del contratto principale ai sensi di quanto dispone esplicitamente l’articolo 25, paragrafo 5, primo comma, e può essere regolata da una legge differente rispetto a quella che regola il contratto nel quale è inclusa.
Sarebbe lesivo dell’indipendenza della clausola di proroga di giurisdizione ritenere che la medesima sia opponibile al cessionario del credito per il solo fatto che, ai sensi del diritto applicabile al contratto da cui è derivato il credito, quest’ultimo sia subentrato nella titolarità di uno dei diritti derivanti dal contratto (diritto di credito). Invero, che il cessionario sia divenuto titolare del diritto di credito nei confronti del debitore ceduto è di per sé irrilevante ai fini della titolarità dei diversi obblighi che cedente e ceduto si sono assunti mediante la sottoscrizione della proroga di giurisdizione.
Pertanto, se si vuole risolvere la questione dei limiti soggettivi della clausola di proroga di giurisdizione nel rispetto effettivo della sua indipendenza, sarà necessario esaminare le vicissitudini della proroga di giurisdizione in via separata rispetto alle vicende che interessano il contratto nel quale la proroga è contenuta e occorrerà indagare se vi sia stato un subentro del terzo, cessionario del credito, nei diritti ed obblighi assunti dalla parte originaria della proroga di giurisdizione ai sensi della legge applicabile alla proroga medesima.
La legge applicabile agli accordi di scelta del foro
Resta da stabilire, a questo punto, come si determini la legge applicabile alla clausola di scelta del foro.
I giudici degli Stati membri non possono, a tal fine, fare uso delle norme di conflitto di cui al regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), essendo le convenzioni sul foro competente espressamente escluse, ai sensi dell’art. 1, paragrafo 2, lett. e), dall’ambito di applicazione del regolamento in parola.
Indicazioni su come determinare la legge applicabile alla proroga di giurisdizione possono, a ben vedere, ricavarsi dalla nuova regola internazionalprivatistica relativa alla validità sostanziale della proroga di giurisdizione di cui all’art. 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, da leggersi in combinato disposto con il considerando 20 del medesimo regolamento. Secondo tale norma, la validità sostanziale dell’accordo di scelta del foro deve essere valutata secondo la normativa dello Stato membro del giudice prorogato, incluse le relative norme di conflitto (lex fori prorogati).
La norma non chiarisce cosa debba intendersi per “validità sostanziale” dell’accordo di proroga.
Se la dottrina è unanime nel ritenere che tale concetto ricomprenda la validità sostanziale dell’accordo di proroga a fronte di vizi della volontà (es. errore, violenza e dolo) capaci di provocarne l’annullamento (vedasi, inter alia, U. Magnus, Art. 25, in U. Magnus, P. Mankowski (eds), Brussels Ibis Regulation – Commentary, Köln, 2016, p. 631), non vi è uniformità di vedute circa l’applicabilità di tale regola ad altri aspetti degli accordi di proroga allo stato sforniti di disciplina (materiale o internazionalprivatistica) uniforme. Tra questi vi è, per l’appunto, l’ambito soggettivo di efficacia dell’accordo, ritenuto da alcuni autori rientrare nel fuoco della nuova regola (C. Heinze, Choice of Court Agreements, Coordination of Proceedings and Provisional Measures in the Reform of the Brussels I Regulation, in RabelsZ, 2011, p. 585).
Tale lettura estensiva dell’ambito applicativo della regola di rinvio all’ordinamento del giudice prorogato risulta avallata dalla sentenza Ryanair.
Come indicato sopra, in questa sentenza la Corte di Giustizia ha chiarito che la verifica se il terzo sia subentrato in tutti i diritti e gli obblighi originariamente spettanti al cedente debba essere effettuata ai sensi della lex fori prorogati. Ciò implica che il giudice adito deve determinare la legge applicabile alla clausola di scelta del foro, al fine di determinare se vi sia stato un subentro da parte del cessionario nei diritti ed obblighi assunti dal cedente in relazione alla proroga di giurisdizione, ai sensi del diritto internazionale privato dell’ordinamento del giudice prorogato.
La regola di cui all’art. 25 reg. Bruxelles I bis nel caso di proroga in favore del giudice italiano
Nell’ipotesi in cui un accordo di proroga della giurisdizione italiana, contenuto in un contratto da cui sia sorto un credito oggetto di cessione, venga azionato dal cessionario del credito al fine di radicare la propria vertenza dinnanzi al giudice designato nella clausola di scelta del giudice competente, la regola internazionalprivatistica di cui all’art. 25 del regolamento Bruxelles I bis chiede di essere applicata come segue.
Il giudice italiano, la cui giurisdizione sia stata in ipotesi previamente contestata dalle altre parti del giudizio, deve verificare che l’attore (l’asserito cessionario del credito) abbia il diritto di azionare la clausola di scelta del foro che lo designa come competente. A tal fine, deve valutare se il cessionario del credito abbia sostituito il cedente nei diritti ed obblighi di cui alla clausola di proroga.
Per effettuare tale verifica, il giudice deve preliminarmente determinare quale legge si applichi all’accordo di scelta del foro in base alle norme di conflitto di cui alla legge n. 218/1995, non potendo egli avvalersi delle norme di conflitto di cui al regolamento Roma I per l’esclusione sopra ricordata.
Ai sensi dell’art. 57 della L. 218/1995, le obbligazioni contrattuali sono “in ogni caso” regolate dalla Convenzione di Roma del 1980. Assumendo che il riferimento alla Convenzione di Roma possa essere letto come riferito al Regolamento Roma I (in questi termini, F. Marongiu Buonaiuti, Note Introduttive, in F. Salerno, P. Franzina (a cura di), Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»). Commentario, in NLCC, 2009, p. 535 ss.), il giudice italiano individuerà la legge applicabile alla clausola di scelta del foro ai sensi dell’art. 4, paragrafo 4, del regolamento Roma I, il quale dispone residualmente che “il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto”.
Una volta identificato il paese con il quale l’accordo di proroga ha il collegamento più stretto, il giudice italiano applicherà la legge di tale paese al fine di valutare se il cessionario sia subentrato nei diritti ed obblighi che il cedente aveva assunto ai sensi della proroga di giurisdizione. Se tale successione risulta essersi verificata, il cessionario sarà accertato come avente titolo per azionare la proroga di giurisdizione e il giudice italiano si dichiarerà competente a conoscere della vertenza. Se, al contrario, il cessionario non è succeduto nei diritti ed obblighi che il cedente aveva ai sensi della clausola di proroga, in accoglimento dell’eccezione del difetto di giurisdizione, il giudice adito dovrà dichiararsi privo di competenza giurisdizionale.
Caterina Benini
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