Sulle norme nazionali relative ai ricorsi contro la dichiarazione di esecutività di una sentenza ai sensi del regolamento Bruxelles I

30 Novembre 2020 by Ester di Napoli

Corte di giustizia UE, sentenza 12 dicembre 2019, causa C-433/18, ML c. Aktiva Finants OÜ – ECLI:EU:C:2019:1074

Con sentenza 12 dicembre 2019 (causa C‑433/18), la Corte di giustizia ha fornito chiarimenti circa la compatibilità di norme procedurali nazionali con la disciplina disposta dal regolamento n. 44/2001 (“Bruxelles I”) relativa all’esecuzione delle decisioni.

Il procedimento principale

Il procedimento principale riguarda una controversia relativa all’esecuzione, in Finlandia, di una decisione di condanna al pagamento di una somma di denaro. Il giudice dell’appello non autorizza tuttavia l’obbligato a proporre impugnazione avverso il provvedimento recante dichiarazione di esecutività, sulla base di una disposizione del codice di procedura civile finlandese. La Corte suprema chiede se tale disposizione nazionale sia compatibile con l’art. 43 del regolamento Bruxelles I, che riconosce alle parti il diritto di proporre ricorso avverso la decisione relativa all’istanza intesa ad ottenere una dichiarazione di esecutività.

La pronuncia

La Corte rileva come il regolamento Bruxelles I non preveda né la natura né le modalità concrete dei mezzi del ricorso di cui all’art. 43. Spetta dunque agli Stati membri stabilire tali modalità procedurali, che devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività (sentenza 13 dicembre 2017, El Hassani, causa C‑403/16, punto 26). Verificati gli atti di causa, la Corte conclude affermando che la disposizione in menzione deve essere interpretata nel senso che non osta a un procedimento nazionale di autorizzazione a proporre impugnazione in cui, da un lato, un giudice d’appello statuisce sulla concessione di tale autorizzazione sulla base della decisione emessa in primo grado, del ricorso con cui è adito, delle eventuali osservazioni del convenuto e, ove necessario, sulla base di altri elementi del fascicolo; e in cui, dall’altro, l’autorizzazione a proporre impugnazione deve essere concessa, in particolare, se sussistono dubbi circa la correttezza della decisione di cui trattasi, se non è possibile valutare la correttezza di tale decisione senza autorizzare l’impugnazione o se vi è un altro motivo importante per concedere un’autorizzazione a proporre impugnazione.