Contratto di concessione di vendita: prestazione caratteristica del concessionario e determinazione della competenza giurisdizionale

di Marco Sposini

Cass., sez. un., ordinanza 21 dicembre 2020, n. 29176, ECLI:IT:CASS:2020:29176CIV

La Corte di cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza 21 dicembre 2020, n. 29176, in sede di regolamento di giurisdizione, ha affrontato il tema della qualificazione del contratto di concessione di vendita e delle conseguenze che ne derivano ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale in caso di controversie, in base al regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis”).

Il procedimento

Tra una società italiana e una società spagnola era intercorso un contratto, in forza del quale la prima si impegnava, tra l’altro, a vendere in modo continuativo, in Italia, i prodotti della seconda.
La società spagnola, lamentando gravi e reiterate violazioni degli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto da parte della società italiana, intimava la risoluzione del contratto, con effetto immediato.
La società italiana promuoveva un giudizio avanti il Tribunale di Milano, chiedendo, previa qualificazione del rapporto quale “distribuzione esclusiva” ovvero “concessione di vendita”, l’accertamento dell’illegittimità della suddetta risoluzione, il risarcimento del danno e il pagamento di alcune indennità.
La società spagnola eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello spagnolo, sostenendo che il rapporto dovesse essere qualificato non già quale “distribuzione esclusiva” ovvero quale “concessione di vendita”, bensì quale “compravendita”, e proponeva, nella pendenza del giudizio, ricorso preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c.

La pronuncia

La Corte di cassazione ha ritenuto sussistente la competenza giurisdizionale del giudice italiano, sulla base delle seguenti considerazioni.
Al fine di accertare se il rapporto intercorso tra le parti debba essere qualificato quale “compravendita di beni” ovvero “prestazione di servizi” e, di conseguenza, determinare il giudice munito di competenza giurisdizionale, “occorre prendere in considerazione l’obbligazione caratteristica di detti contratti”, come stabilito dalla Corte di giustizia UE (v. in tal senso, sentenze 25 febbraio 2010, Car Trim, causa C-381/08, punti 31 e 32, e 15 giugno 2017, Kareda, causa C-249/16, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

La Corte di cassazione ha rilevato che:
– la società italiana ha svolto, per conto della società spagnola, una serie di attività, tra cui quelle di distribuzione, di promozione dei beni e di consulenza di mercato, che denota l’espletamento di una “complessa ed articolata attività di cooperazione” e che non si esaurisce nella mera attività di compravendita;
– tali attività corrispondono “alla prestazione caratteristica fornita dal concessionario, il quale, garantendo la distribuzione dei prodotti del concedente, contribuisce ad ampliarne la diffusione“, poiché “il concessionario è in grado di offrire ai clienti servizi e vantaggi che un semplice rivenditore non può offrire e, pertanto, di conquistare, a vantaggio dei prodotti del concedente, una maggiore porzione del mercato locale”;
– la Corte di giustizia, in casi analoghi, ha ritenuto la sussistenza di un contratto di concessione di vendita, che rientra nella fattispecie del contratto di “prestazione di servizi” (v. in tal senso, sentenza 19 dicembre 2013, Corman-Collins, causa C-9/12, punti 39 e 40).

Ne consegue la competenza giurisdizionale del giudice italiano, a norma dell’art. 7, punto 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, in quanto, in base al contratto, i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in Italia, ove il concessionario ha la propria sede.

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