L’individuazione del giudice tenuto a decidere sulla competenza giurisdizionale nel caso di coesistenza di contratti con differenti clausole di proroga

di Marco Sposini

Cass., sez. un., ordinanza 14 dicembre 2020, n. 28384, ECLI:IT:CASS:2020:28384CIV

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza 14 dicembre 2020, n. 28384, adottata in sede di regolamento di giurisdizione, hanno chiarito – nell’ipotesi di rapporto giuridico tra le parti disciplinato da molteplici regolamentazioni contrattuali, contenenti più clausole di proroga della competenza giurisdizionale, tra loro confliggenti o interferenti nella scelta del giudice nazionale – a quale giudice spetti la decisione sulla giurisdizione, in forza del regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (c.d. “Bruxelles I bis“).

Il procedimento

La controversia trae origine da un’operazione finanziaria volta a far ottenere ad un ente pubblico italiano la ristrutturazione di un proprio prestito obbligazionario, che gli era stato concesso, nel dicembre 2002, a mezzo di contratti di “interest rate swap”. L’ente pubblico stipulava, nel luglio 2017, due contratti di mandato con due banche italiane, con i quali conferiva a queste ultime l’incarico di svolgere, a suo favore, attività di consulenza, mediante la rinegoziazione dei termini e delle condizioni del prestito e la rimodulazione dell’operazione in derivati. In questi contratti era prevista la competenza giurisdizionale esclusiva del foro di Venezia.
Nel novembre 2017, l’ente pubblico stipulava con una delle due banche anche un contratto di prestazione di servizi di investimento, nel quale era prevista la competenza esclusiva del foro della sede legale della banca.
Nel dicembre, in esecuzione dell’incarico, le due banche provvedevano a rinegoziare i derivati, mediante nuovi contratti di “interest rate swap”, che venivano sottoscritti anche dall’ente pubblico. In questi contratti, era prevista una clausola di proroga della giurisdizione a favore del giudice inglese.
Nel giugno 2019, l’ente pubblico conveniva in giudizio le due banche avanti il Tribunale di Venezia, chiedendo, in particolare, l’accertamento e la declaratoria di inadempimento al contratto del luglio 2017 da parte di entrambe le banche e di inadempimento anche al contratto stipulato nel novembre 2017 da parte della banca contraente ed il risarcimento dei danni.
Le banche eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice italiano, a favore del giudice inglese.
Nell’agosto del 2019, le due banche, a loro volta, convenivano in giudizio l’ente pubblico avanti l’High Court of Justice di Londra, chiedendo, tra l’altro, l’accertamento e la declaratoria di validità ed efficacia dei contratti derivati e di inadempimento dello stesso ente pubblico.
Nel dicembre 2019, una delle banche proponeva ricorso preventivo di giurisdizione avanti la Corte di cassazione, asserendo che le domande formulate dall’ente pubblico nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Venezia rientravano nell’ambito di applicazione del contratto stipulato nel dicembre 2017, con la clausola di proroga della giurisdizione ivi prevista, a favore del giudice inglese.
L’altra banca notificava un controricorso ed un ricorso incidentale, sulla base dei medesimi motivi.
L’ente pubblico notificava un proprio controricorso, con autonomo regolamento di giurisdizione, ed un controricorso al ricorso, con ricorso incidentale, assumendo che sarebbe, invece, il giudice italiano ad essere dotato della competenza giurisdizionale esclusiva, sulla base di quanto previsto nei contratti di mandato del luglio 2017.

La pronuncia

La Corte di cassazione ha dichiarato che spetta al giudice italiano decidere sulla competenza giurisdizionale, con le seguenti motivazioni.
Com’è noto, il “considerando 22” del regolamento n. 1215/2012 – al fine di “migliorare l’efficacia degli accordi di scelta esclusiva del foro e impedire tattiche processuali scorret­te” e, quindi, regolare “una situazione specifica in cui potrebbero verificarsi procedimenti paralleli” – prevede che spetta al giudice investito in base alla clausola di proroga pronunciarsi sulla competenza giurisdizionale, anche se adito successivamente. In tal caso, a norma dell’art. 31, 2° comma, del regolamento, “qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato mem­bro sospende il procedimento fino a quando l’autorità giurisdi­zionale adita sulla base dell’accordo dichiara di non essere com­petente ai sensi dell’accordo”.
Sennonché, le controversie promosse, rispettivamente, avanti il Tribunale di Venezia e l’High Court of Justice di Londra, hanno ad oggetto entrambe, direttamente o indirettamente, i medesimi contratti di “interest rate swap”, che contengono clausole tra loro confliggenti o interferenti nella scelta del giudice munito, in via esclusiva, della competenza giurisdizionale per la decisione. Di conseguenza, allo stato, non è possibile stabilire se l’intero contenzioso debba essere sottoposto al giudice italiano ovvero a quello inglese.
In tale situazione, il giudice tenuto a decidere sulla competenza giurisdizionale è quello italiano, in quanto preventivamente adito.
Conformemente a proprie precedenti pronunce (cfr. Cass. sez. un. n. 12638/2019 e Cass. sez. un. n. 12865/2020), la Corte ha infatti stabilito che “il criterio della prevalenza della clausola di proroga della giurisdizione, in base al quale la priorità decisionale è affidata al giudice prescelto nell’accordo di scelta esclusiva del foro (cui spetta di decidere sulla validità dell’accordo e sulla sua portata nella controversia dinanzi ad esso pendente), in funzione derogatoria del criterio della prevenzione, previsto dall’art. 31, comma 2, del Regolamento UE n. 1215 del 2012, non opera (per le ragioni esposte nel considerando 22 del medesimo Regolamento) quando il rapporto giuridico tra le parti sia disciplinato da molteplici regolamentazioni contrattuali, contenenti più clausole di proroga tra loro confliggenti o interferenti nella scelta del giudice nazionale, e quando l’autorità giurisdizionale prescelta sia stata adita per prima, nel qual caso torna prioritario il criterio della attribuzione della decisione sulla giurisdizione all’autorità preventivamente adita; in tali casi il giudice preventivamente adito ha il potere di decidere sulla giurisdizione facendo applicazione dei criteri ordinari di radicamento della competenza giurisdizionale nell’ambito del giudizio dinanzi ad esso pendente in Italia, nel quale è proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione”.

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