Cass., sez. I civ., ordinanza 23 luglio 2021, n. 21233 – ECLI:IT:CASS:2021:21233CIV
Con ordinanza n. 21233 del 2021, la Corte di cassazione si pronuncia sull’eccezione dell’ordine pubblico quale motivo ostativo al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale, da un lato, confermando come la valutazione in parola debba svolgersi in concreto e, dall’altro lato, soffermandosi sul rito che le corti competenti debbono adottare.
I fatti
La parte interessata ricorreva in Cassazione contro l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Venezia respingeva la domanda di accertamento della non riconoscibilità di una sentenza romena con la quale la stessa ricorrente veniva condannata a manlevare la controricorrente dal pagamento di somme di denaro in favore di una terza società.
I motivi di ricorso in cassazione proposti dalla ricorrente riguardavano, in particolare, l’adozione da parte del giudice di prime cure del rito sommario di cognizione in luogo del rito ordinario, e la violazione dell’ordine pubblico italiano per una serie di motivi, non provati in giudizio.
La pronuncia
Giova sottolineare in primo luogo come lo strumento di riferimento nel procedimento fosse il regolamento n. 44/2001 (regolamento Bruxelles I). Come rilevato dalla Corte di cassazione (p. 4 s), tale quadro normativo non disciplinava uniformemente l’azione preventiva di accertamento negativo, mentre il nuovo regolamento Bruxelles I bis (regolamento n. 1215/2012) sembrerebbe introdurre tale possibilità nella parte in cui specifica che “[s]u istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato” laddove ricorra uno dei motivi ostativi tipizzati (art. 45). Tale rilievo assume particolare valore posto che, secondo la Corte, non essendo l’azione in parola disciplinata dal regolamento Bruxelles I, e dalle norme processuali ivi contenute, la procedura sarebbe interamente disciplinata dal diritto comune. Ai sensi dell’art. 67 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (L. n. 218/1995), l’art. 30 del decreto legislativo n. 150/2011, che prevede il rito sommario di cognizione, si applica alle controversie che hanno ad oggetto la contestazione del riconoscimento della sentenza straniera. Ciò posto, tuttavia, nel vigore del nuovo regolamento, ed in difetto di una procedura uniforme volta all’accertamento delle condizioni ostative al riconoscimento e all’esecuzione, il rito a cognizione piena sembrerebbe essere incompatibile con gli obiettivi della disciplina, apparentemente orientata nel senso di preferire procedure di diritto comune tendenzialmente a carattere monitorio con cognizione sommaria, quale, per esempio, proprio il procedimento richiamato dall’art. 67 della legge n. 218.
Nel caso di specie, non solo la Corte di cassazione conferma che l’azione preventiva di accertamento negativo non sia direttamente disciplinata dal (precedente) regolamento Bruxelles I, con conseguente applicazione del diritto interno e del rito sommario di cognizione, ma conclude anche nel senso che la mancata conversione dal rito ordinario in rito sommario prima dell’adozione dell’ordinanza non comporta la nullità di quest’ultima, posto che le nullità della sentenza o del processo ex art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c. tutelano non già un generale interesse all’attività giudiziaria, ma sono funzionalmente orientate ad eliminare pregiudizi effettivi che richiedono, contestualmente, la prova del danno subito.
Ugualmente non trovano accoglimento le domande con cui la ricorrente sollevava diverse violazioni dell’ordine pubblico italiano. Lamentava in primo luogo la tardività della sua chiamata in causa nel procedimento di origine, circostanza che avrebbe pregiudicato il suo diritto di agire e resistere in giudizio, posto che le avrebbe permesso di costituirsi solo dopo l’inizio dell’attività istruttoria. Interpretando restrittivamente la nozione di ordine pubblico, la Cassazione ha dichiarato infondate le lamentele della ricorrente poiché, in concreto, nel singolo caso di specie non solo la ricorrente in Cassazione non aveva chiesto di rinnovare l’istruttoria nel procedimento di origine, ma anche perché dagli atti emergeva una condotta processuale astensiva ed omissiva della diretta interessata che non consentiva di ritenere effettivamente violato nel singolo caso di specie il diritto fondamentale di difesa.
Infondata viene anche dichiarata la doglianza della ricorrente circa una violazione del diritto di difesa determinata dall’obbligo di pagamento, nello Stato membro di origine, di una tassa giudiziale quale condizione di ammissibilità o procedibilità della procedura di appello. Invocando sentenze interne e sovranazionali, la Corte di cassazione esclude, nel caso di specie, anche per difetto di prova, che possa essere riconosciuta una violazione dell’ordine pubblico italiano, posto che, in linea di principio, il pagamento di tasse e tributi funzionali all’amministrazione della giustizia, sempreché non limitino il nucleo essenziale del diritto di accesso alla giustizia (ovvero non tengano in buon conto circostanze particolarmente delicate), è previsto anche nell’ordinamento italiano.
Infine, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile l’ultimo motivo di ricorso della ricorrente, con il quale questa argomentava che la circostanza che la sentenza straniera fosse stata adottata con la dissenting opinion di uno dei giudici del collegio fosse contraria all’ordine pubblicato italiano. Nonostante il motivo di ricorso, non prospettato anche in sede di appello, sia stato dichiarato inammissibile per novità, la Cassazione specifica che, in ogni caso, in assenza di prove sul punto, la possibilità per uno dei membri del collegio di esprimere il proprio dissenso ex legge n. 117/1988, art. 16, rende difficile configurare una dissenting opinion quale manifesta violazione dell’ordine pubblico italiano.
