Corte di Giustizia UE, sentenza 6 ottobre 2021, causa C‑581/20, Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (Tesoro pubblico Rep. Polonia) c. TOTO SpA e Vianini Lavori SpA – ECLI:EU:C:2021:808
Con sentenza 6 ottobre 2021 (causa C‑581/20), la Corte di giustizia si è pronunciata, tra le altre cose, sull’interpretazione dell’art. 35 del regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I-bis“), in relazione alla competenza giurisdizionale nel quadro di provvedimenti provvisori e cautelari.
Il procedimento principale
Le società di costruzione TOTO SpA e Vianini Lavori SpA si sono aggiudicate un appalto pubblico relativo alla costruzione di una superstrada in Polonia. Da contratto sono state emesse due garanzie a favore dell’amministrazione aggiudicatrice da parte di una società di assicurazione bulgara. Sono sorte controversie tra le parti e le società di costruzione hanno adito il Tribunale regionale di Varsavia (Polonia) sia nel merito sia per ottenere provvedimenti cautelari diretti ad impedire al direttore generale delle strade di escutere dette garanzie. Parallelamente le società di costruzione hanno presentato dinanzi al Tribunale della città di Sofia (Bulgaria) analoga domanda cautelare, respinta in primo grado ma ammessa in appello. Il direttore generale delle strade ha quindi proposto ricorso dinanzi alla Corte suprema di cassazione bulgara, la quale ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte questione pregiudiziale volta a chiarire – tra l’altro – se, una volta presentata domanda cautelare al giudice competente nel merito, il giudice di altro Stato membro debba essere considerato giurisdizionalmente incompetente ad esaminare analoga domanda cautelare.
La pronuncia
Ai sensi dell’art. 35 del regolamento n. 1215/2012 i provvedimenti cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro. Sebbene il regolamento non istituisca una gerarchia tra tali fori, solo i provvedimenti provvisori o cautelari disposti dal giudice competente nel merito sono qualificati come «decisione», la cui libera circolazione dev’essere garantita, mentre i provvedimenti cautelari disposti dal giudice di uno Stato membro che non è competente a conoscere nel merito avranno un’efficacia limitata al solo territorio di tale Stato membro. È quindi possibile chiedere un provvedimento cautelare al giudice di uno Stato membro competente a conoscere nel merito, la cui decisione al riguardo sarà destinata a circolare liberamente, oppure dinanzi al giudice di altri Stati membri in cui si trovano i beni o la persona nei cui confronti il provvedimento dev’essere eseguito. L’art. 35 del regolamento n. 1215/2012 deve quindi essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro chiamato a pronunciarsi su una domanda di provvedimenti cautelari non è tenuto a dichiararsi incompetente qualora il giudice di un altro Stato membro, competente a conoscere nel merito, abbia già statuito su una domanda avente lo stesso oggetto e lo stesso titolo e proposta tra le stesse parti.
