La regolare instaurazione del contraddittorio e il passaggio in giudicato della sentenza straniera ai fini della sua riconoscibilità in Italia

di Marco Sposini

Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 2 febbraio 2022, n. 3261, ECLI:IT:CASS:2022:3261CIV

La Corte di Cassazione, con ordinanza 2 febbraio 2022, n. 3261, ha fornito alcuni chiarimenti sui presupposti per il riconoscimento e l’esecuzione in Italia di una sentenza dell’autorità giurisdizionale di un Paese extra-europeo, in forza degli artt. 64 e ss. della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Il procedimento

Nel mese di gennaio 2018, la Corte d’appello di Salerno riconosceva e dichiarava esecutiva in Italia una sentenza della Corte Suprema dello Stato di New York del settembre 2013 che – a conferma di un’ordinanza del giugno 2013 del medesimo giudice – aveva condannato un cittadino italiano al pagamento, a favore di un avvocato statunitense, di un importo a titolo di compensi professionali e rimborso spese.
La parte debitrice proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 64, comma 1, lett. b), d), g) della legge 31 maggio 1995 n. 218. Al riguardo, assumeva, in particolare, di non aver ricevuto la notifica dell’ordinanza emessa in corso di causa e che la sentenza della Corte americana sarebbe stata priva di motivazione, con conseguente violazione del diritto di difesa e dell’ordine pubblico processuale.

La pronuncia

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnativa.
Invero, a norma dell’art. 64 della legge n. 218/1995, occorre che “l’atto introduttivo del giudizio sia stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo, senza che siano stati violati i diritti essenziali della difesa, sicché, ai fini del riconoscimento, non è richiesta la notificazione di atti ulteriori rispetto a quello introduttivo del giudizio”. E’, inoltre, necessario che la decisione sia passata in giudicato.
Non vi è stata alcuna violazione di tale disposizione nel caso di specie, avendo la Corte d’Appello accertato – con motivazione suffragata dagli elementi di fatto e non sindacabile in sede di legittimità – che tutti gli atti del procedimento, ivi compresa l’ordinanza del giugno 2013, erano stati ritualmente notificati alla parte debitrice e che la sentenza era divenuta definitiva.
L’asserita carenza motivazionale della decisione della Corte americana non si pone in contrasto con l’ordine pubblico processuale.
Sul punto, la Corte ha ribadito il consolidato principio, secondo cui “nel vigore della disciplina introdotta dagli artt. 64 e segg. della l. n. 218 del 1995 (così come sotto la vigenza dell’abrogato art. 797 c.p.c.)” non precludono il riconoscimento “gli eventuali vizi e la stessa mancanza della motivazione della sentenza straniera”, qualora sia stato garantito il contraddittorio ed essa sia passata in giudicato “tanto da doversi presumere che i fatti e le questioni di diritto posti a fondamento della decisione siano non più discutibili”.
L’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, previsto dall’art. 111 della Costituzione, non rientra, infatti, tra i principi inviolabili fissati a garanzia del diritto di difesa e riguarda esclusivamente l’ordinamento interno, sotto il profilo dell’assetto organizzativo della giurisdizione (cfr., tra le altre, Cass. 15 aprile 1019 n. 10540 e Cass. 12 gennaio 2017 n. 597).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.