Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 24 marzo 2023, n. 8462 – ECLI:IT:CASS:2023:8462CIV
La Corte di cassazione, con ordinanza 24 marzo 2023, n. 8462, ha chiarito alcuni aspetti in merito alla verifica che il giudice italiano è chiamato a svolgere in sede di exequatur di una decisione straniera, in forza dell’art. 64, lett. g), della legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
Il procedimento
Il 12 maggio 2021, la Corte d’appello di Milano dichiarava esecutiva in Italia una sentenza resa dal Tribunale Distrettuale Centrale di Seoul in data 23 settembre 2020, che aveva condannato una società sudcoreana, una società italiana e un cittadino italiano a pagare un importo, a favore di un’altra società sudcoreana, in virtù di contratti di mutuo. La Corte d’appello disponeva, altresì, l’integrale compensazione delle spese legali.
Le parti debitrici ricorrevano per cassazione, assumendo che la pronuncia non potesse essere riconosciuta in Italia, a norma dell’art. 64, lett. g), della legge n. 218 del 1995, per contrarietà all’ordine pubblico internazionale, in quanto i contratti di mutuo – oltre ad essere stati simulati – sarebbero stati stipulati a tassi extra-soglia e a favore di una banca (la società sudcoreana creditrice) non più abilitata ad operare sul territorio italiano. Ciò implicherebbe il reato di usura e di abusivo esercizio di attività finanziaria, anche in violazione dell’art. 132 del testo unico bancario, e sarebbe palesemente in contrasto con i diritti fondamentali dell’uomo.
La società intimata proponeva ricorso incidentale, lamentando l’erroneità del capo della decisione della Corte d’appello in tema di spese di lite.
La pronuncia
Il ricorso principale è stato rigettato, mentre quello incidentale è stato accolto. La Corte ha confermato che, per il diniego del riconoscimento in Italia di una decisione straniera a norma dell’art. 64, lett. g), della legge n. 218/1995, il requisito della contrarietà all’ordine pubblico deve essere valutato esclusivamente tenuto conto degli effetti che la pronuncia determina nell’ordinamento italiano. E’ dunque preclusa la verifica della “conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento (Cass., Sez. Un., 31 marzo 2021, n. 9006)”.
A tal fine e nell’ottica di “favorire la circolazione delle sentenze straniere”, occorre tenere conto della sola parte dispositiva della pronuncia, sebbene intesa nella sua concreta portata, attraverso il raffronto con la parte espositiva e quella motiva, in modo da accertare che “essa non contrasti con i sommi, inderogabili canoni” del sistema italiano.
Com’è infatti noto, il contenuto precettivo del dispositivo è generalmente neutro e, di conseguenza, laddove prevede “la condanna al pagamento di una somma di denaro non potrebbe mai essere, di per sé, contrario all’ordine pubblico, neppure nell’ipotesi in cui – ricorrendo ad un esempio volutamente assurdo – la sentenza straniera avesse accolto la domanda del sicario volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo per l’adempimento a regola d’arte della obbligazione contrattuale di assassinare la persona indicata dal committente”.
La Corte ha, pertanto, ritenuto l’insussistenza di alcuna violazione dell’ordine pubblico, avendo il giudice di Seoul, nel caso di specie, ravvisato la validità dei contratti, nonché la loro conformità alla locale normativa antiusura, ed essendo del tutto inconferente il richiamo dell’art. 132 del testo unico bancario italiano effettuato dalle parti ricorrenti “trattandosi di un mutuo erogato in Corea da un soggetto coreano ad un altro soggetto coreano”.
E’ stata, invece, considerata erronea la motivazione della Corte d’appello – a giustificazione dell’integrale compensazione delle spese legali – secondo cui la parte creditrice sarebbe stata, in ogni caso, tenuta a chiedere l’exequatur in Italia della decisione straniera e, quindi, a sopportare i relativi costi.
Al riguardo, la Corte ha rammentato che, a norma dell’art. 67 della legge n. 218/1995, occorre instaurare tale procedura solo “in caso di mancata ottemperanza … ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata”.
Il comportamento delle parti debitrici – che non hanno adempiuto alla pronuncia del giudice di Seoul, così costringendo la parte creditrice ad adire la Corte d’appello – determina la condanna delle stesse alla rifusione delle spese del procedimento ex art. 91 c.p.c. “sia dall’angolo visuale del principio della soccombenza, sia da quello del principio di causalità”.
