Corte costituzionale, sentenza 23 aprile 2024, n. 71
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 71 del 23 aprile 2024 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Cuneo avente ad oggetto l’art. 574-bis c.p. (delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero).
I fatti
Il caso che ha dato origine alla sentenza aveva ad oggetto una sottrazione internazionale di minori ad opera di una cittadina della Repubblica Ceca, la quale aveva trattenuto i figli nel proprio Stato di origine contro la volontà del padre. Quest’ultimo aveva voluto rimettere la denuncia-querela presentata contro la madre su invito della Corte d’appello di Brno che, nel disporre il rientro dei minori in Italia, aveva posto come condizione che il padre compisse tutti gli atti necessari ad evitare un inasprimento ulteriore dei rapporti tra i genitori e a favorire il recupero dell’armonia familiare. Una rimessione sostanzialmente priva di effetti, proprio a fronte della procedibilità d’ufficio del reato contestato.
Il Tribunale di Cuneo, pertanto, contestava la norma in esame nella parte in cui questa prevedeva la perseguibilità d’ufficio, anziché a querela, del reato. Secondo il Tribunale, la perseguibilità d’ufficio del reato previsto dall’art. 574-bis c.p. si sarebbe posta in contrasto con l’art. 3 Cost., per ingiustificata disparità di trattamento e irragionevolezza rispetto al diverso reato di sottrazione di persone incapaci di cui all’art. 574 c.p.
La decisione
Di diverso avviso la Corte costituzionale, che ha dichiarato infondata la questione.
Secondo la Corte, il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero protegge l’interesse familiare connesso all’esercizio della responsabilità genitoriale, la quale è funzionale alla protezione dell’interesse della persona minorenne. La Corte prende atto della crescente attenzione degli ordinamenti nazionali e sovranazionali nei confronti
della tutela del minore, nonché del rilievo pubblicistico dell’interesse protetto dai reati di sottrazione, che non è più correlato al mantenimento delle prerogative genitoriali, ma al rilevante allarme sociale determinato anche dalla difficoltà di ritrovare il minore all’estero e di ricondurlo in Italia. L’elemento specializzante dell’art. 574-bis c.p., consistente nel fatto che la conduzione o il trattenimento vengono realizzati all’estero, giustificano pertanto un trattamento diverso e ulteriore. Infatti, la condotta realizzata all’estero incide non solo sull’interesse del minore a crescere lontano da uno o da entrambi i genitori, ma anche sul diverso interesse a non vedersi sradicato dal suo
contesto di origine. La discrezionalità del legislatore non è stata, pertanto, esercitata in maniera irragionevole.
La Corte costituzionale, peraltro, non trascura la richiamata esigenza di ripristino dell’armonia familiare, ricordando al giudice di merito che la pena minima prevista dall’art. 574-bis c.p. è sotto il limite della possibilità di fruire della sospensione condizionale della pena, con conseguente possibilità di calibrare la pena anche in ragione di una ricomposizione familiare. Sussiste, infine, la possibilità di accedere alla giustizia riparativa.
