Nuove norme dell’Unione europea per la protezione contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica

di Caterina D'Osualdo

Lunedì 6 maggio 2024, è entrata in vigore la direttiva 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi (“azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica”), altrimenti note come SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Si tratta di azioni legali infondate e abusive che mirano a mettere a tacere chi lavora nell’interesse pubblico su questioni quali i diritti fondamentali, l’ambiente e l’accesso del pubblico alle informazioni.

La direttiva introduce un sistema di garanzie procedurali per i casi di SLAPP transfrontalieri.
Tali garanzie forniranno ai tribunali gli strumenti per gestire contenziosi abusivi e dissuaderanno i potenziali ricorrenti dall’intraprendere tali azioni.

Le persone destinatarie di una SLAPP potranno beneficiare di diverse garanzie processuali:
1) il rigetto anticipato della domanda in quanto manifestamente infondata;
2) una cauzione a carico dell’attore per le spese processuali e, se previsto dalla legge nazionale, per il risarcimento del danno;
3) il rimborso di tutti i tipi di spese relative al procedimento, inclusi i costi integrali della difesa anche oltre i parametri tariffari, salvo che tale importo sia eccessivo;
4) sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive o altre misure adeguate altrettanto efficaci, tra cui il risarcimento dei danni o la pubblicazione della decisione, se previsto dal diritto nazionale.

La direttiva prevede altresì forme di protezione da procedimenti abusivi intrapresi in paesi terzi rispetto all’Unione europea:
1) il rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza emessa in un paese terzo;
2) la possibilità di agire dinanzi al tribunale del proprio domicilio per il risarcimento dei danni e il pagamento delle spese sostenute in un procedimento iniziato in un paese terzo.

La direttiva introduce una specifica definizione di questione con implicazione transfrontaliera, in base alla quale una questione presenta sempre implicazioni transfrontaliere a meno che entrambe le parti siano domiciliate nello stesso Stato membro in cui è situato l’organo giurisdizionale adito e tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione in questione siano situati in tale Stato membro. Tali elementi dovranno essere determinati dal tribunale adito in funzione delle circostanze particolari di ciascun caso, tenendo conto, per esempio, dello specifico atto di partecipazione pubblica o degli elementi indicanti un possibile abuso, come nel caso in cui siano avviati procedimenti multipli in più di una giurisdizione.

Gli Stati membri dispongono ora di due anni per recepire le norme nei rispettivi sistemi nazionali. La direttiva è parte di una più ampia iniziativa, che comprende la raccomandazione 2022/758 della Commissione, già in fase di attuazione. Per maggiori dettagli si veda qui.

Clausola di esclusione della responsabilità: le informazioni e le opinioni di cui al presente articolo sono
quelle dell’autore e non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea.

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