Corte di giustizia UE, sentenza 18 aprile 2024, cause riunite C‑765/22 e C‑772/22, Air Berlin – ECLI:EU:C:2024:331
Il 18 aprile 2024, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata su due rinvii pregiudiziali concernenti l’interpretazione, da un lato, dell’art. 7, par. 1, e par. 2, lett. g) e h), e dell’art. 35 del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza e, dall’altro, dell’art. 3, par. 2, dell’art. 21, paragrafi 1 e 2, e dell’art. 34 del medesimo regolamento.
Fatti e procedimento principale
In data 1 novembre 2017, l’Amtsgericht Charlottenburg (Germania) apriva una procedura di insolvenza principale nei confronti del vettore aereo Air Berlin. Come noto, il giudice dello Stato membro nel quale si localizza il COMI (centro degli interessi principali) del debitore può aprire una procedura di insolvenza a carattere ‘universale’, ossia una procedura con effetti extraterritoriali nell’Unione.
La Air Berlin, in Spagna, aveva anche una ‘dipendenza’, ossia un’attività non transitoria. In base allo schema del regolamento insolvenza, i giudici del luogo della dipendenza possono, su richiesta di categorie diverse, aprire una procedura ‘secondaria’ i cui effetti, da un lato, sono territorialmente limitati ai beni presenti in quello Stato e, dall’altro, ‘erodono’ la portata extraterritoriale della procedura principale.
I dipendenti spagnoli licenziati dopo l’apertura del fallimento tedesco, davanti alle corti spagnole civili – prima dell’apertura di un’insolvenza secondaria – contestavano il licenziamento ed ottenevano un risarcimento del danno. Tale credito veniva insinuato nella procedura principale tedesca e, successivamente, nella procedura fallimentare secondaria spagnola che nel mentre era stata aperta.
Il credito insinuato in entrambe le procedure veniva classificato in modo diverso anche ai fini delle prelazioni. Come noto, l’ammissione dei crediti nei procedimenti avviene in base alla lex fori concursus del procedimento in cui il credito viene insinuato. Nel procedimento spagnolo, il credito, perché sorto prima dell’apertura del fallimento spagnolo (ma dopo l’apertura del fallimento principale), veniva ammesso con prelazione ordinaria sulla base della legge spagnola (para. 25).
Inoltre, l’amministratore della procedura principale tedesca aveva chiesto ed ottenuto in Spagna, prima che ivi fosse aperta la procedura fallimentare locale, il trasferimento di assets, che erano dunque stati portati in Germania. Tale autorizzazione al trasferimento veniva concessa nonostante l’esistenza, sempre in Spagna, di sequestri conservativi (para. 34).
La prima questione: la legge concorsuale applicabile al credito sorto tra l’apertura della procedura principale e secondaria
La Corte di giustizia, nell’interpretare l’art. 7 del regolamento insolvenza che fonda in via generale il principio della coincidenza tra forum e ius, conferma come ogni eccezione a tale regola debba essere interpretata restrittivamente (para. 56). Inoltre, la Corte ricorda come le procedure fallimentari abbiano effetto dalla loro ‘apertura’ (para. 52).
Nello specifico caso trattato dalla Corte, il credito dei lavoratori spagnoli era sorto prima dell’apertura della procedura fallimentare secondaria, quando era stata unicamente aperta la procedura universale avente carattere extraterritoriale (para. 62). Tale credito, secondo la Corte, deve essere qualificato sulla base della legge della procedura extraterritoriale rilevante al momento in cui era sorto; di contro, la legge della procedura locale disciplina i crediti fallimentari che sorgono dopo l’apertura della procedura.
La seconda e la terza questione: sul trasferimento dei beni richiesta dall’amministratore dell’insolvenza principale nonostante la ‘probabile’ apertura di una procedura secondaria
Anche a tutela della natura extraterritoriale della procedura principale (para. 70), la Corte afferma in primo luogo come i beni ‘appartenenti’ alla procedura secondaria diventino effettivamente tali solo a partire dal momento in cui tale procedura sia aperta (para. 71). Fino ad allora, dunque, i beni potenzialmente rientranti in una possibile procedura secondaria sono amministrati dall’amministratore della procedura principale che, nel rispetto nelle discipline materiali applicabili, può trasferire anche tutti i beni nello Stato membro in cui è aperta la procedura principale.
Tale trasferimento è possibile, secondo la Corte, anche laddove l’amministratore della procedura principale sia, appunto, a conoscenza della probabile apertura di una procedura locale, che verrebbe dunque ‘privata’ quota parte dei suoi futuri beni appartenenti alla massa fallimentare a tutela dei creditori locali, ed anche in ipotesi in cui i beni locali siano sottoposti a sequestri ignorati, perché non conosciuti, da un giudice locale diverso che autorizza il trasferimento (para. 81).
Secondo la Corte, in tal modo si garantisce il ‘ruolo predominante’ della procedura principale (para. 70).
La quarta questione: l’azione revocatoria
Proprio il fatto che l’amministratore della procedura principale può richiedere il trasferimento di beni del debitore anche laddove questi siano stati sottoposti a sequestro conservativo, ignorato, porta a verificare se l’art. 21(2) del regolamento insolvenza, dedicato alle azioni revocatorie promosse dall’amministratore della procedura secondaria, possa essere applicato al caso di specie per chiedere l’annullamento anche di atti dell’amministratore della procedura principale.
Nel valorizzare il dato testuale e la ratio della disposizione, vale a dire la tutela degli interessi dei creditori locali, la Corte nota come l’art. 21 non limiti la proponibilità delle azioni revocatorie e delle contestazioni di trasferimento di beni ai soli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore (para. 84), ragione per la quale, dunque, un amministratore di procedura può esercitare tale potere anche nei confronti di atti compiuti da altri amministratori.
