Corte di giustizia UE, sentenza 16 maggio 2024, causa C‑222/23, Toplofikatsia Sofia – ECLI:EU:C:2024:405
Con sentenza resa il 16 maggio 2024, la Corte di giustizia dell’UE si è pronunciata su una richiesta di rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte distrettuale di Sofia, concernente gli articoli 62 e 5 del regolamento n. 1215/2012 in relazione alla determinazione del domicilio del convenuto rilevante per la notificazione di atti.
I fatti
Toplofikatsia Sofia, una società di distribuzione di energia termica incorporata in Bulgaria, deposita una richiesta di ingiunzione per un pagamento presso il tribunale distrettuale di Sofia nei confronti di un cittadino bulgaro, a causa del mancato pagamento della fattura dovuta al consumo di energia termica in un appartamento a Sofia di sua proprietà.
Il tribunale distrettuale, nel corso delle attività istruttorie condotte in base al diritto bulgaro, rileva che il convenuto ha trasferito il proprio indirizzo in un altro Stato membro il 6 marzo 2010 e che non è in grado di individuarlo integralmente. Il giudice, sulla base di giurisprudenza interna interpretativa delle corrispondenti norme, dichiara che l’ingiunzione di pagamento può essere emessa finché il convenuto abbia un indirizzo registrato in Bulgaria, essendo a tal fine irrilevante la presenza di un secondo indirizzo all’estero.
Questa interpretazione rischia tuttavia di pregiudicare quanto disposto dall’art. 5 del regolamento n. 1215/2012, in quanto questa prevede che un debitore domiciliato in uno Stato membro possa essere convenuto solamente nei tribunali di tale Stato. Ancora, i cittadini bulgari che abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione si troverebbero potenzialmente in una situazione di discriminazione fondata sulla cittadinanza, in violazione dell’art. 18 TFUE. Infatti, conformemente all’articolo 53 del GPK (codice di procedura civile bulgaro), i cittadini di altri Stati membri dell’UE che risiedono permanentemente in Bulgaria ricevono le notifiche all’indirizzo dichiarato ai servizi competenti per l’immigrazione.
Quando terminano di risiedere nel territorio bulgaro, i giudici bulgari non sono più competenti nei loro confronti, in applicazione del criterio di competenza legato al domicilio. I cittadini bulgari, invece, non possono annullare la registrazione del loro indirizzo permanente e restano sempre tenuti ad avere un destinatario disposto a ricevere notifiche o comunicazioni a loro nome in Bulgaria.
Secondo il giudice del rinvio, dall’art. 94, par. 3, dello ZGR (legge sulla registrazione civile bulgara del 1992), in combinato disposto con l’art. 93, par. 2, di quest’ultimo, risulta che un cittadino bulgaro non può registrare un indirizzo esatto al di fuori della Bulgaria, dato che la sola annotazione effettuata dall’amministrazione al riguardo è quella dello Stato nel quale tale cittadino si è trasferito. È per tale motivo che l’art. 4 del KMChP (codice di diritto internazionale privato bulgaro) stabilisce come criterio di competenza, nei rapporti di diritto internazionale privato ai quali il diritto dell’Unione non si applica, la residenza abituale del convenuto.
In tale contesto, il giudice della Corte distrettuale di Sofia propone rinvio pregiudiziale sulle seguenti questioni interpretative:
1. Se l’art. 62, par. 1, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con gli articoli 18 e 21 del TFUE, debba essere interpretato nel senso di precludere la determinazione del domicilio di una persona fisica in base alla legislazione nazionale, quando quest’ultima stabilisce che l’indirizzo di residenza di cittadini dello Stato del giudice adito non possa essere trasferito in un altro Stato membro;
2. Se l’art. 5, par. 1, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con gli articoli 18 e 21 del TFUE, debba essere interpretato nel senso che ammette che disposizioni e giurisprudenza nazionali stabiliscano che un giudice di uno Stato membro non possa rifiutarsi di emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore che abbia
cittadinanza in tale Stato e sussista la fondata presunzione che difetti la competenza internazionale del giudice in quanto il debitore ha probabilmente il proprio domicilio in un altro Stato dell’Unione, circostanza che risulta dalla dichiarazione resa dal debitore all’autorità competente secondo cui egli ha un recapito anagrafico in un altro Stato. Se rilevi, in un caso del genere, il momento in cui tale dichiarazione è stata rilasciata;
3. Se l’art. 18 del TFUE, in combinato disposto con l’art. 47, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato, nel caso in cui la competenza giurisdizionale del giudice adito risulti da una disposizione diversa dall’art. 5, par. 1, del regolamento n. 1215/2012, nel senso che esso osta a disposizioni nazionali e ad una giurisprudenza nazionale, ai sensi delle quali l’emissione di un’ingiunzione di pagamento è consentita effettivamente soltanto nei confronti di una persona fisica che ha la propria residenza abituale nello Stato del giudice adito, ma l’accertamento che il debitore, se cittadino di tale Stato, ha stabilito la sua residenza in un altro Stato, non può essere effettuato soltanto sulla base del fatto che egli ha fornito allo Stato del giudice adito un recapito anagrafico (c.d. indirizzo “attuale”) situato in un altro Stato dell’Unione europea, laddove il debitore non sia in grado di dimostrare di essersi trasferito completamente nel secondo Stato e di non avere un indirizzo nel territorio dello Stato del giudice adito. Se rilevi, in un caso del genere, il momento in cui la dichiarazione concernente l’indirizzo attuale è stata rilasciata;
4. Qualora la prima parte della terza questione venga risolta nel senso che l’emissione di un’ingiunzione di pagamento è ammissibile, se, in tal caso, sia ammissibile che un giudice nazionale di uno Stato in cui i cittadini non possono rinunciare al loro recapito anagrafico nel territorio di tale Stato e non possono spostarlo in un altro Stato,
qualora sia investito di una domanda di emissione di un’ingiunzione di pagamento in un procedimento che non prevede la partecipazione del debitore, raccolga, ai sensi dell’art. 7 del regolamento 2020/1784, informazioni presso le autorità dello Stato in cui il debitore ha un recapito, concernenti l’indirizzo di quest’ultimo in tale Stato e la data della registrazione ivi avvenuta, al fine di ricercare la residenza abituale effettiva del debitore prima dell’adozione della decisione finale nella causa.
La decisione della Corte: la prima questione
La Corte osserva preliminarmente che il concetto di domicilio come inteso nel regolamento n. 1215/2012 è indipendente dalla cittadinanza della persona fisica, e la sua determinazione è in linea di principio competenza delle autorità dello Stato membro secondo il proprio diritto.
Tuttavia, risulta da costante giurisprudenza come l’applicazione di norme nazionali non deve pregiudicare l’effetto utile di un atto dell’Unione, mettendo in discussione i principi in esso sanciti (come stabilito nel caso Apostolides).
La legge bulgara distingue l’indirizzo permanente dall’indirizzo attuale. Il primo corrisponde all’indirizzo indicato nei registri anagrafici, è unico e non può essere modificato; il secondo corrisponde all’indirizzo in cui il cittadino risiede attualmente, e per i cittadini bulgari residenti all’estero si concretizza nella sola menzione dello Stato in cui risiedono.
La legge bulgara, tuttavia, individua come domicilio solamente l’indirizzo permanente, impedendo dunque a cittadini bulgari residenti all’estero di vedersi riconosciuto il proprio indirizzo di residenza abituale come domicilio. Sebbene spetterà al tribunale di rinvio accertare l’estensione del concetto di “domicilio”, la Corte ritiene che tale disposizione dell’ordinamento bulgaro pregiudichi l’effetto utile del regolamento n. 1215/2012, in quanto opera una sostituzione de facto del criterio del domicilio.
A tal riguardo, il legislatore dell’Unione ha previsto nel regolamento n. 1215/2012 il principio di applicazione delle norme uniformi sulla giurisdizione seguendo il criterio del domicilio, non della cittadinanza, e uno Stato membro non può discostarsi da questa scelta.
In conclusione, la Corte di giustizia risponde in senso affermativo alla prima questione: l’art 62, par. 1 del regolamento deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale che considera i cittadini di uno Stato membro residenti in un altro Stato membro come domiciliati ad un indirizzo che permane nel primo Stato.
La seconda e la terza questione
Il giudice del rinvio chiede inoltre se l’art. 4, par. 1, e l’art. 5, par. 1, del regolamento n. 1215/2012 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza interna, che conferisca al giudice di uno Stato membro la competenza a emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore che possa essere considerato con ragionevole certezza domiciliato nel territorio di un altro Stato membro.
Come già detto, l’art 5 del regolamento individua il domicilio come criterio di determinazione della giurisdizione: le eccezioni a questa disposizione sono indicate nelle sezioni da 2 a 7 del secondo capo dello stesso regolamento.
È dunque possibile conferire ad un tribunale di uno Stato membro la competenza giurisdizionale solamente sulla base dei criteri indicati in quelle sezioni: dunque, nel presente caso, il tribunale distrettuale di Sofia potrà emettere l’ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore che è domiciliato in un altro Stato membro con ragionevole certezza solo se può fondare la propria giurisdizione sulle situazioni contenute nelle sezioni 2-7 del regolamento n. 1215/2012. Le circostanze di fatto rilevanti sono quelle esistenti al momento della richiesta di emissione dell’ingiunzione.
Alla luce di tutto quanto precede, la Corte afferma che l’art. 4, par. 1, e l’art. 5, par. 1, del regolamento n. 1215/2012 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che conferisca al giudice di uno Stato membro la competenza ad emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore che possa essere ragionevolmente considerato domiciliato, alla data di presentazione della domanda d’ingiunzione di pagamento, nel territorio di un altro Stato membro, in situazioni diverse da quelle previste alle sezioni da 2 a 7 del capo II di tale regolamento.
La quarta questione
Con la quarta questione, il tribunale del rinvio chiede se l’art. 7 del regolamento 2020/1784 in materia di notifiche transfrontaliere debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice di uno Stato membro, competente a emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore che possa essere ragionevolmente considerato domiciliato nel territorio di un altro Stato membro, si rivolga alle autorità competenti e utilizzi i mezzi messi a disposizione da tale altro Stato membro per identificare l’indirizzo di tale debitore ai fini della notificazione o della comunicazione di tale ingiunzione di pagamento.
In via preliminare, la Corte afferma che qualora il tribunale del rinvio si ritenesse competente ad emettere l’ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore domiciliato in un altro Stato membro, allora dovrà necessariamente comunicarlo o notificarlo al debitore stesso.
La giurisprudenza della Corte di giustizia afferma che quando deve essere notificato o comunicato un atto giudiziale o extragiudiziale ad una persona domiciliata in uno Stato membro diverso da quello del tribunale che lo emette, qualora l’indirizzo di residenza abituale o domicilio non siano noti, sorge un obbligo di assistenza in capo alle autorità dello Stato in cui il notificato risiede nel reperimento dell’indirizzo del destinatario dell’atto da notificare o comunicare.
Poiché la notificazione dell’atto giudiziale o extragiudiziale ricade nell’ambito di applicazione del regolamento 2020/1784, il giudice responsabile per la notificazione può usare qualunque mezzo tra quelli indicati nell’art. 7 del regolamento per determinare il recapito del notificato in un altro Stato membro.
In conclusione, la Corte afferma che l’art 7 del regolamento 2020/1784 non osta a che un giudice di uno Stato membro, dotato di giurisdizione in merito all’emissione di un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore che si ritiene domiciliato in un altro Stato membro con ragionevole certezza, chieda assistenza alle autorità dello Stato membro ed impieghi i mezzi necessari alla determinazione del recapito del notificato.
