Tribunale per i minorenni di Roma, provvedimento 4.03.2024, n. 1305/2023 VG
Il Tribunale per i minorenni di Roma, con provvedimento 4 marzo 2024, si è pronunciato sulla competenza funzionale rispetto al procedimento di cui all’art. 29 del regolamento 2019/1111 (Bruxelles II ter), in tema di sottrazione internazionale di minorenni, dichiarando il proprio difetto di competenza in favore del tribunale ordinario.
I fatti
La pronuncia in esame riguarda un caso di sottrazione internazionale di minorenne all’estero, con successiva richiesta di ritorno in Italia da parte del padre sulla base della disciplina di cui alla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.
A seguito del diniego del rimpatrio da parte delle autorità giurisdizionali dello Stato di “rifugio” – che hanno escluso l’illiceità del trasferimento – il padre si era rivolto al Tribunale per i minorenni di Roma sulla base dell’art. 29 del regolamento 2019/1111, per ottenere una pronuncia nel merito della responsabilità genitoriale sul minore in suo
favore, con conseguente ordine di ritorno in Italia.
La pronuncia
Esaminando il ricorso presentato dal padre del minore, il Tribunale per i minorenni di Roma ha dichiarato il proprio difetto di competenza, in quanto le domande di pronuncia nel merito della responsabilità genitoriale su una persona minorenne ricadono nella competenza del tribunale ordinario.
Come noto, l’art. 29 del regolamento 2019/1111 è subentrato all’art. 11 del regolamento 2201/2003. La norma si applica esclusivamente qualora il giudice di uno Stato membro adito ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980 abbia accertato l’illiceità del trasferimento o del trattenimento del minore in uno Stato membro diverso da quello ove risiedeva abitualmente, ma abbia allo stesso tempo negato l’emissione dell’ordine di ritorno del minore ai sensi dell’art. 13, primo comma, lettera b) della Convenzione, oppure ai sensi dell’art. 13, secondo comma della stessa. In tali ipotesi, è previsto che le autorità giurisdizionali dello Stato di residenza abituale del minore possano decidere nel merito dei diritti di affidamento, eventualmente adottando una pronuncia che comporti il ritorno del minore. Tale decisione sarà esecutiva negli altri Stati membri secondo il regime c.d. “privilegiato” fissato dagli artt. 42 e seguenti del regolamento 2019/1111.
Il Tribunale per i minorenni di Roma ha osservato che il ricorso ai sensi dell’art. 29, par. 5 deve essere proposto al giudice dello Stato membro di residenza abituale del minore competente a decidere nel merito le controversie relative all’affidamento del minore del cui ritorno si tratta. In Italia, questo giudice non è il tribunale per i minorenni, bensì il tribunale ordinario (cfr. artt. 473 bis 47 c.p.c. e 38 disp. att. c.c.).
Nel giungere a questa conclusione, il Tribunale per i minorenni si è discostato espressamente dalla posizione assunta dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 16549 del 2010, la quale si era pronunciata sulla previgente disciplina di cui all’art. 11 del regolamento n. 2201/2003. In quell’occasione, la Suprema Corte aveva ritenuto applicabile il modello procedimentale stabilito dall’art. 7, commi 3 e 4, della Legge n. 64/1994 di ratifica della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, con conseguente attribuzione della competenza al tribunale per i minorenni. Al netto dei dubbi interpretativi che hanno interessato la previgente disciplina, il provvedimento in esame ha ritenuto che, attualmente, l’art. 29 del regolamento 2019/1111 (interpretato alla luce dei considerando 50, 51 e 52) stabilisca chiaramente il rapporto tra la decisione di diniego dell’ordine di ritorno, assunta dall’autorità giudiziaria dello Stato membro di rifugio, e la decisione assunta nello Stato di residenza abituale del minore dall’autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito del diritto di affidamento.
Conseguentemente, la domanda ex art. 29 del regolamento 2019/1111 avrebbe dovuto essere proposta al tribunale ordinario.
