Corte di giustizia UE, sentenza 5 settembre 2024, causa C-86/23, E.N.I. e Y.K.I. c. HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG – ECLI:EU:C:2024:689
Con sentenza del 5 settembre 2024 (causa C-86/23), la Corte di giustizia ha individuato tre condizioni in presenza delle quali una disposizione nazionale, che prevede la valutazione equitativa del danno morale subito dai familiari della vittima di un incidente stradale, possa considerarsi una “norma di applicazione necessaria” ai sensi dell’art. 16 del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”).
Il procedimento principale
I signori E.N.I. e Y.K.I., cittadini bulgari, perdevano la figlia a seguito di un incidente stradale avvenuto in Germania.
La coppia citava in giudizio innanzi al Tribunale di Sofia la HUK-COBURG, compagnia tedesca assicuratrice dell’autore dell’incidente, anche questi bulgaro, chiedendo un risarcimento per il danno morale subito pari a circa 125.000 euro ciascuno. La domanda veniva accolta solo parzialmente e il Tribunale condannava la compagnia assicurativa a un risarcimento di circa 50.000 euro per ciascuno dei genitori della vittima.
I due ricorrevano dinanzi alla Corte d’appello di Sofia, che tuttavia non accoglieva le loro richieste.
In primo luogo, riteneva che, ai sensi del diritto tedesco, applicabile alla fattispecie in forza dell’art. 4, par. 1, del regolamento “Roma II”, non risultava provato, quale presupposto essenziale per il risarcimento del danno morale, il “danno patologico” causato dal dolore e dalle sofferenze emotive patite.
In secondo luogo, respingeva l’argomentazione proposta dalla coppia secondo cui sarebbe venuta in gioco una norma della legge bulgara sulle obbligazioni e sui contratti, che prevede che il risarcimento del danno morale sia determinato dal giudice secondo equità. Tale disposizione avrebbe costituito, secondo gli appellanti, una “norma di applicazione necessaria” del foro, ai sensi dell’art. 16 del regolamento “Roma II”, applicabile alla fattispecie indipendentemente dal diritto straniero richiamato dalle norme di conflitto, in ragione del carattere “fondamentale” del principio equitativo nell’ordinamento bulgaro.
I due ricorrevano allora dinanzia alla Corte di cassazione bulgara. Questa rilevava innanzitutto la conformità della normativa tedesca alla direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità. Trattasi, in sostanza, di una direttiva che stabilisce l’ammontare minimo dei risarcimenti dei danni morali subiti dai familiari delle vittime di incidenti stradali.
Evidenziava, tuttavia, la notevole differenza nell’ammontare del risarcimento a seconda che questo fosse stato quantificato ai sensi del diritto tedesco o della norma bulgara. La Cassazione decideva dunque di sospendere il procedimento e formulare un quesito pregiudiziale alla Corte di giustizia, domandando se la norma bulgara, che dispone di quantificare il risarcimento del danno morale secondo equità, costituisse una “norma di applicazione necessaria” ai sensi dell’art. 16 regolamento “Roma II”.
La decisione della Corte
La Corte di giustizia si è anzitutto soffermata sulla portata dell’art. 16. Tale norma dovrebbe essere interpretata restrittivamente, in virtù della deroga in favore della legge del foro che essa pone al diritto straniero applicabile, e delle esigenze di certezza e prevedibilità sottese al regolamento, che un’interpretazione estensiva dell’art. 16 potrebbe minare.
Stanti queste premesse, la Corte ha messo in luce tre condizioni che spetta al giudice verificare per qualificare una disposizione come “norma di applicazione necessaria”. In primo luogo, devono sussistere “legami sufficientemente stretti” tra la situazione giuridica concreta e lo Stato membro del foro. In secondo luogo, tale qualificazione può avvenire solo in casi “eccezionali” e in particolare quando la norma sottenda un pubblico interesse che non possa essere perseguito mediante l’applicazione della legge straniera designata dalle norme di conflitto. In terzo luogo, la Corte ha precisato che anche le disposizioni nazionali tese a tutelare interessi individuali possono essere qualificate come norme di applicazione necessaria, a condizione che emerga chiaramente che la tutela degli stessi corrisponda a un “interesse pubblico essenziale”.
Nel caso concreto, la Corte ha evidenziato che, sebbene l’incidente fosse avvenuto in Germania, la situazione presentava alcuni legami con la Bulgaria, giacché i ricorrenti e l’autore dell’incidente erano cittadini bulgari; elementi, questi, che spetta al giudice del rinvio tenere in considerazione per verificare la sussistenza della prima condizione.
Quanto alla seconda e alla terza condizione, la Corte ha rilevato che, per quanto il criterio di equità previsto dalla norma bulgara costituisca un principio fondamentale dell’ordinamento del foro, anche la legge tedesca richiamata dalle norme di conflitto del regolamento prevede la possibilità di un equo risarcimento. È compito del giudice del rinvio, allora, stabilire se l’applicazione della legge tedesca permetta comunque di conseguire l’interesse pubblico tutelato dalla norma bulgara, a nulla rilevando la circostanza che l’applicazione della legge del foro determini una diversa quantificazione del danno rispetto all’applicazione della legge straniera.
La Corte ha infine precisato che la direttiva 2009/103/CE non detta dei criteri per determinare la portata dei risarcimenti delle vittime indirette di incidenti stradali. La norma bulgara, nel prevedere un criterio per quantificare il danno, non sarebbe stata, pertanto, adottata nell’ambito della trasposizione di tale direttiva.
Di conseguenza, ha ritenuto non rilevare, nella specie, il principio espresso in un precedente (sentenza 17 ottobre 2013, causa C-184/12, Unamar c. Navigation Maritime Bulgare, ECLI:EU:C:2013:663), secondo cui una norma imperativa può derogare alla legge di uno Stato membro che soddisfi la protezione minima prescritta da una direttiva, quando nella sua trasposizione il legislatore nazionale abbia considerato “cruciale” riconoscere all’individuo una protezione ulteriore rispetto a quella stabilita dalla direttiva.
