Corte di giustizia UE, sentenza 19 settembre 2024, causa C-501/23, DL c. Land Berlin – ECLI:EU:C:2024:776
Con sentenza 19 settembre 2024 (causa C-501/23), la Corte di giustizia dell’UE ha chiarito che la nozione di “centro degli interessi principali del debitore”, di cui all’art. 3, par. 1, del regolamento 2015/848 sulle procedure di insolvenza, non corrisponde alla nozione di “dipendenza” di cui all’art. 2, punto 10, dello stesso regolamento. La Corte ha altresì precisato che, ai fini dell’art. 3, par. 1, terzo comma, il “centro degli interessi principali del debitore” si trova nella sua sede principale di attività, quand’anche tale attività non implichi l’impiego di beni o di risorse umane.
Il procedimento principale
Il Land di Berlino chiedeva al Tribunale di Charlottenburg, in Germania, di aprire una procedura di insolvenza nei confronti di DL, suo debitore. DL aveva residenze a Berlino, Monaco, Los Angeles e nell’isola caraibica francese di Saint-Barthélemy. Il suo patrimonio consisteva in un conto bancario a Monaco, in partecipazioni in società di diritto monegasco e in altre attività patrimoniali e finanziarie in Germania. Svolgeva la funzione di presidente del consiglio di sorveglianza senza impiegare, a questo fine, beni e risorse umane.
Il Tribunale di Charlottenburg respingeva tuttavia la domanda per difetto di giurisdizione.
Su successivo ricorso di un creditore pubblico, il Tribunale federale di Berlino annullava tale decisione e rinviava la causa al giudice inizialmente adito, ritenendolo munito di giurisdizione, in base all’art. 3, par. 1, del regolamento sulle procedure di insolvenza. La norma, al primo comma, attribuisce la competenza ad aprire la procedura ai giudici dello Stato membro in cui si trova il “centro degli interessi principali del debitore” (c.d. “COMI”), inteso come “luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”. Il terzo comma precisa che “per le persone fisiche che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede principale di attività”.
Il Tribunale federale, tuttavia, ai fini della determinazione del “COMI”, non applicava il terzo comma. Rinveniva, invece, i criteri di determinazione del “COMI” nell’art. 2, punto 10, del regolamento, che fornisce la definizione di “dipendenza” del debitore, intesa come il luogo in cui questi esercita o ha esercitato nei tre mesi antecedenti all’apertura della procedura un’attività economica “con mezzi umani e con beni”.
Stante questa ricostruzione, il Tribunale non riteneva soddisfatta, nella specie, tale condizione. Giudicava, tuttavia, sussistere la giurisdizione tedesca, giacché, in ogni caso, l’attività di presidente di sorveglianza di DL in Germania poteva considerarsi svolta “in modo abituale e riconoscibile dai terzi”, a norma dell’art. 3, par. 1, primo comma del regolamento in parola.
Il debitore decideva di presentare ricorso alla Corte federale di giustizia in Germania, facendo valere l’incompetenza del giudice tedesco.
Viste le argomentazioni del Tribunale federale, la Corte tedesca si è chiesta se fosse davvero pertinente ricondurre la nozione di “COMI”, di cui all’art. 3, par. 1, primo comma, a quella di “dipendenza” prevista dall’art. 2, punto 10 del regolamento. Decideva, pertanto, di sospendere il giudizio e di rimettere la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Chiedeva, altresì, di chiarire se il “COMI” corrispondesse alla sede principale di attività del debitore, anche quando tale attività non avesse richiesto l’impiego di beni o risorse umane.
La pronuncia
La Corte di giustizia ha ritenuto che le nozioni di “COMI” e “dipendenza” debbano essere tenute ben distinte, ed interpretate in funzione del contesto e delle finalità del regolamento. La Corte ha chiarito, allora, che la nozione di “dipendenza” prevista dall’art. 2, punto 10, viene in gioco solo ai fini dell’art. 3, par. 2, che permette ai giudici di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il “COMI” di avviare una procedura secondaria, ma solo a condizione che ivi si trovi, appunto, una “dipendenza” del debitore. Individuare il “COMI” facendo uso dei criteri determinativi di una “dipendenza”, previsti per altri fini, comprometterebbe le esigenze di certezza e prevedibilità sottese ai criteri di giurisdizione del regolamento.
La Corte ha ritenuto poi che la circostanza che, nello svolgimento dell’attività imprenditoriale o professionale indipendente, il debitore non si sia avvalso di beni o risorse umane, non è sufficiente a superare la presunzione di cui all’art. 3, par. 1, terzo comma, secondo cui il “COMI” sarebbe sito nella sede principale di attività. Tale presunzione può essere superata, per la Corte, solo all’esito di una valutazione di un insieme di elementi oggettivi e verificabili dai terzi, in particolare dai creditori.
