Alcuni chiarimenti sulla competenza sussidiaria nel regolamento n. 650/2012 in materia di successioni

di Daniele Muritano

Corte di giustizia UE, sentenza 7 novembre 2024, causa C‑291/23, LS c. PL, ECLI:EU:C:2024:938

Con sentenza 7 novembre 2024 (causa C-291/23), la Corte di giustizia ha chiarito che, agli effetti dell’art. 10, par. 1, del regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni, per stabilire se i giudici dello Stato membro in cui si trovano alcuni beni ereditari siano competenti a statuire sull’intera successione, occorre accertare se tali beni fossero presenti in tale Stato al momento della morte, e non al momento della proposizione della domanda.

Il procedimento principale

Il caso riguarda la successione di una persona con doppia cittadinanza, egiziana e tedesca, deceduta in Egitto, che possedeva alcuni beni siti in Germania al momento della morte.

Il defunto, che aveva due figli, aveva istituito erede solo uno di essi. L’altro agiva in giudizio davanti al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania), per ottenere alcune informazioni e il pagamento di una somma a titolo di quota di riserva.

L’erede testamentario contestava la competenza del giudice tedesco a decidere sull’intera successione, giacché, a norma dell’art. 4 del regolamento, che attribuisce giurisdizione ai giudici dell’ultima residenza abituale del defunto, quest’ultima era da considerarsi in Egitto.

Il giudice tedesco riteneva però che la propria competenza a decidere sull’intera successione avrebbe potuto essere affermata in base all’art. 10, il quale prevede che:

“1. Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull’intera successione, nella misura in cui:

a) il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte; o, in mancanza,

b) la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché nel momento in cui l’organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale.

2. Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere su tali beni”.

Poiché il defunto era cittadino tedesco al momento della morte, il giudice tedesco si sarebbe potuto dichiarare competente a decidere sull’intera successione purché in Germania si fossero trovati alcuni beni ereditari.

Il Tribunale sollevava quindi questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, domandando quale momento bisognasse considerare per accertare la presenza di beni ereditari nello Stato membro del giudice adito, se quello della morte, o quello della proposizione della domanda. In questo secondo caso il giudice tedesco non avrebbe potuto ritenersi competente, in quanto al momento della presentazione della domanda non vi erano più beni ereditari in Germania.

La pronuncia

La Corte articola la decisione su tre livelli.

Sul piano letterale, l’art. 10, par. 1 richiama il “momento della morte” quale criterio per determinare sia la residenza abituale che la cittadinanza del defunto.

Sul piano sistematico, gli articoli 4 e 10, unitamente ai considerando 23 e 30, considerano determinante il momento della morte per stabilire la competenza, sia generale sia sussidiaria. Ciò garantisce uniformità nell’applicazione del regolamento.

Infine, sul piano teleologico, posto che tra gli obiettivi del regolamento vi è la certezza del diritto e la prevedibilità delle soluzioni, se la competenza dipendesse da eventi successivi, quali la liquidazione o il trasferimento dei beni, si creerebbe incertezza giuridica, compromettendo la realizzazione di detti obiettivi.

Da qui la conclusione per cui presupposto essenziale al fine di stabilire la competenza del giudice dello Stato membro ai sensi dell’art. 10, par. 1, è che il defunto possedesse beni ereditari in quello Stato al momento della morte.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.