Corte di giustizia UE, sentenza 14 novembre 2024, causa C‑394/22, Oilchart International NV c. O.W. Bunker (Netherlands) BV – ECLI:EU:C:2024:952
Con sentenza 14 novembre 2024 (causa C‑394/22), la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 1, par. 2, lettera b), del regolamento (UE) 1215/2012 del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I bis”). Tale disposizione, secondo la versione linguistica italiana, esclude dall’ambito di applicazione materiale del regolamento “i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini”.
Il procedimento principale
La Oilchart International NV (“Oilchart”), una società di diritto belga, ha proposto ricorso in Belgio contro la O.W. Bunker Netherland BV (“OWB”), società di diritto olandese, al fine di ottenere una condanna al pagamento di una fattura non saldata, inerente a servizi di rifornimento di carburante marittimo.
Il ricorso proposto in Belgio dalla Oilchart è intervenuto in seguito alla dichiarazione di fallimento della OWB da parte di un tribunale olandese e all’insinuazione al passivo, da parte della Oilchart, del credito risultante dalla fattura non saldata.
Il giudice del rinvio ha domandato alla Corte di giustizia se l’art. 1, par. 2, lettera b) del regolamento Bruxelles I bis si applichi a un’azione intentata in uno Stato membro nei confronti di una società e diretta al pagamento di merci consegnate, che non menziona la procedura di insolvenza precedentemente aperta nei confronti di tale società in un altro Stato membro, né che il relativo credito sia già stato insinuato al passivo.
La pronuncia della Corte
In primo luogo, la Corte di giustizia si è soffermata sul rapporto tra il campo di applicazione del regolamento Bruxelles I bis e il campo di applicazione del regolamento (CE) 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza, applicabile all’epoca dei fatti di causa e oggi sostituito dal regolamento (UE) 2015/848.
A tale proposito, ha ribadito che gli ambiti di applicazione di tali regolamenti devono essere interpretati in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione o lacuna tra le rispettive norme. Inoltre, ha precisato che, in considerazione della nozione “materia civile e commerciale” adottata dal regolamento Bruxelles I bis, tale regolamento reca un ampio ambito di applicazione. Al contrario, nelle parole della Corte, l’ambito di applicazione del regolamento 1346/2000 non deve essere oggetto di un’interpretazione estensiva.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza che stabilisce l’esclusione, dall’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis, delle azioni che derivano direttamente da procedure di insolvenza e ad esse strettamente connesse. Secondo la Corte, rientrano dunque nell’ambito di applicazione del regolamento 1346/2000 solo le azioni che rispondono a tale duplice criterio.
Quanto al primo criterio, ha stabilito che “l’elemento determinante per identificare l’ambito in cui rientra un’azione non è il contesto procedurale nel quale quest’ultima si inserisce, bensì il fondamento giuridico dell’azione stessa”. Alla luce di quanto precede, occorre verificare se il diritto su cui si fonda l’azione trovi la propria fonte nelle “norme comuni di diritto civile e commerciale” oppure nelle norme speciali sulle procedure di insolvenza.
Pertanto, la Corte ha giudicato che le obbligazioni contrattuali, invocate nell’ambito dell’azione proposta dalla Oilchart, nonché i “meccanismi di esecuzione” previsti al riguardo, trovano il loro fondamento nelle norme generali in materia di contratti e non in quelle speciali previste per le procedure di insolvenza. Secondo la Corte, tale fondamento giuridico non viene modificato dall’apertura di una procedura di insolvenza, né dalla designazione di un curatore.
Quanto al secondo criterio, ha precisato che è l’intensità del nesso esistente tra un’azione giudiziaria e la procedura di insolvenza ad essere determinante per l’esclusione dell’art. 1, par. 2, lettera b) del regolamento Bruxelles I bis. Nell’applicare questo criterio al caso di specie, la Corte ha giudicato che la sola identità tra il credito fatto valere dinanzi al giudice del rinvio e quello insinuato dinanzi ai curatori fallimentari non è sufficiente per far ricadere tale azione nell’esclusione menzionata.
Di conseguenza, ha escluso l’applicazione dell’articolo 1, par. 2, lettera b) del regolamento Bruxelles I bis all’azione del procedimento principale.
