La presenza di contestazioni impedisce il rilascio del certificato successorio europeo

di Daniele Muritano

Corte di giustizia UE, sentenza 23 gennaio 2025, causa C‑187/23, Albausy – ECLI:EU:C:2025:34

Con sentenza 23 gennaio 2025, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata in merito all’interpretazione dell’art. 67, par. 1, del regolamento n. 650/2012 sulle successioni internazionali, concernente il rilascio del certificato successorio europeo (CSE).

Il procedimento

La causa ha origine da una controversia successoria avviata dalla moglie superstite di un cittadino francese deceduto in Germania. La donna aveva richiesto il rilascio di un CSE sulla base di un testamento che la nominava unica erede. Il figlio e i nipoti del defunto avevano contestato la validità del testamento, sostenendo che il defunto non avesse più la capacità di testare al momento della redazione del documento e che la firma apposta non fosse autentica.

Il Tribunale di Lörrach, dopo aver accertato che le contestazioni erano infondate, si è trovato di fronte a dubbi interpretativi riguardanti l’art. 67, par. 1, del regolamento n. 650/2012. In particolare, il giudice nazionale si chiedeva se le contestazioni sollevate nel corso del procedimento di rilascio del CSE potessero ostare al rilascio del certificato stesso e se l’autorità di rilascio avesse il potere di esaminare e respingere tali contestazioni.

Le questioni pregiudiziali

Il Tribunale di Lörrach sospendeva il procedimento di rilascio del CSE sottoponendo alla Corte quattro questioni pregiudiziali:

1) Se l’art. 67, par. 1, secondo comma, lett. a), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che esso si riferisce anche a contestazioni sollevate nel corso dello stesso procedimento di rilascio del CSE e che il giudice non è autorizzato ad esaminarle e, quindi, non soltanto a contestazioni sollevate nel contesto di un altro procedimento.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’art. 67, par. 1, secondo comma, lett. a), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che un CSE non può essere rilasciato nemmeno laddove nel corso del procedimento di rilascio siano sollevate contestazioni che sono state già esaminate nel corso del procedimento di emissione del certificato ereditario ai sensi del diritto tedesco.

3) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’art. 67, par. 1, secondo comma, lett. a), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che si riferisce a qualsiasi contestazione, anche quando si tratta di contestazioni non circostanziate e al riguardo non debba essere acquisita alcuna prova formale.

4) In caso di risposta negativa alla prima questione: in quale forma il giudice debba indicare i motivi che lo hanno portato a respingere le contestazioni e a rilasciare il CSE.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato irricevibile la domanda pregiudiziale, poiché l’art. 267 del TFUE consente il rinvio pregiudiziale soltanto agli organi nazionali che esercitano funzioni giurisdizionali e tali sono soltanto quelli che hanno il potere di dirimere una controversia in modo vincolante.

Il Tribunale di Lörrach, dice la Corte, nel rilasciare il CSE non esercita funzioni giurisdizionali, ma amministrative. Il CSE, infatti, non produce effetti analoghi a quelli propri di una decisione giudiziaria, ma ha solo natura informativa e probatoria.

La Corte ha inoltre precisato che, ai sensi dell’art. 67, par. 1, del regolamento n. 650/2012, il rilascio del CSE europeo è subordinato all’assenza di contestazioni riguardanti gli elementi da certificare e che qualsiasi contestazione, anche se infondata o non circostanziata, sollevata nel corso del procedimento di rilascio, osta al rilascio del certificato, salvo sia già stata respinta in modo definitivo in un altro procedimento giurisdizionale.

Se così non fosse, il rilascio di un CSE in presenza di elementi da certificare oggetto di contestazioni rischierebbe di essere fonte di controversie.

Ciò si ricaverebbe, a dire della Corte, dal modulo che obbligatoriamente deve essere utilizzato per il rilascio del CSE, che all’ultima pagina prevede che l’autorità di rilascio debba certificare che “al momento in cui ha redatto il certificato, i beneficiari non ne contestavano nessun elemento”.

Su questo punto si osserva che, nel caso concreto, la contestazione era stata sollevata non dai “beneficiari” dell’eredità (beneficiaria, infatti, era la sola moglie che aveva richiesto il CSE, mentre le contestazioni erano state sollevate da coloro che erano stati esclusi dall’eredità).

Conseguenze della sentenza

La sentenza è rilevante in primo luogo in quanto chiarisce che le autorità nazionali (per l’Italia: i notai) incaricate del rilascio del CSE non esercitano funzioni giurisdizionali. Di conseguenza, non rientrando nella definizione di “organo giurisidizionale” di cui all’art. 3, par. 2, del regolamento n. 650/2012, tali autorità non possono sollevare questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 267 TFUE.

La Corte ha inoltre ribadito, argomentando anche da taluni considerando del regolamento, che il contenuto del CSE deve essere affidabile e che pertanto deve essere rilasciato solo in assenza di contestazioni relative gli elementi da certificare.

L’autorità di rilascio, inoltre, non essendo organo giurisdizionale munito di poteri decisori, non ha il potere di stabilire se le contestazioni sollevate siano palesemente infondate o insignificanti. Qualsiasi contestazione (anche, in ipotesi, una contestazione del tutto strumentale) impedisce il rilascio del CSE.

Da ciò sembra potersi ricavare che, in definitiva, il procedimento di rilascio del CSE sia “puramente consensuale”.

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