Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 21 marzo 2025, n. 13191
Con ordinanza 21 marzo 2025, n. 13191, la Corte di cassazione ha indicato i parametri che debbono essere presi in considerazione per stabilire se una clausola di scelta del foro contenuta nelle condizioni generali di un contratto di trasporto aereo possa essere considerata abusiva. La decisione verte sull’art. 25, par. 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis”). La norma attribuisce la giurisdizione ai giudici dello Stato membro designati in una clausola attributiva di competenza, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro.
I fatti
Un passeggero aveva acquistato un biglietto aereo da Venezia a Lamezia Terme, operato da Ryanair, compagnia aerea irlandese. Il volo, però, faceva ritardo, ed egli decideva di chiedere, dinanzi al giudice di pace di Venezia, il pagamento di una somma di denaro a Ryanair. Ryanair si opponeva al decreto ingiuntivo, e instaurava un giudizio davanti al Tribunale di Venezia, il quale si dichiarava tuttavia sprovvisto di competenza giurisdizionale, giacché nelle condizioni generali del contratto di trasporto vi era una clausola di scelta del foro a favore del giudice irlandese da considerarsi valida ed efficace.
Il passeggero decideva di impugnare la decisione davanti alla Corte di cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, il carattere abusivo della clausola in parola. Secondo il ricorrente, il tribunale lagunare, nell’accertare la validità sostanziale della clausola, non si sarebbe conformato all’art. 3 della direttiva 93/13/CEE che, nell’ambito dei contratti conclusi tra un professionista e un consumatore, qualifica come abusiva la clausola che, senza essere stata oggetto di negoziato individuale, determina uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, a danno del consumatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso.
Nell’indicare i parametri a cui il Tribunale di Venezia dovrà attenersi, la Corte si è richiamata ai passaggi argomentativi di una pronuncia della Corte di giustizia dell’UE concernente la stessa clausola oggetto del procedimento (sentenza 19 novembre 2020, Ryanair, causa C-519/19, ECLI:EU:C:2020:933).
La Cassazione ha affermato che la circostanza che il contratto sia stato stipulato online non rende di per sé nulla la clausola di scelta del foro. Tuttavia, è necessario che il giudice accerti in limine litis se detta clausola sia stata oggetto di accordo tra le parti, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 25, par. 1, del regolamento Bruxelles I bis. Tale disposizione rimette la valutazione della validità sostanziale della clausola alla legge dello Stato membro del giudice adito, da interpretarsi, nel caso di specie, conformemente alla richiamata direttiva 93/13/CEE, ed in particolare al suo art. 3. La direttiva costituisce, infatti, una normativa generale di tutela dei consumatori, destinata a trovare applicazione in tutti i settori di attività economica, compreso quello del trasporto aereo.
Nel caso in cui il giudice accerti che la clausola è invalida, e applichi l’art. 7, punto 1, lett. b), del regolamento Bruxelles I bis – la norma che, per i contratti di prestazione di servizi, attribuisce la giurisdizione al giudice del luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto – esso dovrà essere interpretato conformemente a quanto statuito dalla Corte di giustizia, secondo cui, nel caso di voli diretti, tanto il luogo di partenza quanto quello di arrivo dell’areo devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto del contratto (sentenza 9 luglio 2009, Rehder, causa C-204/08, ECLI:EU:C:2009:439; ordinanza 13 febbraio 2020, Flightright, C-606/19, ECLI:EU:C:2020:101).
