La relazione della Commissione europea sull’applicazione del regolamento Bruxelles I bis

di Roberta Bardelle

Il 2 giugno 2025, la Commissione europea ha pubblicato l’attesissima relazione (COM(2025)268) sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis). La relazione è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che illustra in dettaglio una serie di temi selezionati affrontati nella relazione. Entrambi i documenti si basano su un ampio studio di valutazione pubblicato nel gennaio 2023, nonché sui risultati del progetto “Regulation BIa: a standard for free circulation of judgments and mutual trust in the European Union” (JUDGTRUST).

La relazione offre una valutazione globale sull’applicazione del regolamento, prestando particolare attenzione ai suoi aspetti più problematici in vista di un possibile recast nei limiti di cui all’art. 79 del regolamento stesso. Esamina, inoltre, una serie di questioni nuove ed emergenti, quali la digitalizzazione, i ricorsi collettivi e gli aspetti che potrebbero trarre beneficio da una semplificazione e modernizzazione delle norme vigenti.

La relazione attesta che “il regolamento è uno strumento di grande successo” e che i progressi dallo stesso introdotti, tra cui l’abolizione dell’exequatur, hanno certamente rafforzato la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale fra gli Stati Membri. Le sue regole generali “chiare e semplici” risultano nel complesso molto apprezzate dagli operatori del diritto.

La relazione sottolinea, inoltre, il ruolo essenziale della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme. Sebbene diverse questioni complesse richiedano chiarimenti, data la “soddisfazione generale per il funzionamento del regolamento, qualsiasi modifica dovrebbe rispondere a reali difficoltà pratiche e non dovrebbe portare a una revisione del sistema ben funzionante del regolamento”, secondo la Commissione.

Più specificatamente, la relazione affronta l’ambito di applicazione di cui all’articolo 1 (in particolare l’esclusione dell’arbitrato, prospettando sul punto l’opportunità di chiarimenti in tema di litispendenza) nonché una serie di questioni relative all’applicazione degli articoli 2 e 3 (ad esempio in tema di provvedimenti provvisori, i cui limiti di circolazione sembrano aver causato problemi pratici), comprese le definizioni ed in particolare si sofferma  sulla nozione di “decisione” e su quella di “autorità giurisdizionale” con riferimenti alla sentenza Pula Parking (C-551/15: si veda qui).

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione delle norme sulla competenza, viene affrontata la questione dell’eventuale estensione delle norme in materia di competenza ai convenuti domiciliati in paesi terzi.

Tra i temi evidenziati in merito alle norme di competenza speciali e alternative, di cui agli articoli 7-9, si segnalano in particolare le seguenti questioni:

  • l’interpretazione sempre più ampia della nozione di “materia contrattuale”,
  • la determinazione del “luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali” (art. 7, punto 1)
  • per quanto riguarda gli illeciti civili (art. 7, punto 2), la determinazione, spesso problematica, del “luogo del danno in caso di perdita meramente pecuniaria” e, infine,
  •  l’applicazione del principio del “mosaico” nei casi riguardanti la violazione del diritto alla tutela della vita privata. Per quanto riguarda quest’ultima, si fa riferimento anche alle implicazioni nei casi c.d. “SLAPP” di cui alla direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi (“azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica”).

Per quanto riguarda le norme a tutela dei consumatori di cui agli articoli da 17 a 19, la relazione evidenzia una serie di questioni critiche, tra cui la definizione di “consumatore” e di “direzione di un’attività commerciale”; inoltre emerge che non da tutti gli Stati membri è condivisa la ratio dell’esclusione dei contratti di trasporto.

Vengono poi indicate alcune questioni minori relative all’applicazione dell’articolo 24 sulla competenza esclusiva, che probabilmente riflettono un’esigenza di migliore formulazione del testo.

Relativamente alle norme in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, si conclude che il sistema del regolamento, che ha abolito l’exequatur, funziona generalmente bene nella pratica e ha avuto un effetto positivo sui costi e sul carico di lavoro dei tribunali. Al riguardo, la relazione fa riferimento a una serie di sentenze della CGUE sull’applicazione dell’eccezione di ordine pubblico, tra cui i casi Diageo Brands (C-681/13), H Limited (C-568/20) e, più recentemente, Real Madrid (C-633/22). La CGUE ha confermato l’importanza di una applicazione restrittiva dell’eccezione relativa all’ordine pubblico, pur creando spazio per la sua applicazione ove entri in gioco la violazione di un diritto fondamentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE (quale ad esempio la libertà di stampa).

Infine, la relazione riflette sul rapporto fra le norme del regolamento e gli altri strumenti convenzionali in essere (articoli 67-74), facendo riferimento in particolare alla Convenzione di Lugano, alla Convenzione di New York e alle convenzioni bilaterali degli Stati membri con Stati terzi.

Altre importanti questioni orizzontali evidenziate sono:

  •  la potenziale applicazione problematica delle norme del regolamento nei casi di ricorso collettivo, come risulta anche da una serie di sentenze della CGUE, e
  • l’impatto della digitalizzazione, compreso l’aumento dei contenuti digitali e delle tecnologie blockchain e la digitalizzazione delle procedure giudiziarie.

Si riportano qui le osservazioni conclusive della relazione:

“In oltre dieci anni di applicazione, il regolamento ha funzionato bene e, in generale, ha conseguito i suoi obiettivi principali: migliorare la certezza del diritto per quanto riguarda le autorità giurisdizionali competenti per le controversie transfrontaliere e semplificare il meccanismo di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni.

Tuttavia, in un settore che non è stato pienamente affrontato nella rifusione del regolamento, ossia l’estensione delle norme sulla competenza al fine di includere i convenuti non domiciliati in uno Stato membro, è necessaria un’ulteriore analisi per decidere se sia opportuno che tale estensione sia oggetto di un intervento legislativo.

Si potrebbe inoltre prendere in considerazione una serie di concetti per ulteriori chiarimenti o semplificazioni al fine di migliorarne l’applicazione pratica. Ciò vale per diverse disposizioni che riguardano l’ambito di applicazione, quali l’esclusione dell’arbitrato, nonché la nozione di “autorità giurisdizionale” o quella relativa ai provvedimenti provvisori o cautelari.

Analogamente, si potrebbe valutare la possibilità di semplificare e potenziare ulteriormente l’efficacia delle disposizioni in materia di competenza giurisdizionale, in particolare quelle di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, nonché di quelle relative ai contratti conclusi da consumatori.

Una riflessione analoga potrebbe valutare se le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione possano essere ulteriormente razionalizzate e semplificate.

È inoltre necessaria un’ulteriore analisi per decidere se gli strumenti procedurali necessari per coprire determinati tipi di domande, come quelli comunemente denominati ricorsi collettivi, possano essere ulteriormente potenziati mediante un intervento legislativo.

Si potrebbe infine esaminare la possibilità di migliorare il coordinamento tra il regolamento e gli strumenti internazionali e le modalità per modernizzare e semplificare le procedure previste dal regolamento nel contesto della riforma digitale dei sistemi di giustizia civile.

La Commissione avvierà pertanto un riesame formale del regolamento al fine di vagliare ed eventualmente preparare una proposta di modifica o di rifusione del regolamento conformemente alle norme per legiferare meglio, qualora tale riesame giunga alla conclusione che le modifiche sono necessarie e appropriate”.

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