Corte di cassazione, Sezione II, sentenza del 7 maggio 2025, n. 11964 – ECLI:IT:CASS:2025:11964CIV
Con sentenza 7 maggio 2025, n. 11964, la Corte di cassazione si è pronunciata sull’art. 25 della legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, nella parte in cui prevede che alle società e agli enti affini si applica la legge italiana qualora in Italia se ne trovi l'”oggetto principale”.
Nel caso di specie, la Corte si è interrogata sulla conformità di tale norma al principio di libertà di stabilimento sancito dal diritto dell’Unione e, in particolare, dagli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE). La Corte di giusitizia dell’UE, cui la Cassazione ha rivolto un quesito pregiudiziale nel corso del procedimento, ha dichiarato che tali disposizioni “devono essere interpretate nel senso che ostano all’adozione, da parte di uno Stato membro, di una normativa che preveda l’applicazione del proprio diritto nazionale agli atti di gestione di una società stabilita in un altro Stato membro, ma che svolga le proprie attività nello Stato membro d’origine”. Questo a condizione, peraltro, che eventuali restrizioni alla libertà di stabilimento non siano imposte da “motivi imperativi di interesse generale”.
La Cassazione, uniformandosi a questa decisione, ha disapplicato l’art. 25 della legge n. 218/1995.
I fatti
Nel 2004, la società italiana Agricola Torcrescenza S.r.l. trasferisce la propria sede nel Granducato del Lussemburgo, cambiando la propria denominazione sociale in STE S.àr.l. Nel 2010, l’amministratrice unica della STE S.àr.l. nomina mandatario generale e procuratore un soggetto estraneo alla società. Nel 2012 detto procuratore conferisce il Castello di Tor Crescenza (unico patrimonio della STE S.àr.l.) alla società italiana ST Srl, che lo conferisce a sua volta alla società italiana Edil Work 2 Srl.
Nel 2013, la STE S.àr.l. chiede al Tribunale di Roma che venga dichiarata la nullità degli atti di conferimento per inefficacia della procura conferita a un soggetto estraneo alla società. Il Tribunale di Roma rigetta la domanda, ritenendo “non invalidamente conferita la procura”.
In sede di impugnazione, la Corte d’appello di Roma accoglie il gravame e applica la legge italiana in virtù dell’art. 25 della legge n. 218/1995, nella parte in cui dispone l’applicabilità di tale legge a quegli enti il cui “oggetto principale” si trovi in Italia. Ritiene che il conferimento di poteri illimitati di gestione a un soggetto estraneo alla società sia in contrasto con l’art. 2381, comma 2, c.c., che prevede la delega delle attribuzioni del consiglio di amministrazione unicamente ai componenti del consiglio stesso. La Corte d’appello dichiara pertanto nulla la procura e inefficace il conferimento del Castello di Tor Crescenza alle due società convenute.
La pronuncia
Le società EDIL WORK 2 Srl e ST Srl hanno proposto ricorso per cassazione. Con ordinanza interlocutoria n. 11600/2022, la suprema Corte ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di chiarire in via pregiudiziale se uno Stato membro possa applicare le proprie leggi a una società che, pur avendo trasferito la sede in un altro Stato membro e adeguato la propria struttura alle nuove norme, continui a svolgere la sua attività principale nello Stato membro d’origine. La Corte di giustizia, con sentenza 25 aprile 2024 (causa C-276/22), ha chiarito che gli artt. 49 e 54 del TFUE devono essere interpretati nel senso che “ostano alla normativa di uno Stato membro che prevede in via generale l’applicazione del suo diritto nazionale agli atti di gestione di una società stabilita in un altro Stato membro, ma che svolge la parte principale delle sue attività nel primo Stato membro”.
La Corte di giustizia ha evidenziato che una normativa che imponga a una società stabilita in un certo Stato membro, ma operante principalmente in un altro Stato, di rispettare le leggi di entrambi gli Stati potrebbe ridurre l’attrattiva della libertà di stabilimento, rappresentando un ostacolo al suo esercizio. La Corte di giustizia ha osservato che una restrizione alla libertà di stabilimento può essere ammessa solo se giustificata da “motivi imperativi di interesse generale”, i quali però non emergono dal tenore letterale né dell’art. 25 della legge n. 218/1995 né dell’art. 2381 c.c. La Corte di giustizia rileva che, se è vero che il Governo italiano ha sostenuto che tale restrizione alla libertà di stabilimento sia giustificata dall’obiettivo di tutela dei soci, dei creditori, dei dipendenti e dei terzi, è altrettanto vero che interpretare l’art. 25 della legge n. 218/1995 nel senso di considerare che qualsiasi atto di gestione debba essere assoggettato alla normativa italiana eccede quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di tutela degli interessi menzionati.
In virtù della decisione della Corte di giustizia dell’UE, la Corte di cassazione ha ritenuto di disapplicare l’art. 25 della legge n. 218/1995 e di applicare il diritto lussemburghese. In particolare, ha considerato necessario il rinvio al giudice di merito che, alla luce della disciplina lussemburghese delle società a responsabilità limitata, determini la validità o meno della procura conferita dall’amministratrice unica a un soggetto estraneo alla società.
