Lo Stato membro quale “danneggiato” e applicabilità delle norme sulla giurisdizione a tutela della parte debole in materia di assicurazioni nel regolamento Bruxelles I bis

di Stefano Dominelli

Corte di giustizia UE, sentenza 30 aprile 2025, causa C-536/23, Bundesrepublik Deutschland c. Mutua Madrileña Automovilista – ECLI:EU:C:2025:293

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza 30 aprile 2025 (causa C-536/23), si è nuovamente pronunciata sulla portata applicativa degli articoli 11, par. 1, lett. b) e 13, par. 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I bis”), in materia di assicurazioni.

Il procedimento principale

Una dipendente della Repubblica federale di Germania rimaneva coinvolta in un sinistro stradale in Spagna. Il datore di lavoro, avendo continuato a corrispondere lo stipendio alla dipendente, subentrava nel credito che questa aveva maturato nei confronti della compagnia assicurativa spagnola.

La Germania conveniva in giudizio la società assicuratrice dinanzi al tribunale di Monaco di Baviera invocando il forum actoris previsto per le azioni dirette del danneggiato contro l’assicuratore ex art. 13, par. 2, e art. 11, par. 1, lett. b), del regolamento Bruxelles I bis.

La società convenuta eccepiva l’incompetenza del giudice adito sostenendo che le norme a protezione delle parti deboli non potessero trovare applicazione nel caso di specie, posto che parte attrice non presentava elementi di debolezza. Il tribunale di primo grado dichiarava il difetto di competenza e, in appello, veniva sollevata la questione pregiudiziale sulla quale si è espressa la Corte di giustizia.

Sulla portata soggettiva delle norme a tutela della parte debole

La Corte di giustizia dell’Unione europea specifica come le norme a tutela del danneggiato, in materia di assicurazioni, siano applicabili anche laddove ad invocarle sia uno Stato membro. Già in passato la Corte si era espressa su domande simili ed aveva concluso per l’inclusione di enti pubblici, anche di significative dimensioni, nel novero dei danneggiati di cui agli artt. 10 e ss. del regolamento Bruxelles I bis (v. già sentenza 20 luglio 2017, MMA IARD, causa C‑340/16, ECLI:EU:C:2017:576).

La Corte conferma e specifica che, pur consapevole della ratio delle norme che presidiano la tutela della parte debole, e contrariamente a quanto aveva fatto il giudice di prime cure nel caso di specie, la nozione di parte danneggiata non richiede una verifica circa l’esistenza di debolezza effettiva. Diversamente, si introdurrebbero eccessivi elementi di incertezza ed imprevedibilità nell’applicazione del diritto dell’Unione.

Inoltre, la nozione di “parte danneggiata” che può citare in giudizio l’assicuratore (laddove l’azione diretta sia possibile) dinanzi all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore, risulta essere particolarmente ampia (v. già sentenza 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, causa C-347/08, ECLI:EU:C:2009:561). Questa ricomprende tanto il danneggiato diretto (nel caso di specie, la vittima del sinistro) quanto il danneggiato indiretto (lo Stato membro) che, continuando a corrispondere lo stipendio, subentra ex lege nel credito del primo.

Sul punto, tuttavia, la Corte di giustizia individua un limite: benché lo Stato membro che sia anche datore di lavoro possa essere considerato danneggiato ai sensi e per gli effetti della disciplina in parola, le norme a tutela delle parti deboli nei rapporti assicurativi non trovano applicazione nei rapporti tra professionisti del settore, perché, proprio in ragione di tale loro qualità, definitoriamente non sono “deboli”. In questo senso, nelle diverse ipotesi in cui uno Stato membro agisca (unicamente) nella sua qualità di ente di previdenza sociale piuttosto che nella sua qualità di datore di lavoro danneggiato, non potrebbe essere considerato parte debole e, dunque, non potrebbe invocare le relative norme di protezione.

Sul forum actoris dello Stato membro datore di lavoro

Come rilevato dalla stessa Corte di giustizia, dal quesito pregiudiziale sollevato, il foro dell’attore riconosciuto allo Stato membro danneggiato sembrava dipendere dal domicilio del danneggiato principale. Ancora una volta riconfermando precedente giurisprudenza, la Corte sancisce l’autonomia del foro del danneggiato che agisce in giudizio rispetto ai fori di protezione di altri soggetti (v. già sentenza 13 dicembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen, C‑463/06, EU:C:2007:792). In altre parole, lo Stato datore di lavoro danneggiato non deve radicare la controversia dinanzi al foro che il danneggiato diretto avrebbe a disposizione, ma deve farlo presso il suo forum actoris proprio.

Tale autonomia, secondo la Corte, non si pone in contrasto con alcuni degli obiettivi fondamentali del regolamento Bruxelles I bis, in particolare con quello di evitare procedimenti paralleli che potrebbero sfociare in giudicati contrastanti. Posta la surroga del datore di lavoro nei diritti del dipendente, sarà solo il primo a poter esercitare i diritti derivanti dal risarcimento.

Tale foro dello Stato membro, anche vista la nozione di domicilio delle persone giuridiche di cui all’art. 63 del regolamento Bruxelles I bis, secondo la Corte, deve essere determinato avendo riguardo al luogo in cui ha sede l’ente amministrativo che impiega il dipendente pubblico e che, in sostanza, ha subito i danni riferibili all’assenza di tale persona.

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