La competenza giurisdizionale per le azioni finalizzate ad ottenere il pagamento di un’indennità per l’occupazione senza titolo di un immobile

di Marco Sposini

Corte di giustizia UE, sentenza 10 luglio 2025, causa C-99/24, G.M.K.-Z.B.M. c. S.O. – ECLI:EU:C:2025:563

La Corte di giustizia dell’UE, con sentenza 10 luglio 2025 (causa C-99/24), ha fornito chiarimenti sui criteri per determinare la competenza giurisdizionale nelle controversie derivanti da contratti di locazione immobiliare, in caso di pluralità di convenuti.

La decisione verte sul regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I“), poi “rifuso” nel successivo regolamento (UE) n. 1215/2012 (“Bruxelles I bis“). Le norme richiamate sono il suo art. 5, punto 3 (che, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, attribuisce la competenza ai giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire), l’art. 6, punto 1 (che, in caso di pluralità di convenuti, stabilisce che la competenza spetta al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione ed una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili), e l’art. 22, punto 1 (che, in materia di diritti reali immobiliari e locazione di immobili, attribuisce la competenza esclusiva ai giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato).

Il procedimento principale

Nel 1994, la G.M.K.-Z.B.M. (ente municipale polacco) stipulava un contratto di locazione relativamente ad un immobile sito a Koszalin (Polonia) con T.O. (persona fisica), ad uso abitazione di quest’ultima con i tre figli, tra cui S.O.

La parte locatrice – dopo aver risolto il contratto – otteneva, nel 2007, da un giudice polacco, un provvedimento di rilascio dell’immobile, al quale gli occupanti non ottemperavano.

Il 15 marzo 2013, la G.M.K.-Z.B.M. presentava un ricorso presso il Tribunale circondariale di Koszalin, chiedendo l’emissione di un’ingiunzione di pagamento nei confronti di T.O. e dei figli, quale indennità per l’abusiva occupazione per gli anni 2011 e 2012. A fondamento della competenza del giudice adito, la ricorrente asseriva che tutti i convenuti fossero domiciliati in Polonia.

La notifica dell’ingiunzione veniva ricevuta da uno dei componenti del nucleo familiare, in nome e per conto di tutti gli altri, e, in assenza di opposizione, il provvedimento veniva dichiarato definitivo ed esecutivo.

Il 7 luglio 2023, S.O. chiedeva il riesame dell’ingiunzione di pagamento, con cui – oltre ad eccepire il difetto di giurisdizione del giudice polacco, assumendo di essere residente nei Paesi Bassi già dal 2007 – deduceva di non aver mai sottoscritto il contratto di locazione de quo.

La G.M.K.-Z.B.M. replicava che il giudice polacco era competente per ragioni di connessione, tali da giustificare una trattazione unitaria della domanda, per la sussistenza di uno stretto legame tra tutte le parti convenute (parenti che hanno convissuto nella medesima abitazione).

Il Tribunale circondariale di Koszalin poneva il dubbio se:

i) la fattispecie sia soggetta ratione temporis al regolamento (CE) n. 44/2001 ovvero al successivo regolamento (UE) n. 1215/2012. Quest’ultimo, in forza dell’art. 66 par. 1 è, infatti, applicabile alle azioni proposte dal 10 gennaio 2015. Occorreva, dunque, stabilire se l’azione è da considerare instaurata sin dal 15 marzo 2013, a seguito del ricorso depositato dalla G.M.K.-Z.B.M., ovvero solamente il 7 luglio 2023, mediante il riesame richiesto da S.O.;

ii) l’ingiunzione di pagamento quale indennità per l’occupazione senza titolo dell’immobile richiesta dalla G.M.K.-Z.B.M. rientri nella “materia di illeciti civili dolosi o colposi” di cui all’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 o dell’art. 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 ovvero nella “materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili” di cui all’art. 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001 o dell’art. 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012;

iii) sia applicabile l’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 o l’art. 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 e, di conseguenza, sussista la competenza del giudice adito nei confronti di tutti i convenuti, per connessione. La circostanza sarebbe da escludere in base al diritto polacco che – non prevedendo alcuna obbligazione solidale risarcitoria, ma distinguendo le rispettive responsabilità – consentirebbe l’emissione di separate pronunce, per accertare se e per quale periodo i singoli convenuti hanno continuato ad utilizzare l’immobile, dopo l’intervenuta risoluzione del contratto.

Il Tribunale circondariale di Koszalin sospendeva, pertanto, il procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia le relative questioni pregiudiziali.

La pronuncia

In via preliminare, la Corte precisa che, in virtù dell’art. 66 par. 1, il regolamento n. 1215/2012 non è applicabile se, tenuto conto della normativa processuale dello Stato membro, l’azione instaurata non è autonoma, ma costituisce una fase successiva di un procedimento già instaurato prima del 10 gennaio 2015. Ciò in analogia al principio, secondo cui – qualora venga proposto appello – la competenza giurisdizionale deve essere determinata in base alla disciplina vigente al momento dell’avvio del procedimento di primo grado.

Il riesame richiesto da S.O. trae origine dal ricorso depositato dalla G.M.K.-Z.B.M. e, pertanto, la controversia è sottoposta al regolamento n. 44/2001.

L’art. 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001 – che in materia di diritti reali immobiliari e locazione di immobili attribuisce la competenza esclusiva ai “giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato” – deve essere interpretato in senso restrittivo, costituendo una deroga alla regola generale del foro del domicilio del convenuto di cui all’art. 2 par. 1, del regolamento, ed è fondato su un criterio di prossimità.

Invero, la norma ha la finalità di consentire ai giudici di tale Stato “di avere una buona conoscenza delle situazioni di fatto”, nonché di “applicare le norme e gli usi” del luogo di ubicazione dell’immobile e, per quanto concerne i contratti di locazione, la prevista competenza esclusiva è giustificata anche “dalla complessità del rapporto proprietario-locatario”, che è disciplinato dalle locali normative particolari, alcune di natura imperativa. Sono, quindi, ricomprese le controversie “sulle condizioni di godimento di un immobile” e, in particolare, quelle tra locatori e conduttori sulla validità e l’interpretazione dei contratti, sul risarcimento dei danni arrecati dal conduttore all’immobile ed il rilascio del bene.

L’espressione “materia di diritti reali immobiliari” – che deve essere interpretata in via autonoma, per “garantirne un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri” – “riguarda soltanto le azioni concernenti siffatti diritti che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento e che mirano, da un lato, a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di un bene immobile o l’esistenza di altri diritti reali su tale bene e, dall’altro, ad assicurare ai titolari di tali diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo”. Tuttavia, per poter rientrare nella previsione dell’art. 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001, l’azione deve anche essere relativa ad “un bene materiale” e destinata a produrre i propri effetti erga omnes e non solo nei confronti di specifici soggetti.

Il procedimento promosso dalla G.M.K.-Z.B.M. nei confronti, tra gli altri, di S.O., al fine di ottenere il pagamento di un’indennità per l’abusiva occupazione di un immobile, esula dall’ambito di applicazione dell’art. 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001, poiché la pretesa dell’attrice ha natura personale, alla quale S.O. è un soggetto terzo estraneo, rispetto al contratto di locazione stipulato tra la stessa G.M.K.-Z.B.M. e T.O., poi risolto.

Inoltre, non sussistono gli ulteriori elementi richiesti dalla norma, considerato che l’esame della domanda non presuppone indagini in loco, né l’applicazione di norme ed usi del luogo ove si trova l’immobile, e “una siffatta azione non si ricollega direttamente ai diritti e agli obblighi derivanti da un contratto di locazione e non è quindi fondata sul rapporto proprietario-locatario”.

Questa interpretazione trova ulteriore conferma nel punto 163 della relazione Schlosser sulla convenzione del 9 ottobre 1978 di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, secondo cui l’art. 16, punto 1, della Convenzione stessa (equivalente all’art. 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001) non comprende le azioni di risarcimento danni derivanti dalla violazione di diritti reali. Infatti, in tali giudizi, la sussistenza del diritto di proprietà rileva solo in via incidentale.

L’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 – che in “materia di illeciti civili dolosi o colposi” attribuisce la competenza al “giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” – deve essere interpretato in modo autonomo e restrittivo.

Tale competenza speciale è fondata su uno stretto collegamento tra la controversia ed il giudice del luogo in cui l’evento dannoso si è verificato “per ragioni di buona amministrazione della giustizia e di razionalità processuale, in particolare per quanto riguarda l’acquisizione delle prove” e ha ad oggetto questioni di natura extracontrattuale, nelle quali la controversia non deriva da “un obbligo liberamente assunto da una persona nei confronti di un’altra”. Deve, tuttavia, sussistere un nesso causale tra il comportamento del convenuto e l’evento dannoso.

In conseguenza dell’asserita illegittima occupazione dell’immobile senza titolo da parte di S.O., il Tribunale circondariale di Koszalin sarebbe, dunque, competente, ai sensi dell’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, per la richiesta indennità risarcitoria, quale giudice del luogo ove si è verificato l’evento dannoso, essendo l’immobile situato nel circondario del giudice adito.

Qualora S.O. avesse già rilasciato l’immobile nel periodo contestato (circostanza che spetta al Giudice del rinvio accertare), la disposizione non sarà, invece, applicabile, in mancanza dell’esistenza dei criteri di collegamento previsti dalla norma.

L’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 prevede che in “caso di pluralità di convenuti” la competenza spetti al “giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili”.

La norma – che si prefigge anche l’obiettivo di “ridurre al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli” – deve essere interpretata in modo restrittivo, in quanto opera solo laddove le varie controversie riguardino la medesima fattispecie, in fatto e diritto, e non consente di eludere, in maniera artificiosa, la regola generale della competenza in capo al giudice del luogo di domicilio del convenuto.

La motivazione addotta dalla G.M.K.-Z.B.M. non è, di per sé, idonea a giustificare la trattazione unitaria nei confronti di tutti i convenuti, ai sensi dell’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

In assenza di un’obbligazione solidale risarcitoria in base alla normativa polacca e fermo restando le valutazioni a carico del giudice del rinvio, non sembra, infatti, esistere il rischio di decisioni tra loro incompatibili nell’accertamento delle rispettive responsabilità, se emesse “separatamente in diversi Stati membri”.

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