Corte di giustizia UE, sentenza 25 novembre 2025, causa C‑713/23, Jakub Cupriak-Trojan e Mateusz Trojan c. Wojewoda Mazowiecki – ECLI:EU:C:2025:917
Con sentenza 25 novembre 2025 (causa C-713/23), la Corte di giustizia dell’UE si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 20 e dell’art. 21 del TFUE, aventi ad oggetto il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all’interno del territorio degli Stati membri.
Il procedimento
Il caso riguarda due uomini, l’uno cittadino polacco e tedesco, l’altro cittadino polacco, uniti in matrimonio in Germania nel 2018, i quali desideravano recarsi in Polonia e soggiornarvi come coppia sposata. Dopo il matrimonio, uno dei due cambiava il proprio cognome, aggiungendovi una parte di quello del coniuge.
La coppia si rivolgeva alle autorità polacche, al fine di ottenere il riconoscimento della modifica del cognome e la trascrizione del matrimonio contratto in Germania. Le autorità polacche accoglievano la parte relativa al cambiamento del cognome, ma respingevano la trascrizione del matrimonio, in quanto l’atto straniero avrebbe violato i principi fondamentali sanciti dall’ordinamento giuridico polacco, che non prevede l’istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso.
I due si rivolgevano, allora, alle autorità giurisdizionali polacche. Queste rilevavano che la mancata trascrizione del matrimonio avrebbe potuto pregiudicare il diritto dei due coniugi alla libera circolazione negli Stati membri. In proposito, si richiamavano alla sentenza della Corte di giustizia dell’UE resa il 5 giugno 2018 nel caso Coman (causa C-673/16), là dove ha stabilito che il termine “coniuge”, agli effetti della direttiva sulla libera circolazione, deve essere interpretato in modo neutro dal punto di vista del genere, dovendosi estendere, quindi, anche alle coppie dello stesso sesso. Richiamavano altresì la sentenza 14 dicembre 2021 (causa C-490/20) resa dalla Corte di giustizia nel caso Pancharevo, dove si è stabilito l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere la filiazione di un minore nato all’estero, anche nel caso in cui l’atto di nascita, rilasciato in un altro Stato membro, avesse designato due madri.
Ritenendo che il mancato riconoscimento del matrimonio e il rifiuto della trascrizione potessero costituire un impedimento alla libera circolazione dei coniugi, il giudice polacco sospendeva il procedimento e si rivolgeva alla Corte di giustizia dell’UE.
La pronuncia
La Corte di giustizia afferma che, pur non esistendo l’obbligo per uno Stato membro di prevedere o istituire matrimoni tra persone dello stesso sesso, deve essere comunque garantito il riconoscimento di tali matrimoni, ai fini dell’esercizio dei diritti che tali cittadini traggono dall’ordinamento dell’Unione. Invero, affermano i giudici di Lussemburgo, “l’art. 8 della CEDU impone agli Stati membri l’obbligo positivo di istituire un quadro giuridico che consenta il riconoscimento giuridico e la protezione delle coppie dello stesso sesso”. Rifiutando di registrare tale matrimonio, le autorità polacche avrebbero “violato tale obbligo”, ignorando le “esigenze fondamentali di riconoscimento e protezione delle coppie dello stesso sesso impegnate in una relazione stabile”.
La Corte sottolinea che le modalità di riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso rientrano nella piena discrezionalità degli Stati e la trascrizione del matrimonio è solamente una delle possibilità lasciata alle opzioni degli Stati. È tuttavia “necessario che tali modalità non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’articolo 21 TFUE”, ricordando inoltre che gli Stati membri sono tenuti a rispettare l’art. 21, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che, là dove vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione e ha carattere imperativo.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte desume che l’art. 20 e l’art. 21, par. 1, TFUE, alla luce dell’art. 7 e dell’art. 21, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che si oppongono alla normativa di uno Stato membro che, poiché il diritto di tale Stato membro non consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non permette di trascrivere il matrimonio tra due cittadini dello stesso sesso di detto Stato membro, legalmente contratto nell’esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro, in cui hanno sviluppato o consolidato una vita familiare.
Il problema oggetto della pronuncia in discorso (quello del rifiuto della trascrizione dell’atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso) non avrebbe ragione di porsi nell’ordinamento italiano. In Italia, la legge n. 76/2016, nel disciplinare l’istituto dell’unione civile, regola altresì la trascrizione e il regime degli effetti del matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero, in linea con i principi derivanti dal sistema delle convenzioni (artt. 8 e 12 CEDU) e dell’ordinamento dell’Unione (art. 9 della Carta dei diritti fondamentali) (Così, Corte di cassazione, sentenza n. 1196/2018). Nel nostro ordinamento, in altre parole, non manca “una modalità di riconoscimento equivalente a quella concessa alle coppie di sesso opposto”, come richiesto dalla Corte di giustizia nel caso esaminato. La richiesta di trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso avrebbe dunque ragione di essere accolta.
