Gioco d’azzardo online, responsabilità da fatto illecito e legge applicabile ai sensi del regolamento n. 864/2007 (“Roma II”)

di Ester di Napoli

Corte di giustizia UE, sentenza 15 gennaio 2026, causa C‑77/24, NM e OU c. TE – ECLI:EU:C:2026:1

Con sentenza 15 gennaio 2026 (causa C-77/24), la Corte di giustizia ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 4, par. 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”), il luogo in cui si è verificato il danno causato da perdite da gioco d’azzardo online offerto in Austria da una società di diritto maltese, in assenza di concessione richiesta dal diritto austriaco, è da rinvenirsi nello Stato membro della residenza abituale del giocatore.

Il procedimento principale

NM e OU sono gli amministratori della società Titanium Brace Marketing Limited (“TBM”), in stato di insolvenza, che gestiva un casinò online dalla sua sede a Malta e la cui offerta di giochi era accessibile in tutta l’UE. La TBM era titolare di una concessione ai sensi del diritto maltese, ma non disponeva di una concessione ai sensi del diritto austriaco.

TE, giocando online sul sito della TBM, ha subito una consistente perdita di gioco. Per accedere al gioco, ha aderito alle condizioni generali della società e ha aperto un “conto di gioco”, che ha alimentato con bonifici dal suo conto austriaco verso un conto presso una banca maltese, distinto dal patrimonio sociale della TBM.

TE conviene NM e OU dinanzi al giudice austriaco per chiedere il rimborso delle perdite subite, fondando la sua domanda sulla responsabilità da fatto illecito di questi ultimi: in assenza della concessione prevista dal diritto austriaco, il contratto di gioco d’azzardo sarebbe nullo.

I convenuti eccepiscono il difetto di giurisdizione: TE non si sarebbe potuto avvalere dell’art. 7, punto 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I bis”) giacché l’evento causale e il danno si sarebbero verificati a Malta. Inoltre, il diritto sostanziale applicabile non sarebbe quello austriaco, bensì quello maltese, che non conoscerebbe la responsabilità degli organi sociali nei confronti dei creditori della società. Il giudice austriaco respinge la domanda per difetto di giurisdizione; la decisione viene annullata in appello.

La Corte suprema austriaca, adita da NM e OU, sospende il procedimento e chiede alla Corte di giustizia dell’UE se un caso come quello di specie, relativo al risarcimento del danno nei confronti di un organo di una società per violazione di disposizioni sul gioco d’azzardo, ricada nell’ambito di applicazione del regolamento n. 864/2007 oppure le corrispondenti obbligazioni extracontrattuali debbano ritenersi escluse ai sensi del suo art. 1, par. 2, lett. d), in quanto “derivano dal diritto delle società”.

Laddove ritenga applicabile il regolamento n. 864/2007, il giudice del rinvio chiede inoltre in che modo debba essere determinato il luogo dell’evento dannoso, ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del suo art. 4, se a partire dal luogo dal quale il giocatore effettua versamenti dal suo conto bancario sul conto di gioco detenuto dalla società; al luogo in cui la società detiene il conto di gioco sul quale vengono contabilizzati i versamenti del giocatore, le vincite, le perdite e i bonus; al luogo a partire dal quale il giocatore effettua le giocate attraverso tale conto di gioco, che danno alla fine luogo ad una perdita; al luogo del domicilio del giocatore quale luogo in cui si colloca il diritto al pagamento del suo credito sul conto di gioco; ovvero al luogo di ubicazione del suo patrimonio principale.

La pronuncia della Corte

Muovendo dalla necessità di un’interpretazione autonoma della nozione di “obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società” (sentenza 15 marzo 2011, Koelzsch, causa C‑29/10, EU:C:2011:151, punto 32 e giurisprudenza citata), la Corte ribadisce che l’obiettivo sotteso all’esclusione contenuta all’art. 1, par. 2, lett. d) del regolamento n. 864/2007 è “mantenere sotto lo status unico della lex societatis gli aspetti per i quali esiste una soluzione specifica risultante dal collegamento tra tali aspetti e il funzionamento nonché la gestione di una società, di un’associazione o di una persona giuridica”.

La Corte ribadisce quanto rilevato dall’avvocato generale Nicholas Emiliou nelle sue conclusioni (par. 38), per cui “la questione se tale obbligazione extracontrattuale debba essere imputata agli amministratori della società o alla società stessa non è determinata dalla lex societatis, bensì dalla legge applicabile al fatto illecito, nei limiti in cui tale legge determina, conformemente all’articolo 15 del regolamento Roma II, in particolare, alla lettera a), la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti nonché, alla lettera g), la responsabilità per fatto altrui”.

Sulla prima questione, pertanto, la Corte conclude affermando che l’azione per responsabilità di NM e OU a motivo di un’asserita violazione di un divieto generale di offrire giochi d’azzardo online senza disporre di una concessione a tal fine, non rientra nella categoria delle obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società, ai sensi dell’art. 1, par. 2, lett. d), dal regolamento n. 864/2007.

In relazione alla determinazione del luogo in cui si sarebbe verificato il danno, ai fini della designazione della legge applicabile ex art. 4 del regolamento n. 864/2007, la Corte ricorda come, dalla giurisprudenza sulla competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi emerga che il luogo in cui si concretizza il danno può variare in funzione della natura del diritto asseritamente violato e che il fatto che un danno si concretizzi in un determinato Stato membro è subordinato alla circostanza che il diritto del quale si lamenta la violazione sia protetto in tale Stato membro (sentenza 3 ottobre 2013, Pinckney, causa C‑170/12, EU:C:2013:635, punti 32 e 33 nonché giurisprudenza citata). Inoltre, il luogo della concretizzazione del danno è quello in cui questo si manifesta concretamente (sentenza 12 maggio 2021, Vereniging van Effectenbezitters, causa C‑709/19, EU:C:2021:377, punto 31 e giurisprudenza citata).

Tenuto conto della natura dei giochi d’azzardo online, che non consente di localizzare facilmente il luogo fisico preciso in cui si svolgono, si deve ritenere che tali giochi si siano svolti nel luogo della residenza abituale del giocatore. Questa interpretazione è avvalorata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in relazione all’art. 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 che individua la giurisdizione dell’autorità giurisdizionale in materia di illeciti. Nell’ambito della determinazione della nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, impiegata dalla disposizione, non è indicato il luogo del domicilio dell’attore in cui sarebbe localizzato il centro del proprio patrimonio, per il solo motivo che egli avrebbe ivi subito un danno economico derivante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato membro, a meno che tale luogo non costituisca effettivamente il luogo del fatto che ha dato origine al danno o quello della sua concretizzazione (sentenza 12 maggio 2021, Vereniging van Effectenbezitters, cit. punti 28 e 29 e giurisprudenza citata). Nel caso di specie, simili esigenze militano parimenti a favore della designazione del luogo in cui si è concretizzato il danno asserito nel luogo della residenza abituale del giocatore, che conduce, in tal modo, ad una concordanza tra il diritto applicabile e la competenza giurisdizionale.

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