La competenza giurisdizionale del giudice del domicilio del ricorrente sussiste soltanto se in detto luogo l’evento sia stato effettivamente generato o se il danno vi si sia concretizzato

di Antonio Zullo

Corte di giustizia UE, sentenza 12 maggio 2021, causa C‑709/19, VEB [Vereniging van Effectenbezitters]  c. BP plc – ECLI:EU:C:2021:377

Con sentenza 12 maggio 2021 (causa C-709/19), la Corte di giustizia è tornata a chiarire che la competenza giurisdizionale ex art. 7 n. 2 del regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. “Bruxelles I bis”), può essere attribuita al giudice di uno Stato membro solo se radicata al luogo dell’evento generatore del danno o della concretizzazione dello stesso.

Il procedimento principale

A seguito dell’esplosione verificatasi nel 2010 nel Golfo del Messico sulla piattaforma petrolifera Deepwater Horizon, presa in locazione dalla società petrolifera BP, la VEB – associazione olandese legittimata a proporre azioni legali collettive a tutela degli azionisti – ha citato in giudizio la BP dinanzi al Tribunale di Amsterdam a nome delle persone che hanno acquistato, detenuto o venduto azioni ordinarie della BP attraverso un conto d’investimento detenuto nei Paesi Bassi o un conto d’investimento di una banca e/o di una società d’investimento con sede nei Paesi Bassi. Il Tribunale di Amsterdam si è dichiarato incompetente e la Corte d’appello di Amsterdam ha confermato tale sentenza poiché il verificarsi del danno su un conto d’investimento detenuto nei Paesi Bassi non sarebbe di per sé un elemento di collegamento sufficiente per stabilire la competenza giurisdizionale del giudice dei Paesi Bassi sulla base dell’articolo 7 n. 2 del regolamento n. 1215/2012. La VEB ha proposto ricorso dinanzi alla Corte Suprema dei Paesi Bassi che, a sua volta, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la questione alla Corte di giustizia dell’UE.

La pronuncia

La Corte chiarisce che sebbene la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» ai sensi del menzionato art. 7 n. 2 si riferisca tanto al luogo in cui si è concretizzato il danno quanto al luogo in cui si è verificato l’evento generatore dello stesso, tale nozione non può essere interpretata estensivamente al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze lesive di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo. Il solo fatto che il ricorrente subisca conseguenze economiche non può giustificare l’attribuzione di competenza al giudice del domicilio di quest’ultimo, a meno che per l’appunto detto domicilio coincida effettivamente con il luogo dell’evento generatore o con quello della concretizzazione del danno. Poiché l’obiettivo del regolamento n. 1215/2012 è di rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’UE, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato, nel caso di una società quotata in borsa (come la BP), solo la competenza dei giudici degli Stati membri in cui la suddetta società ha adempiuto, ai fini della sua quotazione in borsa, agli obblighi legali di pubblicità può essere stabilita sulla base della concretizzazione del danno in quanto solo in tali Stati membri una tale società può ragionevolmente prevedere l’esistenza di un mercato d’investimento e il sorgere della propria responsabilità.

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