Corte di giustizia UE, sentenza 24 marzo 2022, causa C-723/20, Galapagos BidCo. S.a.r.l. c. DE, en tant que liquidateur de Galapagos S.A. e a. – ECLI:EU:C:2022:209
Nella sentenza del 24 marzo 2022 (causa C-723/20), la Corte di giustizia ha offerto utili precisazioni sulla determinazione della competenza giurisdizionale sulla domanda di apertura di una procedura principale di insolvenza, ai sensi dell’art. 3, par. 1 del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza, in caso di trasferimento del centro degli interessi principali del debitore tra la presentazione della domanda e la pronuncia sulla stessa.
Il procedimento principale
La Galapagos, holding dell’omonimo gruppo societario avente sede statutaria in Lussemburgo, nel giugno del 2019 trasferiva la propria amministrazione centrale a Fareham, nel Regno Unito. Nel successivo mese di agosto i suoi amministratori presentavano alla High Court of Justice domanda per l’apertura di una procedura di insolvenza nei confronti della società. A seguito della presentazione di tale domanda, gli amministratori venivano revocati. Il nuovo amministratore apriva un ufficio della società a Düsseldorf (Germania). Nel settembre del 2019, alcuni creditori della Galapagos presentavano un’altra domanda per l’apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti della medesima società, presso il Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf. La Galapagos BidCo., società del gruppo Galapagos e, al tempo stesso, creditrice della holding, chiedeva la revoca dell’ordinanza con la quale il giudice tedesco aveva disposto l’apertura della procedura d’insolvenza, sostenendo il suo difetto di competenza giurisdizionale in favore della High Court of Justice. Il Tribunale del Land di Düsseldorf respingeva la domanda e la ricorrente, conseguentemente, adiva il Bundesgerichtshof. La Corte federale di giustizia tedesca disponeva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiedendo se, ai sensi dell’art. 3, par. 1 del regolamento 2015/848, i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore al momento in cui è proposta la domanda di apertura di una procedura principale di insolvenza conservino la competenza esclusiva ad aprire la procedura qualora tale centro venga trasferito in un altro Stato membro dopo la presentazione della domanda, ma prima della pronuncia sulla stessa.
La decisione
La Corte di giustizia ricorda innanzitutto che in una precedente sentenza ha chiarito che ai sensi dell’art. 3, par. 1 del regolamento n. 1346/2000 – del quale il regolamento 2015/848 rappresenta la rifusione – il giudice dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore al momento della presentazione della domanda di apertura della procedura d’insolvenza resta competente ad aprire detta procedura anche se il debitore traferisce il centro dei suoi interessi principali in un altro Stato membro in seguito alla proposizione della domanda, ma prima dell’apertura della procedura (sentenza 17 gennaio 2006, Staubitz-Schreiber, C‑1/04, ECLI:EU:C:2006:39, punto 29). Secondo la Corte, tale principio vale anche con riferimento all’art. 3, par. 1 del regolamento 2015/848. Infatti, quest’ultimo, al pari del previgente regolamento, mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno, dissuadendo le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro all’altro al fine di ottenere una posizione giuridica più favorevole a danno dei creditori (c.d. forum shopping pretestuoso o fraudolento). Tale obiettivo sarebbe pregiudicato se si consentisse al debitore di spostare il centro dei propri interessi principali dopo la proposizione della domanda di apertura della procedura, incidendo così sulla determinazione della giurisdizione e della legge applicabile.
Ne consegue che il giudice di uno Stato membro al quale è stata presentata una domanda di apertura di una procedura di insolvenza principale conserva la competenza esclusiva a pronunciarsi sulla stessa anche se il centro degli interessi del debitore viene trasferito in un diverso Stato membro dopo la presentazione della domanda e il giudice di tale Stato membro, davanti al quale nel frattempo venga domandata l’apertura della medesima procedura, non può dichiararsi competente finché il primo giudice non abbia declinato la propria competenza. Pertanto, nel caso di specie, il giudice tedesco dovrà tenere conto del fatto che la domanda di apertura della procedura principale di insolvenza della società Galapagos era già stata presentata davanti ai giudici del Regno Unito. Tuttavia, poiché in tale Stato, in forza dell’accordo sul recesso dall’Unione europea, il regolamento 2015/848 si applica soltanto alle procedure d’insolvenza aperte prima della fine del periodo di transizione (ossia il 31 dicembre 2020), occorre verificare se la High Court of Justice si è pronunciata sulla domanda antecedentemente a tale data. Solo in caso positivo il giudice tedesco dovrà declinare la propria competenza sull’apertura della procedura principale di insolvenza (salvo il caso in cui il giudice inglese non si sia dichiarato incompetente).
