Cass. Sez. VI, ordinanza 4 maggio 2022, n. 14019, ECLI:IT:CASS:2022:14019CIV
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 14019/22, resa in sede di regolamento di competenza, ha fornito alcuni chiarimenti sui presupposti per l’efficacia esecutiva, in ambito europeo, dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito dei procedimenti di diniego del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni di cui agli articoli 45 – 47 del regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis“).
Il procedimento
Con sentenza 8 dicembre 2017, un tribunale del lavoro della Danimarca condannava una società italiana al pagamento di un importo, a titolo di sanzione pecuniaria, a favore di due associazioni sindacali danesi.
La debitrice chiedeva, in via preventiva, al Tribunale ordinario di Siracusa il diniego del riconoscimento e dell’esecuzione in Italia ai sensi degli articoli 45 – 47 del regolamento n. 1215/2012, per manifesta contrarietà all’ordine pubblico della pronuncia danese. La domanda veniva accolta e le controparti proponevano impugnativa avanti la Corte d’appello di Catania.
Le associazioni sindacali, a loro volta, instauravano una procedura di pignoramento presso terzi e la società italiana proponeva opposizione all’esecuzione, a norma dell’art. 615, 2° comma, c.p.c. Tale giudizio veniva sospeso dal giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, ai sensi degli articoli 295 e 337, 2° comma, c.p.c., in attesa della definitiva decisione sulla domanda di diniego.
La società italiana impugnava l’ordinanza di sospensione avanti la Corte di cassazione, mediante regolamento di competenza, a norma dell’art. 42 c.p.c., assumendo in particolare che – in forza della sentenza del Tribunale ordinario di Siracusa – dovesse essere dichiarata l’estinzione della procedura esecutiva pendente, in modo da consentire lo svincolo dell’importo sottoposto a pignoramento.
La pronuncia
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso.
Invero, tra l’azione finalizzata ad accertare eventuali motivi ostativi al riconoscimento ed all’esecuzione in Italia della sentenza danese, da un lato, e l’opposizione all’esecuzione avverso la medesima decisione, dall’altro lato, sussiste “un chiaro caso di continenza, ai sensi dell’art. 39, co. 2, c.p.c.” e “un indiscutibile rapporto di pregiudizialità-dipendenza”. Al fine di evitare un eventuale contrasto di giudicati, occorre, pertanto, attendere la definizione del procedimento sul diniego pendente avanti la Corte d’appello di Catania e, di conseguenza, è corretta la disposta sospensione.
Infatti, l’efficacia esecutiva ipso iure dei provvedimenti giurisdizionali emessi in altri Stati membri, prevista dall’art. 39 del regolamento n. 1215/2012, non è applicabile ai provvedimenti emessi all’esito dei procedimenti di diniego del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni di cui agli articoli 45 e 47 del medesimo regolamento, che sono regolati dalla legge dello Stato membro richiesto e per i quali è necessario il passaggio in giudicato.
