Misure di coercizione indiretta e sequestro conservativo di conti correnti bancari (OESC): prova del solo periculum in mora o anche del fumus boni iuris?

di Elena D'Alessandro

Corte di giustizia UE, sentenza 20 aprile 2023, causa C‑291/21, Starkinvest – ECLI:EU:C:2023:299

La Corte di giustizia dell’UE, con sentenza 20 aprile 2023 (causa C-291/21) ha chiarito che l’art. 7, par. 2, del regolamento (UE) n. 655/2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC) al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, “deve essere interpretato nel senso che una decisione giudiziaria che condanna un debitore al pagamento di una penalità in caso di futura violazione di un ordine inibitorio e che non fissa quindi definitivamente l’importo di tale penalità” (recte: misura di coercizione indiretta) “non costituisce una decisione giudiziaria che impone a detto debitore di pagare il credito, ai sensi di tale disposizione”. Pertanto “il creditore che chiede l’emissione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari non è dispensato dall’obbligo di presentare prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria investita della domanda di emissione di tale ordinanza che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito”.

I fatti e il procedimento principale

La società Starkinvest aveva chiesto al Tribunale di Liegi (Belgio) di essere autorizzata a effettuare un sequestro conservativo europeo ai sensi del regolamento n. 655/2014, per l’importo di €85.000, su tutte le somme potenzialmente presenti nei conti bancari francesi di una società avente sede sociale in Irlanda.  Per sostenere la propria domanda, Starkinvest si giovava di una sentenza del Tribunale di commercio di Liegi del 2013, confermata dalla locale Corte d’appello nel 2015, con cui la società irlandese era stata condannata a pagare una penalità di €2.500 per ciascuna violazione dell’obbligo di cessare ogni commercializzazione nel territorio del Benelux dei loro prodotti e servizi con il marchio denominativo “S. p.”. Tale provvedimento giurisdizionale, secondo il diritto belga, costituisce titolo esecutivo, pur non contenendo l’esatta quantificazione della somma dovuta ma soltanto i criteri da utilizzare per compiere tale qualificazione. Nel 2021, pertanto, Starkinvest aveva intimato precetto alla debitrice per ottenere il pagamento della somma di €86 694,22, di cui €85.000 a titolo di penalità.

Il giudice adito si domandava se, nel caso di specie, le condizioni per l’emanazione dell’ordinanza di sequestro conservativo europeo (OESC) dovessero essere valutate:

–  ai sensi dell’art. 7, par. 2, regolamento n. 655/2014, ossia la previsione relativa al creditore che abbia già un titolo esecutivo (decisione giudiziaria, transazione, atto pubblico) “che imponga al debitore di pagare il credito da esso vantato”, in base alla quale occorre solo provare il periculum in mora, ovvero

– ai sensi dell’art. 7, par. 1, regolamento n. 655/2014, ossia la previsione applicabile al creditore che non abbia già un titolo esecutivo, il quale, per ottenere l’ordinanza europea di sequestro conservativo, dovrà dimostrare che sussistono sia il periculum in mora che il fumus boni iuris.

Si trattava, in altri termini, di stabilire se la decisione della Corte d’appello di Liegi di condanna al pagamento di una astreinte, qualificabile come titolo esecutivo in base al diritto nazionale belga, pur mancando la quantificazione della somma dovuta a titolo di penalità (analogamente a quanto accade in Italia in riferimento all’art. 614 bis c.p.c.), potesse essere considerata una decisione giudiziaria “che [impone] al debitore di pagare il credito (…) vantato [dal creditore]”, ai sensi dell’art. 7, par. 2, regolamento n. 655/2014.

Inoltre, (recte: in via preliminare) poiché la nozione di “credito” così come definito dall’art. 4 regolamento n. 655/2014 comprende sia un “credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile” sia un “credito relativo al pagamento di un importo di denaro da determinarsi derivante da un’operazione o da un evento già verificatosi, a condizione che tale credito sia azionabile dinanzi a un’autorità giudiziaria”, il Tribunale di Liegi si chiedeva se la misura di coercizione indiretta, sulla cui base Starkinvest domandava il sequestro europeo di conto corrente bancario, potesse essere considerata un “credito” tutelabile ai sensi del regolamento n. 655/2014

Il Tribunale di Liegi sottolineava che, in caso di risposta affermativa ad ambedue i quesiti, l’autorità giudiziaria dello Stato membro di origine, investita di una domanda di emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo europeo, sarebbe stata privata di qualsiasi potere di sindacato sulla verosimile fondatezza (e soprattutto quantificazione) del credito (avente fonte nell’astreinte) fatto valere. Un siffatto sindacato consentirebbe, invece, al giudice adito di verificare che il credito derivante dalla misura di coercizione indiretta, in relazione al quale si chiede l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo sia verosimilmente dovuto per l’importo richiesto dal creditore.

Il Tribunale di Liegi si chiedeva, inoltre, se qualche indicazione a favore della risposta di segno negativo potesse desumersi dal tenore dell’art. 55 del regolamento (UE) n. 1215/2012, secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro che dispongono il pagamento di una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se l’ammontare di quest’ultima è stato definitivamente fissato dall’autorità giurisdizionale d’origine.

Il Tribunale di Liegi formulava quindi un rinvio pregiudiziale per chiedere alla Corte di giustizia se “una decisione giudiziaria che condanna una parte al pagamento di una misura di coercizione indiretta (penalità) in caso di violazione di un ordine inibitorio costituisca una decisione che impone al debitore il pagamento del credito ai sensi dell’articolo 7, par. 2, Regolamento (UE) n. 655/2014” e se tale decisione “rientri nella nozione di “decisione giudiziaria” ai sensi dell’art. 4  Regolamento  (UE) n. 655/2014, sebbene il suo ammontare non sia stato fissato conformemente all’art. 55 Regolamento UE n. 1215/2012”.

La pronuncia

La Corte di giustizia prende innanzitutto in esame la nozione di “credito” di cui all’art. 4 regolamento n. 655/2014, la quale, come già segnalato, comprende anche i crediti “relativi al pagamento di un importo di denaro da determinarsi derivante da un’operazione o da un evento già verificatosi, a condizione che tale credito sia azionabile dinanzi a un’autorità giudiziaria”. Come chiarito dal considerando 12 del regolamento n. 655/2014, tale nozione comprende i crediti non ancora esigibili, purché nascenti da un evento che preceda l’emissione della decisione giudiziaria che imponga al debitore l’adempimento; circostanza, questa, non integrata nel caso di misura di coercizione indiretta, in quanto il credito che ne deriva trova sempre la propria fonte nel provvedimento giudiziario che la irroga. Tuttavia, la Corte di giustizia, prendendo le mosse dalla propria giurisprudenza, in particolare dalla sentenza del 7 novembre 2019, K.H.K. causa C‑555/18, EU:C:2019:937, chiarisce che, affinché sia integrato il requisito di cui all’art. 4 regolamento n. 655/2014 è sufficiente che vi sia una decisione avente forza esecutiva; requisito, questo, integrato nel caso di misura di coercizione indiretta belga (e anche italiana). I giudici del Lussemburgo confermano, cioè, che  i provvedimenti giurisdizionali di coercizione indiretta, i.e. che condannano un debitore al pagamento di una penalità in caso di futura violazione di un ordine inibitorio (quali sono, ad esempio, i provvedimenti di cui all’art. 614 bis c.p.c.) sono inclusi  nel campo di applicazione del regolamento n. 655/2014, purché abbiano forza esecutiva.

Sulla base di tale premessa, la Corte di giustizia giunge all’ulteriore conclusione per cui l’espressione «decisione giudiziaria che [impone] al debitore di pagare il credito», utilizzata all’art. 7, par. 2, regolamento n. 655/2014, deve essere riferita alle sole decisioni giudiziarie esecutive che condannano il debitore al pagamento di un importo determinato o determinabile al momento dell’adozione di tale decisione. Per contro, una decisione giudiziaria che condanni un debitore al pagamento di una penalità in caso di futura violazione di un ordine inibitorio e che non fissi definitivamente l’importo di tale penalità – come accade nell’ipotesi del nostro art. 614 bis c.p.c. – pur essendo una decisione giudiziaria ai sensi dell’art. 4 regolamento n. 655/2014, non consente di beneficiare del regime (più favorevole) di cui all’dell’art. 7, par. 2, regolamento n. 655/2014, così come non consente di pignorare i beni del debitore per il tramite dell’art. 55 regolamento n. 1215/2012.

Ne consegue che il creditore che chieda l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo ai sensi del regolamento n. 655/2014 per assicurarsi il pagamento delle somme dovute dal debitore per ogni violazione o inosservanza od ogni ritardo nell’attuazione del provvedimento inibitorio (ad es. quello ex art. 614 bis c.p.c.) non potrà che fare riferimento al solo art. 7, par. 1, regolamento n. 655/2014, ossia dovrà convincere l’autorità giurisdizionale della tutela cautelare della sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris.

Il giudice della tutela cautelare, per parte sua, se reputa integrati siffatti requisiti, dopo aver quantificato le violazioni o le inosservanze commesse ovvero i giorni di ritardo, emetterà un’ordinanza europea di sequestro conservativo per una somma che sarà la risultante di quanto dovuto a titolo di penalità per ogni violazione o inosservanza o giorno di ritardo (in base a quanto indicato dalla misura di coercizione indiretta), moltiplicata per l’effettivo numero di violazioni o inosservanze ovvero per i giorni di ritardo.

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