Corte di giustizia UE, sentenza 29 luglio 2024, causa C-774/22, JX c. FTI Touristik GmbH – ECLI:EU:C:2024:646
La Corte di giustizia dell’UE, con sentenza 29 luglio 2024 (causa C-774/22), ha fornito ulteriori chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 18 del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis“), in tema di competenza giurisdizionale relativamente ai contratti conclusi da consumatori, nell’ambito di un giudizio pendente in Germania tra due soggetti entrambi stabiliti in tale Stato, a seguito della stipula di un contratto di pacchetto turistico con destinazione del viaggio all’estero.
Il procedimento principale
JX (persona fisica, soggetto consumatore) instaurava un giudizio avanti l’Amtsgericht Nürnberg (Tribunale circoscrizionale di Norimberga, Germania), quale giudice del luogo del proprio domicilio, nei confronti di FTI Touristik GmbH (tour operator con sede in Monaco di Baviera), per il risarcimento dei danni.
L’attore – assumendo la competenza territoriale del giudice adito, a norma degli artt. 17 e 18 del regolamento (UE) n. 1215/2012 – asseriva di aver subito disservizi, a causa della negligenza del convenuto, che non lo avrebbe correttamente informato sulla necessità di munirsi di alcuni visti per recarsi nello Stato estero previsto nel pacchetto turistico acquistato.
FTI Touristik formulava eccezione di incompetenza per territorio, ritenendo non applicabile il regolamento Bruxelles I bis alla fattispecie, che sarebbe priva di un elemento di estraneità, trattandosi di una controversia tra due soggetti siti in Germania.
Il giudice adito ravvisava, tra l’altro, che:
- in base alle disposizioni interne del codice di procedura civile tedesco, benché il procedimento fosse stato promosso da un consumatore nei confronti di un professionista, la competenza spettava unicamente all’autorità giudiziaria della sede del convenuto;
- essendo entrambe le parti domiciliate nel medesimo Stato membro, sarebbe competente il giudice del luogo del domicilio dell’attore solamente qualora venisse considerato, quale elemento di estraneità, la destinazione del viaggio all’estero e, di conseguenza, fosse applicabile l’art. 18, par. 1, del regolamento;
- il prevalente orientamento della giurisprudenza in Germania non reputa tale circostanza fattuale, di per sé, sufficiente, tenuto anche conto che, come statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, le norme del regolamento devono essere interpretate restrittivamente, essendo fondate, in particolare, sul principio della certezza del foro;
- in virtù della tesi sostenuta da autorevole dottrina tedesca, per l’esistenza di un elemento di estraneità non occorre, invece, necessariamente che l’attore ed il convenuto siano domiciliati in differenti Stati membri e ciò potrebbe essere desumibile dagli artt. 18, 24 e 25 del regolamento. La destinazione del viaggio all’estero potrebbe essere idonea al riguardo.
L’Amtsgericht Nürnberg sospendeva, pertanto, il procedimento e chiedeva alla Corte di giustizia di chiarire se l’art. 18 del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che esso prevede la competenza sia giurisdizionale sia territoriale in capo al giudice dello Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il consumatore, nel caso di azione proposta da quest’ultimo contro un tour operator, a seguito della stipula di un contratto di pacchetto turistico, qualora entrambi i contraenti siano domiciliati in tale Stato membro e la destinazione del viaggio sia all’estero.
La pronuncia
In via preliminare, la Corte rammenta che il presupposto imprescindibile per l’applicabilità delle norme sulla competenza del regolamento n. 1215/2012 è la sussistenza di un elemento di estraneità, che – in assenza di una definizione nel regolamento stesso, nonostante, ai considerando 3 e 26, siano utilizzate le espressioni “materie civili con implicazioni transnazionali” e “procedimenti giudiziari transfrontalieri” – è ravvisabile se la controversia “sia tale da sollevare questioni relative alla determinazione della competenza dei giudici nell’ordinamento internazionale” (v. sentenza dell’8 febbraio 2024, Inkreal, C-566/22, EU:C:2024:123, punti 18, 19 e 22). Rileva anche la “localizzazione dei fatti controversi” e rientra, quindi, nella previsione del regolamento, altresì, il contenzioso relativo ad “obblighi
contrattuali che devono essere adempiuti in uno Stato terzo o in uno Stato membro diverso da quello in cui le due parti sono domiciliate”, poiché la situazione è in grado di “attribuire carattere internazionale al rapporto” (v. sentenza dell’8 settembre 2022, IRnova, C-399/21, EU:C:2022:648, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
Tale interpretazione vale, a maggior ragione, in materia di contratti stipulati dai consumatori, in virtù del fatto che i criteri di collegamento dell’art. 18, par. 1, del regolamento operano a prescindere dal domicilio dell’altra parte “in modo che i consumatori siano in grado di avvalersene nei confronti di professionisti domiciliati non solo in altri Stati membri, o in Stati terzi, ma anche nello stesso Stato membro in cui il consumatore ha il proprio domicilio”. Ad ulteriore conferma di ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 19, par. 3, del regolamento, è valida la convenzione “stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto”.
Quanto sopra è coerente con gli obbiettivi e le finalità del regolamento Bruxelles I bis, che, come noto, consistono nell’“unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme sulla competenza che presentano un alto grado di prevedibilità”, garantire la “certezza del diritto … nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato”, nonché al giudice investito della causa di decidere prontamente sulla propria competenza, senza dover esaminare il merito (v. sentenza dell’8 febbraio 2024, Inkreal, C-566/22, EU:C:2024:123, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
Orbene, il presente giudizio, che ha ad oggetto “un reclamo di un viaggiatore in merito ad inconvenienti sofferti in occasione di un viaggio all’estero, organizzato e venduto da un organizzatore di viaggi, deve, qualunque sia la precisa natura di tali inconvenienti, considerarsi dotato di carattere internazionale ai fini del regolamento n. 1215/2012, poiché la destinazione del viaggio è un fattore facilmente verificabile e rende prevedibile per le parti il regime di competenza giurisdizionale applicabile”.
Non è di ostacolo a questa conclusione il fatto che l’art. 3, par. 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, definisca “controversia transfrontaliera” quella “in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito” (v. sentenze del 7 maggio 2020, Parking e Interplastics, C-267/19 e C-323/19, EU:C:2020:351, punto 34, nonché del 3 giugno 2021, Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria, C-280/20, EU:C:2021:443, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
Infatti, “sebbene il regolamento n. 1215/2012 e il regolamento n. 1896/2006 rientrino entrambi nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali…l’obiettivo e l’ambito di applicazione di questi due strumenti non sono equivalenti”. Ed, invero, mentre il regolamento Bruxelles I bis “mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e … tali norme devono, in linea di principio, trovare applicazione e prevalere sulle norme nazionali sui conflitti di competenza (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2021, Markt24, C-804/19, EU:C:2021:134, punti 30 e 32), il regolamento n. 1896/2006 istituisce un meccanismo uniforme e alternativo per il recupero dei crediti, senza tuttavia sostituire né armonizzare i meccanismi di recupero
dei crediti previsti dal diritto nazionale (v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, punto 79, e del 13 giugno 2013, Goldbet Sportwetten, C-144/12, EU:C:2013:393, punto 28)”.
Come emerge dal tenore della norma, che fa espresso riferimento “alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore”, l’art. 18 del regolamento Bruxelles I bis deve essere anche interpretato nel senso che per le azioni promosse dai consumatori – oltre a stabilire la competenza giurisdizionale – individua “direttamente un determinato giudice nello Stato membro, senza operare alcun rinvio alle norme sulla ripartizione della competenza territoriale in vigore nello stesso Stato membro”.
In questo modo, è tutelato il diritto del consumatore (la parte debole del rapporto, come evidenziato anche al considerato 18 del regolamento n. 1215/2012), che così beneficia di “norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali (v. per analogia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione, sentenza del 30 giugno 2022, Allianz Elementar Versicherung, C-652/20, EU:C:2022:514, punto 49)”, potendo adire “un giudice di uno Stato membro facilmente accessibile (v. per analogia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione, sentenza del 30 giugno 2022, Allianz Elementar Versicherung, C-652/20, EU:C:2022:514, punto 50)”.
